TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-11-03, n. 201005904

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-11-03, n. 201005904
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201005904
Data del deposito : 3 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01584/2001 REG.RIC.

N. 05904/2010 REG.SEN.

N. 01584/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2001, proposto da:
Metarex Srl e Dolcemare Sas, rappresentato e difeso dagli avv. G S, C S, con domicilio eletto presso G S in Venezia, Zattere, 1385;

contro

Autovie Venete Spa - Trieste - (Ts), rappresentato e difeso dagli avv. M C, F So Gussoni, con domicilio eletto presso F So Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
A.N.A.S.
Ente Nazionale Per Le Strade - Roma - (Rm), in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento del provvedimento emesso da Autovie Venete s.p.a. in data 11 Maggio 2001, con cui è stata negata l’autorizzazione all’istallazione di un’insegna di esercizio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autovie Venete Spa - Trieste - (Ts);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori Massimo Busetto, su delega di Simeone, per la parte ricorrente e F. Stivanello Gussoni per le Autovie Venete s.p.a. Trieste;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il provvedimento impugnato Autovie Venete ha rigettato l’istanza, presentata dalla ricorrente, avente ad oggetto l’autorizzazione all’istallazione di insegne luminose di esercizio su apposita struttura metallica di sostegno.

La motivazione del diniego fa riferimento alla circostanza che l’insegna da istallare riveste connotazione prettamente pubblicitaria e quindi si pone in contrasto con l’art. 23 del codice della strada.

Parte ricorrente ritiene illegittimo il diniego perché il codice della strada ammette la possibilità di istallare insegne di esercizio e nel caso di specie l’istanza aveva ad oggetto un insegna di esercizio, in quanto:

- consiste in scritta in caratteri alfanumerici;

- se ne prevede l’istallazione su area privata di pertinenza delle attività dell’impresa in prossimità dell’ingresso principale.

Sussisterebbero dunque nel caso di specie i requisiti identificativi dell’insegna di esercizio, così come previsti dall’art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

DIRITTO

Il settimo comma dell’art. 23 del codice della strada stabilisce che è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista delle autostrade. Sono invece consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il ricorso è infondato.

Infatti dalla documentazione depositata in giudizio risulta che l’insegna progettata, che parte ricorrente vorrebbe istallare, è rivolta direttamente verso il tracciato autostradale e non verso gli accessi (pedonali e stradali) all’impresa.

Si tratta dunque di insegna avente indubbio carattere pubblicitario.

L’Amministrazione ha conseguentemente ritenuto, con valutazione discrezionale sorretta da adeguata motivazione, che l’impianto proposto è in grado di arrecare disturbo visivo agli utenti dell’autostrada, potendone distrarre l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Il collegio richiama analoghi principi espressi da Consiglio di Stato VI n° 4220 del 2009.

Il ricorso deve essere dunque rigettato.

Le difficoltà di inquadramento della situazione di fatto inducono a compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

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