TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2021-07-16, n. 202101740

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2021-07-16, n. 202101740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101740
Data del deposito : 16 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2021

N. 01740/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00171/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 114 - 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M S, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 1713/2015 emessa dal Tribunale di Milano – Sez. Lavoro - nella causa iscritta al n. 1102/2015 R.G., pubbl. in data 01/08/2015, con apposta formula esecutiva il 23/02/2016, notificata in forma esecutiva il 17/02/2020, e con attestazione di passaggio in giudicato del 22/06/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2021, -OMISSIS- ha chiesto l’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, ormai passata in giudicato, con cui il Giudice ordinario ha accertato il suo diritto ad ottenere la retrodatazione giuridica ed economica della propria assunzione a tempo indeterminato quale docente da parte del Ministero dell’Istruzione.

In particolare, la sentenza di cui si chiede in sede odierna l’ottemperanza, dopo avere evidenziato l’interesse del ricorrente ad ottenere la retrodatazione chiesta – in relazione agli effetti giuridici ed economici più sfavorevoli che sarebbero stati introdotti per i docenti di nuova nomina dopo il 2011 -, ha accolto la domanda in quella sede proposta, accertando che il prof. -OMISSIS- era stato illegittimamente inserito, nel 2009, in coda alla graduatoria ad esaurimento di interesse, quando invece gli sarebbe spettato l’inserimento “a pettine” in tale graduatoria, con la corrispondente possibilità di far valere il maggiore punteggio conseguito rispetto agli altri soggetti in graduatoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto, allegando e documentando che con provvedimento in data 16 ottobre 2015, prot. n. 8882, l’Ufficio scolastico territoriale di Cremona ha riconosciuto al sig. -OMISSIS-, già destinatario di contratto a tempo indeterminato stipulato presso l’ambito territoriale di Milano, la decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo dal primo settembre 2009.

Ad esito della prima udienza di trattazione, la Sezione ha disposto i seguenti incombenti istruttori: “Rilevato che il ricorrente ha allegato che non gli sarebbe stato corrisposto alcun emolumento relativo alla retrodatazione economica del rapporto, e che non si sarebbe provveduto né alla ricostruzione di carriera in ossequio al giudicato, né all’aggiornamento dello stato matricolare;

Ritenuto:

che risulta necessario accertare, ai fini del decidere – e, in particolare, allo scopo di verificare se possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere –, se le doglianze del ricorrente siano ancora attuali;

che, a tali fini, il Ministero resistente, anche acquisendo informazioni dall’organo tecnico competente sulla corresponsione degli arretrati all’interessato, dovrà redigere e depositare in giudizio una relazione in cui si dia conto in modo analitico e dettagliato dello stato della pratica amministrativa del sig. -OMISSIS-;

che tale relazione deve essere versata nel fascicolo di causa entro quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza (…)”.

La causa è stata quindi definitivamente trattenuta in decisione in data 13 luglio 2021.

Dalla documentazione depositata nel fascicolo processuale dall’amministrazione resistente è emerso che il decreto prot. n. 8882 del 16.10.2015 adottato dall’Ufficio scolastico di Cremona, che ha riconosciuto la retrodatazione giuridica ed economica dall’ 1.9.2009 al prof. -OMISSIS- -OMISSIS- in esecuzione della sentenza Tribunale di Milano – sezione Lavoro R.G. 1102/2015, è pervenuto alla Ragioneria territoriale dello Stato di Messina, competente in relazione all’attuale sede lavorativa del ricorrente, soltanto in data 19.5.2021.

Tuttavia, non essendo tale provvedimento corredato del prescritto visto di regolarità amministrativa e contabile ex art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 123/2011, l’Ufficio della Ragioneria di Messina, che deve concretamente liquidare al docente gli arretrati, ha chiesto l’integrazione della documentazione alle amministrazioni competenti (USP Cremona – RTS Milano – RTS Cremona).

Successivamente, in data 3 giugno 2021, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha acquisito il visto dalla Ragioneria Territoriale di Cremona/Mantova con atto del 31.05.2021, e comunicato, munito di tale visto, il provvedimento di retrodatazione ai fini giuridici ed economici della nomina in ruolo del docente -OMISSIS- al primo settembre 2009.

All’udienza di discussione del 13 luglio 2021, peraltro, il difensore ha dichiarato che a quella data il suo assistito non aveva ancora ricevuto gli emolumenti connessi alla retrodatazione. Sul punto, l’amministrazione nulla ha precisato, nei suoi scritti precedenti.

Poiché dunque risulta non ancora completata l’ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa della ricorrente, per cui sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.

E’ stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo in forma esecutiva.

In assenza della prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuto e integrale adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire (con particolare riferimento alla liquidazione degli arretrati), consegue, dunque, l’obbligo da parte del Ministero intimato, entro un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, di completare il procedimento volto a fare conseguire all’interessato tutti gli effetti utili conseguenti alla retrodatazione ai fini giuridici ed economici del suo reclutamento in ruolo, oltre ai seguenti importi:

- gli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento, in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria - Reggio, 22 marzo 2016, n. 290);

5) gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1.

Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore generale dell’USR per la Sicilia;
questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all' amministrazione per adempiere, e provvederà, in accordo con la Ragioneria competente, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.

Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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