TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-03-19, n. 202000414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-03-19, n. 202000414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000414
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2020

N. 00414/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola D’Argento, con studio in Bari alla via Luigi Ricchioni n. 6 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

- Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
- Ag.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

per l’annullamento

- della nota prot. UCCU. -OMISSIS- del 29.10.2014, recante comunicazione del provvedimento prot. UCCU.-OMISSIS-del 23.10.2014 per sospensione delle erogazioni di ulteriori aiuti fino alla concorrenza dell’importo di € 7.302,00;

- della nota prot.

UCCU.

2014 -OMISSIS- del 23.10.2014 – Deliberazione n. -OMISSIS-recante il provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione di contributi comunitari a vantaggio di -OMISSIS- -OMISSIS-;

- della nota prot.

UCCU.

2014 -OMISSIS- del 17.11.2014 – Deliberazione n. -OMISSIS-recante la comunicazione del provvedimento di sospensione prot. n.

UCCU.

2014-OMISSIS-del 17.11.2014;

- della nota prot. n.

UCCU.

2014 -OMISSIS- del 17.11.2014 – Deliberazione n.-OMISSIS-, recante provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione;

- del verbale di contestazione di illecito amministrativo (n. -OMISSIS-del 09.08.2014) ex art. 2 della legge 898/1986 non notificato al trasgressore di pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 3 di tale legge, il cui ammontare è di € 43.3635,47;

- di eventuali atti connessi, presupposti o conseguenziali;

e per la condanna delle Amministrazioni intimate, al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art-OMISSIS-d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole e forestali e di Ag.E.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 il dott. L I e udita l’avv. dello Stato Lydia Fiandaca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, la ricorrente impugnava cumulativamente due provvedimenti di sospensione dell’erogazione dei contributi comunitari all’agricoltura, compresi i verbali ispettivi e gli atti infra-procedimentali, nonché un verbale di contestazione delle sanzioni amministrative applicate, in base alla legge 23 dicembre 1986 n. 898, il cui art. 4 richiama la legge 24 novembre 1981 n. 689 quanto alle modalità di accertamento e contestazione dell’illecito ammnistrativo.

In particolare, veniva dedotta la violazione di legge (art. 33, comma 1, d.lgs 18 maggio 2001 n. 228), nonché la falsa applicazione delle norme comunitarie in materia di erogazione degli ausili finanziari all’agricoltura, oltre al vizio dell’eccesso di potere, genericamente dedotto, per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e vizi formali del procedimento.

Tanto, nel contesto di accertamenti ispettivi effettuati dal Corpo forestale dello Stato, che aveva invece riscontrato un’attività fraudolenta, consistita nella formazione di falsi contratti di conduzione di terreni agricoli, in realtà di proprietà di altri.

2.- Si costituiva la difesa erariale per l’Ag.E.A. e per il Ministero delle politiche agricole e forestali, resistendo.

Segnatamente, in via pregiudiziale, veniva eccepito il difetto di giurisdizione sull’impugnazione dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (come modificato, da ultimo, dall’art. 34, comma 1, d.lgs 1° settembre 2011 n. 150), laddove non specificamente derogato a favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto infraprocedimentale della contestazione o notificazione d’illecito.

Veniva eccepita altresì la competenza territoriale del T.A.R. Puglia, essendo stati impugnati atti dell’amministrazione centrale dell’Ag.E.A. con sede in Roma.

Nel merito, venivano puntualmente confutate tutte le censure mosse dalla ricorrente.

3.- L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza di questa Sezione del 5 febbraio 2015 n. -OMISSIS-, confermata in appello (Cons. St., sez. III, ord. 29 aprile 2015 n. -OMISSIS-).

4.- All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5.1.- Vanno esaminate in via preliminare le eccezioni sollevate dalla difesa erariale.

5.1.1.- In primis , va accolta l’eccezione del difetto di giurisdizione limitatamente all’impugnazione dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative, il cui gravame va proposto davanti alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, peraltro solo ivi potendosi valutare l’eccezione d’inammissibilità della stessa impugnazione del semplice verbale di contestazione (atto intermedio), concretizzandosi l’applicazione della sanzione amministrativa, solo con l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione (atto definitivo).

Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo all’impugnazione del provvedimento di sospensione dell’erogazione dei contributi agricoli, in quanto atto autoritativo, emanato in applicazione dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

5.1.2.- Va altresì respinta l’eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. adito, in quanto, pur promanando l’atto da un ente con sede in Roma, viene comunque in evidenza l’impugnazione di un provvedimento con efficacia territoriale e individuale limitata al soggetto destinatario con residenza in Puglia (art. 13, comma 1, ultima parte, del codice del processo amministrativo).

5.1.3.- Va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione è stato adottato sulla scorta degli accertamenti condotti da tale organo dello Stato, i cui atti in via connessa sono stati comunque impugnati, per cui v’è astratto interesse a contraddire.

5.2.- Nel merito, il ricorso è infondato.

5.2.1.- La ricorrente deduce, come già anticipato con l’ordinanza di rigetto delle richieste misure cautelari, mere censure formali, talvolta generiche, comunque inconferenti rispetto alla fattispecie, che peraltro nei fatti materiali trovano adeguato sostegno probatorio nei verbali redatti dai pubblici ufficiali del Corpo forestale dello Stato intervenuti (art. 2699 e 2700 c.c.).

5.2.2.- Tanto acclarato in fatto, l’Ag.E.A. ha prontamente adottato il provvedimento di sospensione impugnato, in applicazione dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, il quale dispone che “I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori […] sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”.

Ergo , il provvedimento impugnato costituisce atto vincolato, avente natura cautelare e urgente, di durata provvisoria, adottato senza apprezzabili margini di discrezionalità (T.A.R. Puglia, sez. II,-OMISSIS-maggio 2018 n. 693).

Di conseguenza, prive di pregio sono le censure volte a rilevare la violazione di legge o l’eccesso di potere con riferimento all’apprezzamento valutativo effettuato dall’Ag.E.A., che peraltro ha operato sulla scorta di un’ampia evidenza istruttoria e documentale, come riassunto nei verbali redatti dai pubblici ufficiali del Corpo forestale dello Stato intervenuti (art. 2699 e 2700 c.c.).

Peraltro, non v’è alcun difetto di motivazione, essendo stati tutti gli atti presupposti richiamati per relationem , ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché pienamente disponibili alla parte interessata (Cons. St., sez. V, 12 agosto 2019 n. 5672).

Di conseguenza, l’istante è stata sufficientemente edotta circa la natura e il contenuto dei provvedimenti adottati.

6.- In conclusione, il ricorso, con riferimento all’impugnazione del provvedimento di sospensione adottato dall’Ag.E.A., va respinto, siccome infondato;
mentre, sulla domanda di annullamento del semplice verbale di contestazione delle sanzioni amministrative, v’è la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale, qualora sussista l’interesse, il ricorrente potrà, ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, riassumere il giudizio.

7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo.

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