TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-15, n. 202401871
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Testo completo
Pubblicato il 15/07/2024
N. 01871/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Commissione Territoriale di -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto della Commissione Territoriale di -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, adottato in data 9 luglio 2021 e comunicato il 1° dicembre 2021, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale presentata dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 2, comma 2, 35, comma 1, lett. c) 72 bis, 73, comma 3, 74 e 84, comma 4, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. Carlo Polidori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, senza chiedere la concessione di misure cautelari.
2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
3. Il difensore del ricorrente con avviso di Segreteria spedito e ricevuto il 12 giugno 2024 è stato informato della fissazione del ricorso, ai sensi dell’art 72 bis, comma 1, c.p.a., «ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione» , con la seguente avvertenza - anche in relazione all’art. 73, comma 3, c.p.a. - che «la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt. 35, co 1, e 84, co 4, cpa. Diversamente, sarà fissata l’udienza pubblica di discussione e decisione».
4. Il difensore del ricorrente nulla ha comunicato in ordine alla permanenza dell’interesse alla decisione e alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 nessuno è comparso per il ricorrente.
5.Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni.
6. Dalla generale previsione dell’art. 2 c.p.a. - secondo cui “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo” - può farsi discendere un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un’apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse ad agire.
Inoltre nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d’ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all’uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., “Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...” . L’art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
A conferma di quanto precede, la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile anche laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell’interesse ad agire è già stata già affermata dalla giurisprudenza (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso all’esito di «un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta» . In particolare, secondo tale giurisprudenza, «La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un “atto abnorme” che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall’opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall’intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell’interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell’assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione».
In definitiva, sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati, può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d’ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, in presenza di una fattispecie complessa così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire e la conseguente fissazione di un’apposita udienza per la conferma dell’interesse ad agire;B) la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell’interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d’interesse;C) la mancata dichiarazione del ricorrente sulla persistenza dell’interesse ad agire.
7. Passando alla fattispecie oggetto del presente giudizio il Collegio osserva innanzi tutto che l’odierna udienza è stata fissata, ai sensi dell’art 72 bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire in quanto il ricorrente, nonostante l’immediata lesione causata dal provvedimento impugnato, non ha chiesto la concessione di misure cautelari e, dopo la proposizione del ricorso, non ha svolto alcuna attività difensiva. Inoltre il ricorrente, a seguito della ricezione del suindicato avviso di Segreteria, non ha prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell’interesse alla decisione e alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 nessuno è comparso per il ricorrente medesimo
In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che l’univoco comportamento processuale del ricorrente - che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso - integri la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Nulla per le spese di lite, non essendosi costituito il Ministero dell’Interno.