TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-20, n. 202315556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-20, n. 202315556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315556
Data del deposito : 20 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2023

N. 15556/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01965/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DANILO COSIMATI con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati F L, S F e R R che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

GIANCARLO BERNARDINI, STEFANIA D’ANGELO e PATRIZIA PISCOPIELLO – non costituiti in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

per quanto riguarda il ricorso principale

- graduatoria di merito del «Concorso interno, per titoli, a 300 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 29 dicembre 2017», pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/57 bis, in data 14/12/18, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;

- verbali con i quali la commissione di concorso ha assegnato al ricorrente un punteggio per la valutazione dei titoli pari a 29,868, non sufficiente ai fini del collocamento in posizione utile per l’assunzione;


per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 30/04/19

- verbali depositati in giudizio dalla resistente in data 26/03/19 relativi alla valutazione dei titoli del ricorrente e all’attribuzione di punti 29.868;

- scheda di valutazione dei titoli redatta dalla commissione in sede concorsuale;

- verbale n. 29 del 01/03/19, con il quale la commissione esaminatrice, in parziale accoglimento delle censure avanzate con l’atto introduttivo del giudizio, ha rivalutato in autotutela il punteggio assegnato in sede concorsuale ed ha conseguentemente attribuito il maggiore punteggio per la valutazione dei titoli pari a 31,668, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di collocarsi in posizione utile ai fini di essere dichiarato vincitore;

- scheda di rivalutazione dei titoli del 01/03/19;

- relazione del 26/03/19 con la quale il Ministero dell’interno ha condiviso e recepito gli esiti della rivalutazione del punteggio espletata dalla commissione esaminatrice del concorso con il verbale n. 29 del 01/03/19;


per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 17/07/19

decreto n. 333-B/13E.13.17 del 17/05/19 con cui il Direttore Centrale per le risorse umane – Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha parzialmente modificato e integrato, a seguito di accoglimento di molteplici istanze di riesame avanzate in autotutela da taluni concorrenti, la graduatoria di merito del concorso, nella parte in cui non è presente tra i vincitori il nominativo del ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 12/02/19 e depositato il 14/02/19 D C ha impugnato la graduatoria di merito del «Concorso interno, per titoli, a 300 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 29 dicembre 2017», pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/57 bis, in data 14/12/18, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente, e i verbali con i quali la commissione di concorso ha assegnato al ricorrente un punteggio per la valutazione dei titoli pari a 29,868, non sufficiente ai fini del collocamento in posizione utile per l’assunzione.

Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28/02/19, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con atto notificato in date 24/04/19 e 29/04/19 e depositato il 30/04/19 il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti i verbali depositati in giudizio dalla resistente in data 26/03/19 e relativi alla valutazione dei titoli del ricorrente e all’attribuzione di punti 29.868, la scheda di valutazione dei titoli redatta dalla commissione in sede concorsuale, il verbale n. 29 del 01/03/19, con il quale la commissione esaminatrice, in parziale accoglimento delle censure avanzate con l’atto introduttivo del giudizio, ha rivalutato in autotutela il punteggio assegnato in sede concorsuale ed ha conseguentemente attribuito il maggiore punteggio per la valutazione dei titoli pari a 31,668, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di collocarsi in posizione utile ai fini di essere dichiarato vincitore, la scheda di rivalutazione dei titoli del 01/03/19 e la relazione del 26/03/19 con la quale il Ministero dell’interno ha condiviso e recepito gli esiti della rivalutazione del punteggio espletata dalla commissione esaminatrice del concorso con il verbale n. 29 del 01/03/19.

Con ordinanza n. 7199/19 del 04/06/19 il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’interno di depositare la documentazione ivi indicata.

Con atto notificato l’11/07/19 e depositato il 17/07/19, il ricorrente ha impugnato con ulteriori motivi aggiunti il decreto n. 333-B/13E.13.17 del 17/05/19 con cui il Direttore Centrale per le risorse umane – Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha parzialmente modificato e integrato, a seguito di accoglimento di molteplici istanze di riesame avanzate in autotutela da taluni concorrenti, la graduatoria di merito del concorso, nella parte in cui non è presente tra i vincitori il nominativo del ricorrente.

Con ordinanza n. 6653/19 del 15/10/19 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

All’udienza di riduzione dell’arretrato del 22/09/23, tenutasi in modalità da remoto, come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a, ha dato avviso della possibile improcedibilità del ricorso principale;
all’esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e, per il resto, infondato.

Con il ricorso principale D C impugna la graduatoria di merito del «Concorso interno, per titoli, a 300 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 29 dicembre 2017», pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/57 bis, in data 14/12/18, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente, e i verbali con i quali la commissione di concorso ha assegnato al ricorrente un punteggio per la valutazione dei titoli pari a 29,868, non sufficiente ai fini del collocamento in posizione utile per l’assunzione.

Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

A seguito della proposizione del gravame, infatti, il Ministero ha rivalutato i titoli prodotti dal ricorrente e, in luogo dell’originario punteggio di 29.868, gli ha attribuito il punteggio di 31,668 procedendo, sulla base di tale nuova valutazione, alla rettifica della graduatoria con decreto del 17/05/19.

