TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-06-23, n. 201601737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-06-23, n. 201601737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601737
Data del deposito : 23 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01785/2015 REG.RIC.

N. 01737/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01785/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2015, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tronci Marco, Croce Ferdinando e Gemma Angela, con domicilio legale presso la segreteria del Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;

contro

Questura della Provincia di Catania, in persona del Questore p.t.;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del decreto emesso in data 22.7.2015 e notificato in data 24.7.2015, con cui il Questore della Provincia di Catania ha ordinato al ricorrente l'immediata cessazione dell'attività di intermediazione di raccolta scommesse, svolta nei locali siti in Catania, via Plebiscito n. 523;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, successivi, connessi, conseguenti e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura della Provincia di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. M C, nella propria qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, aderiva, a norma del comma 643 dell’art. 1 della L. n. 190/2014 e pel tramite della società appresso indicata, alla procedura di regolarizzazione della propria posizione con il Fisco e con l’Autorità di P.S. per lo svolgimento dell’attività di centro telematico per la raccolta e l’invio di scommesse in favore della società austriaca SKS365 Group GmbH - autorizzata nel proprio paese alla organizzazione di giochi e scommesse su eventi sportivi o di altro genere -, alla quale il proprio esercizio commerciale risultava affiliato in forza di contratto siglato il 23/02/2015. Accadeva tuttavia che il Questore di Catania affermasse in contrario che “ il predetto M C non ha presentato istanza di regolarizzazione per l’attività di raccolta scommesse, priva di concessione dello stato Italiano e di licenza ex art. 88 TULPS, nei termini e nelle modalità indicate dall’art. 1, comma 643, 644 e 645 della L. n. 190/2014 ”;
e che di conseguenza adottasse un ordine di immediata cessazione dell’attività all’indirizzo del Sig. M C, con decreto del 22/07/2014.

Questi, ritenendo illegittimo tale provvedimento, lo impugnava con ricorso notificato il 05/08/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 31/08/2015.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite del competente ufficio dell’Avvocatura dello Stato, con deposito di memoria in segreteria il 17/09/2015.

Il Collegio si pronunciava sulla richiesta sospensione del provvedimento con ordinanza cautelare di accoglimento n. 772/2015, confermata in sede di appello da ordinanza n. 13/2016 del CGA.

In data 12/05/2015 aveva luogo l’udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva rimesso in decisione.

I – Con il primo motivo di gravame il ricorrente si duole della violazione del comma 643 dell’art. 1 della L. n. 190/2014, 2, 3, 4, 5 e 6 della L. n. 241/1990, nonché per il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti dell’azione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Il ricorrente, nell’articolare concretamente le proprie censure, ha affermato – correttamente, secondo il Collegio – che egli “ ha, in definitiva, partecipato alla procedura di regolarizzazione prevista dalla L. n. 190/2014 al fine di esercitare l’attività di raccolta scommesse nella piena regolarità e legalità, avviando quindi un procedimento amministrativo volto all’ottenimento della licenza ex art. 88 TULPS, previo rilascio del titolo autorizzatorio “provvisorio” dell’A.D.M.”.

Ed infatti la società austriaca SKS365 Group GmbH, cui l’esercizio commerciale del ricorrente era affiliato, ha avviato e portato a compimento il 22/06/2015, per documentazione ritualmente acquisita agli atti di causa, la procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 per tutti i 1.000 centri di raccolta scommesse ad essa affiliati: fra i quali appunto rientra l’esercizio del Sig. M C, menzionato a pagina 33 dell’allegato al titolo autorizzatorio n. 2015/A151520/GIOCHI/SCO.

Posto quindi che a norma della lettera g) del comma 643 dell’art. 1 della L. n. 190/2014 “ con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente sino alla scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari ”, il dimostrato avvenuto accoglimento di tale “ domanda ” non poteva che precludere l’adozione di qualunque ordine di cessazione dell’attività nei confronti del ricorrente. Illegittimamente pertanto l’Amministrazione intimata non ha fatto riferimento al sopramenzionato allegato al titolo autorizzatorio n. 2015/A151520/GIOCHI/SCO, adottando invece il provvedimento impugnato, caratterizzato, per quanto detto, dai vizi di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti dell’azione, nonché di violazione del[la lettera g) del] primo comma dell’art. 1 della L. n. 190/2014 e dell’art. 6 della L. n. 241/1990.

II – Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 18 della L. n. 241/1990 da parte dell’Amministrazione intimata, a causa della colpevole omissione imputabile alla stessa per non aver consultato, prima dell’adozione del provvedimento poi impugnato, l’allegato al titolo autorizzatorio n. 2015/A151520/GIOCHI/SCO.

Il Collegio ritiene fondata anche tale censura, giacchè è fuor di dubbio che il documento sopra menzionato appartenga al novero di quelli detenuti da un’altra pubblica amministrazione (e segnatamente: dall’A.D.M., quale struttura operativa del Ministero dell’Economie e delle finanze), in relazione al quale trova quindi applicazione il disposto – non osservato nel caso di specie – di cui al secondo comma dell’art. 18 L. n. 241/1990, alla cui stregua “ i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti ”.

III – Conclusivamente il Collegio ritiene fondato il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato.

Statuisce sulla refusione delle spese di lite fra le parti secondo soccombenza.

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