TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-12-14, n. 201102165
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Testo completo
N. 02165/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2011, proposto da:
Comune di Spongano, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Silvestro Lazzari in Lecce, via Taranto, N.92;
contro
Regione Puglia; Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Giuditta Angelastri, F T, con domicilio eletto presso Giuditta Angelastri in Lecce, Ufficio Legale c/o Amm.Ne Prov.Le; Comune di Diso, rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso T M in Lecce, via Mannarino n. 11/A;
nei confronti di
Zincherie Adriatiche Srl;
per l'annullamento
della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia del 23 dicembre 2010, n. 558, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 10 febbraio 2011; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, della nota della Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale di Lecce prot. n. 32688 del 12 aprile 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce e di Comune di Diso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori Guglielmo Angelo, Testi Francesca, Millefiori Tommaso.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il comune di Spongano ha impugnato, con il presente ricorso, la determinazione del dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia del 23 dicembre 2010, con la quale è stata rilasciata alla ditta Zincherie Adriatiche l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di zincatura a caldo, e la nota della Provincia del 12 aprile 2010 secondo cui “… una procedura parallela di Valutazione di impatto ambientale costituisce, di fatto, un superfluo aggravio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni ambientali ” per i seguenti motivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 59/2005 e violazione l.r. 11/2001; eccesso di potere; illogicità; difetto di ragionevolezza e contraddittorietà. 2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. 59/2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. 3. Violazione di legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. 4. Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico; motivazione assente e contraddittoria e/o illogica; omessa considerazione delle osservazioni pervenute dagli interessati.
Deduce il ricorrente: che l’AIA non può essere rilasciata se non dopo la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale; che l’attività autorizzata nel 1999 era diversa rispetto a quella in esecuzione; che la l.r. 11/2001 richiede la VIA obbligatoria per l’impianto in questione; che l’impianto in questione è sottoposto a procedura esecutiva immobiliare e che, quindi, ogni atto riguardante l’impianto deve essere sottoposto ad autorizzazione del giudice dell’esecuzione; che l’impianto in questione deve essere classificato come industria insalubre e che il comune