Gli atti aventi ad oggetto la rivalutazione dei titoli del ricorrente e la conseguente rettifica della graduatoria, impugnati con i due ricorsi per motivi aggiunti, hanno integralmente sostituito i provvedimenti riferibili alla precedente attribuzione del punteggio, gravati in via principale, il cui ipotetico annullamento, pertanto, non consentirebbe, comunque, al ricorrente, per le ragioni esplicitate, di conseguire il bene della vita, ovvero la vittoria del concorso, posto a fondamento del ricorso principale.

I ricorsi per motivi aggiunti, poi, sono infondati.

Con atto notificato in date 24/04/19 e 29/04/19 e depositato il 30/04/19 il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti i verbali depositati in giudizio dalla resistente in data 26/03/19 e relativi alla valutazione dei titoli e all’attribuzione di punti 29.868, la scheda di valutazione dei titoli redatta dalla commissione in sede concorsuale, il verbale n. 29 del 01/03/19, con il quale la commissione esaminatrice, in parziale accoglimento delle censure avanzate con l’atto introduttivo del giudizio, ha rivalutato in autotutela il punteggio assegnato in sede concorsuale ed ha conseguentemente attribuito il maggiore punteggio per la valutazione dei titoli pari a 31,668, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di collocarsi in posizione utile ai fini di essere dichiarato vincitore, la scheda di rivalutazione dei titoli del 01/03/19 e la relazione del 26/03/19 con la quale il Ministero dell’interno ha condiviso e recepito gli esiti della rivalutazione del punteggio espletata dalla commissione esaminatrice del concorso con il verbale n. 29 del 01/03/19.

Il predetto gravame è infondato.

Con una serie di censure, tra loro connesse, il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/90, 10 c.p.p. n. 339/82, 4, 6 e 7 del bando di concorso, 7 del decreto del Capo della Polizia del 24/11/17 e del verbale della commissione n. 1 del 31/05/18 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto, anche a seguito del ricalcolo del punteggio, la commissione avrebbe sottostimato il requisito, previsto dall’art. 6 comma 1 lettera b) del bando, dell’anzianità nel ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici della Polizia di Stato che sarebbe stata fatta decorrere dal 01/08/13 anziché, come sarebbe stato necessario, dal 23/05/87, data di assunzione del C;
in quest’ottica, il decreto ministeriale n. 333-E/ROC 4927/1, prot. 977/11 del 16/07/13 avrebbe disposto il trasferimento del ricorrente dal ruolo degli assistenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici a decorrere dal 01/08/13 riconoscendo, però, ex art. 10 del D.P.R. 339/82, la conservazione della pregressa anzianità « maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza ».

Per altro, la valutazione della commissione si porrebbe in contrasto con il punteggio dalla stessa attribuito ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) del bando in relazione all’anzianità nella qualifica di Assistente Capo Tecnico della Polizia di Stato, qualifica che si colloca all’interno del ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici, fatta decorrere dal 2002.

I motivi sono infondati.

L’art. 6 comma 1 lettera b) del bando, di cui il ricorrente lamenta l’illegittima valutazione, riconosce fino a 10 punti all’anzianità complessiva nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici.

Dagli atti acquisiti in giudizio emerge che con decreto del 29/07/88 il ricorrente è stato assunto nel ruolo ordinario e non tecnico della Polizia di Stato e che il trasferimento nel ruolo tecnico è stato disposto solo con decreto del 16/07/13 a decorrere dal 01/08/13.

La conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza, disposta dal decreto del 16/07/13 e posta dal ricorrente a fondamento della sua pretesa di compiuta valutazione dell’anzianità a decorrere dalla data di assunzione, vale come riconoscimento della qualifica e dell’anzianità pregressa ma non può essere utilizzata per il riconoscimento di funzioni tecniche mai espletate.

Tale opzione ermeneutica, del resto, risulta coerente con la lettera dell’art. 6 comma 1 lettera b) del bando e con la natura della procedura volta a selezionare candidati per i posti di sovrintendente tecnico, funzione in relazione alla quale è ragionevole sia valorizzato il pregresso effettivo svolgimento di funzioni tecniche.

La prospettata disparità di valutazione con il requisito di cui all’art. 6 comma 1 lettera c) del bando, poi, non vale a supportare l’impostazione di parte ricorrente non essendo comprovata la legittimità di tale valutazione.

Con atto notificato l’11/07/19 e depositato il 17/07/19, il ricorrente impugna con ulteriori motivi aggiunti il decreto n. 333-B/13E.13.17 del 17/05/19 con cui il Direttore Centrale per le risorse umane – Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha parzialmente modificato e integrato, a seguito di accoglimento di molteplici istanze di riesame avanzate in autotutela da taluni concorrenti, la graduatoria di merito del concorso, nella parte in cui non è presente tra i vincitori il nominativo del ricorrente.

Anche il ricorso per motivi aggiunti depositato il 17/07/19 è infondato.

Il gravame in esame, infatti, si limita a riproporre le censure già articolate con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 30/04/19 per la cui infondatezza si rinvia a quanto in precedenza evidenziato.

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