TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-05-22, n. 201300302
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Testo completo
N. 00302/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2012, proposto da:
Targeste Lavaggi s.n.c. di B A e C P, in persona dell’amministratore e legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via Donota 3;
contro
Provincia di Trieste, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F R, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via Donota 3;
per l'annullamento
-della determinazione n. 2168 dd. 13.7.2012 del Dirigente dell’Area politiche attive e mercato del lavoro notificata in data 26.7.2012 con la quale è stata disposta la revoca (rectius, l’annullamento) del contributo di 82.277,46 concesso con determinazione n. 83/AE/2005 dd. 8.11.2005, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La società Targeste Lavaggi s.n.c. di B A e C P, avente come oggetto sociale in via principale la gestione di autolavaggi di veicoli industriali e in via secondaria il commercio al minuto e all’ingrosso di prodotti accessori per la pulizia degli automezzi, espone d’aver chiesto ed ottenuto dalla Provincia di Trieste un contributo di € 82.277,46 a valere sulle risorse del FSE - Obiettivo 3 - 2000/2006 – Misura D3 – Sviluppo e consolidamento dell’imprenditoria sul territorio regionale, disciplinato dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione FVG 6 giugno 2001, n. 217/Pres., giusta determinazione del dirigente della Funzione Attività Economiche della Provincia di Trieste n. 83/AE/2005 in data 8 novembre 2005 e successiva liquidazione disposta con determinazione n. 92/AE/2005 in data 29 novembre 2005.
1.1) Espone, inoltre, che, a distanza di cinque anni dalla sua concessione ed erogazione, la Provincia di Trieste, in base alle risultanze di indagini svolte dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria – Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale e Frodi comunitarie, che avevano portato, tra l’altro, all’avvio di un procedimento penale a carico dei soci della società per i reati di cui agli artt. 110 e 316-ter c.p. e 110 c.p. e 59, comma 1, d.lgs. n. 152/99 (R.G. notizie di reato 3985/2010), avviava nei suoi confronti il procedimento di revoca del contributo stesso (nota in data 3/12/2010, prot. n. 0040341-13.03.07), adducendo, inizialmente, a motivazione la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 9, comma 2, del Regolamento citato ovvero il ritenuto accertato rilascio da parte della società beneficiaria di autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere o incomplete, da ricondursi alle asserite incongruenze tra la I e la II iscrizione all’albo delle imprese artigiane della società medesima e all’inizio dell’attività d’impresa in data antecedente a quella della II iscrizione dichiarata, circostanza quest’ultima idonea – secondo l’assunto della Provincia - anche a legittimare la revoca del contributo ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per violazione dell’art. 3, comma 5, del Regolamento stesso ovvero per svolgimento di attività di impresa nei due anni precedenti alla data di iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese.
1.2) Successivamente, la Provincia integrava l’originaria comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, adducendo a nuova ed ulteriore motivazione la circostanza che la ricorrente avrebbe svolto l’attività d’impresa in assenza della prescritta autorizzazione allo scarico delle acque reflue ovvero una circostanza che, a prescindere dall’archiviazione del procedimento penale nel frattempo disposta a favore dei soci della Targeste, costituisce comunque ipotesi di reato ai sensi dell’art. 110 c.p. e 53, comma 1 (rectius 59, comma 1) del d.lgs. n. 152/99, che, se conosciuta sin dall’origine, avrebbe sicuramente portato al diniego del contributo richiesto in base all’art. 47 della l.r. 7/2000 per mancato perseguimento del pubblico interesse e per mancata ottemperanza al “vincolo di destinazione”, da ritenersi correlato anche al rispetto delle disposizioni in materia di ambiente (nota in data 13/10/2011, prot. n. 0033818-13.03.03).
2) Sulla scorta di tali argomentazioni, il dirigente dell’Area Politiche Attive e Mercato del Lavoro della Provincia di Trieste, con determinazione n. 2168 in data 13 luglio 2012, qui impugnata, revocava il contributo concesso e disponeva la restituzione dell’importo erogato, pari a complessivi € 82.277,46, maggiorato degli interessi maturati e quantificati nella somma di € 29.750,18, e quindi complessivi € 112.027,64, oltre € 16,12 per ogni giorno successivo alla data di notifica del provvedimento stesso sino alla data di effettivo pagamento.
3) A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e perplessità della motivazione, difetto di istruttoria, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 217/Pres.
4) La Provincia di Trieste si costituiva in giudizio in persona del Presidente p.t. per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza.