TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-02-08, n. 201000699

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-02-08, n. 201000699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201000699
Data del deposito : 8 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08754/1992 REG.RIC.

N. 00699/2010 REG.SEN.

N. 08754/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8754 del 1992, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo, n. 205

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C P, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via S. Lucia, n. 81

per l'annullamento

del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3861 del 24 aprile 1992, di attribuzione del trattamento giuridico ed economico ex L.R. 16.11.1989, n. 23;

del decreto di attribuzione del trattamento giuridico ed economico ex L.R. 4.07.1991, n. 12;

della deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 25.07.1991, n. 5331, con la quale erano disposti i criteri di inquadramento del personale di cui alla legge della Regione Campania n. 32 del 9.07.1984 e della legge della Regione Campania n. 14 del 18.07.1991;

della deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 6 dicembre 1991, n. 8363 di inquadramento del personale di cui alla L.R. 32/1984, ai sensi della L.R. 12/191 con decorrenza dal I gennaio 1992, nonché

per la declaratoria

a vedere riconosciuto il diritto all’inquadramento nell’ottavo livello funzionale dalla data di assegnazione del ricorrente al settore demanio e patrimonio e, in subordine, dal I gennaio 1992.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sezione non può che richiamare la propria pronuncia del I aprile 2008, n. 1667.

<<La legge reg. n. 32 del 1984 ha istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale subordinandone l'immissione al possesso di determinati requisiti ed al superamento di un concorso per titoli ed esami.

La legge reg. n. 14 del 1991, di modifiche ed integrazioni della precedente, dispone che il personale di cui all'art. 1 della legge reg. n. 32 del 1984 è inserito nel ruolo del personale della G.R. (non più, dunque, nel ruolo speciale ad esaurimento, ma, anche se in soprannumero, nel ruolo ordinario del personale giuntale; cfr. art. 5).

L'art. 1 comma 4 prevede, per l'inquadramento, criteri e corrispondenza e dotazioni organiche (Tab. 1 dove si richiede una anzianità di servizio di quattro anni e sei mesi per la specificità del personale), nonché decorrenza dall'1 gennaio 1992.

L'art. 2 disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale dall'1 settembre 1986 (data delle declaratorie di livello ex lege n. 32) al 31 dicembre 1991, nell'ambito della dotazione organica ed in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali; al comma 2 precisa che l'anzianità di servizio prestato a far data dal 1986 è considerata utile a tutti gli effetti; al comma 3 conferma l'assegno ad personam per salvaguardare i superiori trattamenti economici corrisposti presso i centri di formazione.

L'art. 5 infine stabilisce che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente art. 1 decorrono dall'1 gennaio 1992.

In considerazione del richiamato quadro normativo di riferimento, con la delibera giuntale n. 5331 del 1991, ammessa al visto tutorio con prescrizioni, la Regione Campania ha provveduto all'inquadramento del personale di cui alle citate leggi regg. n. 32 del 1984 e n. 14 del 1991.

Tanto premesso il Collegio osserva che parte ricorrente sostanzialmente sostiene che la legge reg. n. 14 del 1991 non ha soppresso il ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge reg. n. 32 del 1984 in modo retroattivo ma soltanto a decorrere dall'1 gennaio 1992.

L'interesse che muove alla relativa impugnazione, quindi, è quello che la Regione porti a termine il procedimento di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento disegnato dalla legge reg. n. 32 del 1984 con l'approvazione della graduatoria di merito, alla luce del punteggio raggiunto con le prove concorsuali, e con l'adozione dei consequenziali decreti presidenziali individuali di inquadramento.

Tale interesse non può, tuttavia, trovare tutela, in quanto la legge reg. n. 14 del 1991 ha soppresso, con l'abrogazione disposta dal suo art. 4, il ruolo speciale ad esaurimento a suo

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