TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-07-09, n. 201900611

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-07-09, n. 201900611
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201900611
Data del deposito : 9 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2019

N. 00611/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00574/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2015, proposto da
Urbana di Castellucci Gianfranco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cesena, Unione dei Comuni Valle del Savio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato B G, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;

Provincia di Forli' - Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio eletto presso lo studio Guido Mascioli in Bologna, via Santo Stefano 30;

per l'annullamento

della determinazione della Provincia di Forlì Cesena n. 1103 del 23 aprile 2015 con cui veniva rigettata la richiesta della ricorrente di rinnovo dell'installazione di cartello pubblicitario nel Comune di Cesena, diffidandola alla rimozione dell'impianto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

nonché della nota dell'Unione dei Comuni Valle del Savio del 26 maggio con cui la domanda della ricorrente di rinnovo è stata archiviata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cesena e di Provincia di Forli' - Cesena e di Unione dei Comuni Valle del Savio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. M M e uditi per le parti i difensori Domenico Marrello e G D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente lamenta la mancata concessione di un’autorizzazione all’installazione di un cartello pubblicitario lungo una strada situata nel territorio del Comune di Cesena.

La provincia di Forlì-Cesena ha negato il nullaosta perché il Comune di Cesena ha classificato la via in questione quale strada collocata all’esterno di un centro abitato.

L'impianto pubblicitario superava infatti la dimensione di 6 metri quadrati ossia la misura massima consentita dall’art. 48 del Codice della strada fuori dei centri abitati.

Con ordinanza in data 11 Settembre 2015 questo tribunale rigettava l'istanza cautelare, rilevando che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa tenuto conto della discrezionalità del Comune nel determinare l’estensione del centro abitato.

Il Consiglio di Stato con ordinanza n° 173 del 21 Gennaio 2016 ha respinto l'appello proposto avverso la sopra citata ordinanza di questo tribunale, osservando quanto segue:

- l’appello non contiene ragioni in grado di superare la prognosi sull’esito del ricorso formulata dal TAR;

- in particolare, l’assunto secondo cui il cartellone pubblicitario ricadrebbe in area urbana, come definita dal regolamento di attuazione al codice della strada e dal conforme regolamento comunale di Cesena, non è supportato dalla documentazione fotografica e cartografica versata agli atti del giudizio, la quale invece depone in senso contrario;

- questa conclusione non è contraddetta dal fatto che nel tratto di strada in questione «si trova anche una pista ciclabile, un marciapiede, un attraverso pedonale» (pag. 7 dell’appello) e la relativa segnaletica, perché ciò non è incompatibile con un contesto viario extraurbano;

- il fatto che la dante causa dell’odierna appellante abbia invece ottenuto l’autorizzazione per il medesimo cartellone pubblicitario quando già era stata effettuata la delimitazione del centro urbano mediante il citato regolamento comunale, presupposto al diniego qui in contestazione, non è sintomatica di illegittimità di quest’ultimo, dal momento che il procedimento e segnatamente il nulla osta provinciale sono antecedenti.

Il collegio condivide e fa proprie le sopra indicate considerazioni secondo cui il ricorso è infondato nel merito.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

La particolarità del caso consente tuttavia di compensare le spese di giudizio tra le parti.

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