TAR Aosta, sez. I, sentenza 2017-11-13, n. 201700064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2017-11-13, n. 201700064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201700064
Data del deposito : 13 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2017

N. 00064/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00023/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2017, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via J. B. De Tillier 14;

contro

Questura di Aosta non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Aosta datato 11/8/2016 recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In relazione alla istanza, presentata in data 11/1/2016 dal cittadino tunisino M Mohamed di rinnovo del permesso di soggiorno ( scaduto il 31/12/2015), il Questore di Aosta con decreto n. 16/2016 dell’11/8/2016 disponeva il rifiuto dell’istanza di rinnovo di detto permesso.



2. La determinazione negativamente assunta dalla anzidetta Autorità di Pubblica Sicurezza si fondava in particolare sue due ordini di ragioni:

la mancanza di disponibilità di un reddito sufficiente previsto quale requisito per ottenere il titolo di soggiorno;

l’avere il cittadino tunisino numerosi precedenti di Polizia in tema di reati contro il patrimonio e gli stupefacenti.



3. L’interessato ha impugnato il suindicato provvedimento di reiezione dalla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno deducendo i seguenti mezzi di gravame:

I) violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’art. 22 58A01367A412C38" data-article-version-id="8813445f-3c40-5e74-b6ab-9baf6a409401::LR0961F58A01367A412C38::2017-02-17" href="/norms/laws/itatextv45qpke25s8icd/articles/itaartr1evnxagd3w2w0?version=8813445f-3c40-5e74-b6ab-9baf6a409401::LR0961F58A01367A412C38::2017-02-17">comma 11 dlgs n. 286/1998- carenza di istruttoria, posto che vi è una rete di persone, costituita da parenti ed amici che assicura al sig. M i necessari mezzi di sostentamento economico, sufficienti a fargli meritare la concessione del permesso di soggiorno;

II) violazione di legge ed eccesso d potere con riferimento agli artt. 4 comma 3 e 5 , comma 5 bis, dlgs n. 286/1998: il ricorrente ha riportato solo una condanna penale, non definitiva, per il furto di una bicicletta, venendogli concesse anche le attenuanti generiche, sicchè non si può parlare di numerosi precedenti di Polizia;

III) conseguente violazione degli artt. 1 e 4 Costituzione , atteso che, in assenza di permesso di soggiorno, in concreto viene impedito al ricorrente di svolgere attività lavorativa.

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