TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-09-24, n. 202400299
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2024
N. 00299/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2020, proposto dal sig. U S P, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e G P, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registri di Giustizia;
contro
Finmolise s.p.a. - Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise, rappresentata e difesa dagli avvocati G D R e M L, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n.74.
per l'annullamento
del Bando pubblicato in data 14 novembre 2019 per la vendita di immobile di proprietà della Società Finmolise s.p.a.,e destinato all'attività artigianale industriale ;
nonché per la condanna
della stessa società al risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Finmolise s.p.a. e della Regione Molise;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. R F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 73 del cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Viene alla decisione del Collegio il ricorso proposto dall’imprenditore sig. U S P per l’annullamento del bando con il quale la società pubblica regionale Finmolise s.p.a. ha indetto la procedura di vendita di un immobile ad uso produttivo, sito in Sant’Elia a Pianisi Zona Industriale.
2. Il ricorrente, imprenditore operante nel settore caseario, è stato socio della società “ Prati Verdi sas ”, la quale, nell’anno 2004, a seguito di un bando indetto dalla stessa Fimolise aveva acquisito in leasing un capannone industriale limitrofo a quello oggetto della presente causa, nel quale era stata ubicata l’attività di produzione di latticini ancora oggi svolta, nello stesso capannone, dal ricorrente.
2.1 La società si era resa difatti inadempiente al pagamento dei canoni locativi, al punto di indurre la concedente a chiedere la risoluzione del contratto e, infine, ad agire per il rilascio del capannone, che poi era stato alienato nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare definitasi con l’acquisto dello stesso capannone da parte dell’odierno ricorrente, il quale, in tal modo, aveva continuato, come imprenditore individuale, l’attività già svolta dalla società esecutata.
3. Nel contempo, un’altra società, denominata “Prati Verdi srl”, aveva a sua volta ottenuto in leasing il capannone limitrofo e di più modeste dimensioni, allora adibito, a quanto sostiene il ricorrente, ad un’attività di produzione di caseari stagionati. Più precisamente, il sig. P ha esposto in corso di causa che questo secondo capannone sarebbe stato adibito a “cabina di stagionatura” per le produzioni casearie realizzate nel più ampio locale già utilizzato dalla “Prati Verdi sas”, ed oggi in capo alla sua impresa individuale.
Anche questo secondo contratto di leasing non veniva adempiuto dalla società conduttrice: e anche in tale caso la Finmolise aveva agito sia per la risoluzione del relativo contratto, sia per il rilascio dell’immobile.
Una volta ritornatane in possesso, infine, la Finmolise, mediante il bando impugnato ha posto in vendita il capannone.
4. Avverso tale bando è insorto allora il ricorrente dinanzi a questo T.A.R. lamentandone l’illegittimità sotto diversi profili, e segnatamente deducendo i seguenti tre motivi di gravame: “ 1) Nullità della indizione del bando, ex art. 31 c.p.a. e 21 septies della l.241/90 per carenza assoluta di potere e di attribuzione, nonché per violazione dell’interesse legittimo oppositivo in relazione a mancanza del presupposto di “rustico modulare disponibile” e per inesistenza del “rustico modulare” costituendo il bene posto in vendita, parte integrante dell’impresa e dell’azienda del ricorrente; mancanza di motivazione, sviamento dell’interesse pubblico. violazione di legge: art. 2555 c.c.; 670 c.c. violazione