TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2016-02-19, n. 201602236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza collegiale 2016-02-19, n. 201602236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201602236
Data del deposito : 19 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06865/2012 REG.RIC.

N. 02236/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06865/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6865 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


B S, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

del decreto con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2016 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che parte ricorrente, avendo presentato il 20.4.2010 istanza per la concessione della cittadinanza italiana in ordine alla quale l’Amministrazione dell’Interno non si è pronunciata entro la scadenza del termine di giorni 730 previsto dal d.P.R. n.362/1994 e dal d.m. n.228 del 1995, ha:

- col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, promosso domanda, ex art.117 C.p.a., al fine far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento;

- con successivo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento sopravvenuto dell’11.9.2013, con cui l’amministrazione ha respinto l’istanza di naturalizzazione di cui in premessa;

Viste le proprie ordinanze n.5460/2015 del 14.4.2015 - con cui la Sezione, rilevata la costituzione in giudizio della Parte Pubblica con mero atto di stile, ha onerato la stessa Amministrazione di riferire “ in ordine agli sviluppi che hanno caratterizzato la procedura di cittadinanza esitata con il provvedimento di diniego, accompagnando la Relazione con la necessaria documentazione a conforto ” – e n. 10270/2015 del 27.7.2015 con cui si è rinnovata detta prescrizione istruttoria onerando, nel contempo, parte ricorrente della sua notificazione presso la sede reale dell’amministrazione;

Considerato che all’odierna udienza pubblica il procuratore del ricorrente ha rappresentato un insieme di propri, sopravvenuti, inconvenienti che gli hanno impedito di onorare nel rispetto dei termini il dictum giudiziale e dato atto che questo Giudice ha ritenuto dette argomentazioni meritevoli di attenzione e persuasive;

Ritenuto pertanto necessario rinnovare i predetti incombenti istruttori indicando nel contempo le seguenti modalità di adempimento:

a) la parte ricorrente, una volta ricevuta comunicazione della pubblicazione della presente Ordinanza, entro il successivo e perentorio termine di giorni trenta, è onerata della sua notificazione, tramite Ufficiale giudiziario ed anche a mezzo posta ex l. n.890 del 1982, alla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dip. to per le liberta civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno presso la sede reale;

b) la resistente Amministrazione – e per la stessa il Dipartimento per le liberta civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – vorrà provvedere ai chiarimenti di sua competenza curandone il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione

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