TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202300774

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202300774
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300774
Data del deposito : 28 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2023

N. 00774/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2022, proposto da
Condominio LI 10/12, in persona del legale rappresentante pro-tempore , -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Barbero, Piero Pollastro, Serena Dentico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Anna Barbero in Torino, corso Galileo Ferraris 120;



contro

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, nelle persone rispettivamente del Ministro e del Soprintendente pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

-a) del provvedimento del 9.8.2022, n. prot. 10637, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli ha negato l'autorizzazione ex artt. 2122 d.lgs. n. 42/2004 all'intervento volto all'installazione di un ascensore a servizio dei condòmini presso il “Palazzo LI” di Novara;

-b) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e comunque connesso con quello impugnato; e in particolare (per quanto possa occorrere):

- della nota della stessa Soprintendenza del 10.5.2022, n. 5871, recante la richiesta di documentazione integrativa al Condominio “LI” in merito al suddetto intervento;

- della nota della stessa Soprintendenza del 4.7.2022, n. prot. 8915, recante il preavviso di rigetto dell'istanza di autorizzazione al medesimo intervento;

- del provvedimento del 3.9.2020, n. prot. 10152, con cui la stessa Soprintendenza aveva espresso “parere sfavorevole” all'intervento volto all'installazione di un ascensore presso il medesimo “Palazzo LI” di Novara, quale risultante dal progetto presentato dai ricorrenti nel 2019;

- e della nota della stessa Soprintendenza in data 30.1.2020, prot. n. 1215, relativa sempre al progetto presentato dai ricorrenti nel 2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

Con ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo notificato il 31 ottobre 2022 il condominio LI con sede in Novara, via LI 10/12, -OMISSIS- impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 9 agosto 2022, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli aveva espresso “parere sfavorevole” all’intervento volto all’installazione di un ascensore presso il Palazzo LI. soggetto a “tutela monumentale” in forza del vincolo imposto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 12 settembre 1952 e confermato con decreto del medesimo Ministero il 7 gennaio 1959; venivano altresì impugnati gli atti connessi ed inoltre il precedente parere sfavorevole del 3 settembre 2020, già impugnato con ricorso n. 815/2020.

In fatto i ricorrenti ripercorrevano l’intera vicenda a partire dal 2012, allorché la Soprintendenza si era pronunciata favorevolmente su due dei quattro progetti di elevatore presentati, questi ultimi rivelatisi poi irrealizzabili, e quindi sul progetto presentato nel 2019 e sul quale era sopravvenuto il parere 3 settembre 2020, appunto impugnato con precedente ricorso ed infine illustravano il nuovo progetto, a loro dire unica soluzione concretamente realizzabile senza compromettere la tutela del bene, quindi davano conto dei contenuti del parere sfavorevole ad oggi impugnato, che in sintesi secondo l’Amministrazione avrebbe occultato parte dei prospetti nord ed ovest del cortile e delle relative partiture architettoniche, impedendo inoltre la lettura unitaria e completa del prospetto nord e compromettendo la configurazione compositiva degli spazi ed inoltre avrebbe comportato un’alterazione della struttura e dell’equilibrio sia estetico che compositivo del bene tutelato, incidendo negativamente sull’impianto dei fronti del suddetto cortile e sulle interrelazioni fisiche e visive tra gli elementi qualificanti l’immobile.

I ricorrenti proponevano un unico articolato motivo così intitolato:

Violazione dell’art. 4 l. 13 del 1989, delle prescrizioni del d.m. 236 del 1989 nonché degli artt. 1 comma 2 bis e 3 della l. 241 del 1990 (violazione della leale collaborazione con i privati e difetto di motivazione). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti (sacrificio assoluto del diritto delle persone anziane e disabili di

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