TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-10-22, n. 201402772
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Testo completo
N. 02772/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05473/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5473 del 1999, proposto da:
Cuscunà Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. G N, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, Via Papale 26;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Provveditorato agli Studi di Catania), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l'annullamento
del provvedimento in data 29 novembre 1999 con cui il Provveditore agli Studi di Catania ha disposto la esclusione della ricorrente, in applicazione dell’art. 2, quarto comma, dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, dalla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, avendo la stessa prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 29 novembre 1999 con cui il Provveditore agli Studi di Catania ha disposto la sua esclusione, in applicazione dell’art. 2, quarto comma, dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, dalla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, avendo la stessa prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica.
Nel ricorso si espone che: a) con ordinanza ministeriale n. 153 in data 15 giugno 1999 è stata indetta una sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento; b) l’art. 2, quarto comma, di tale ordinanza ha escluso la validità dei servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica, in quanto non prestati su posti di ruolo, né relativi a classi di concorso; c) con separato gravame la ricorrente ha impugnato la citata ordinanza ministeriale, lamentando “illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., violazione dell’art. 2, comma 4, legge n. 124/1999, violazione dei principi generali di eguaglianza e imparzialità, eccesso