TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-06-20, n. 202412566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-06-20, n. 202412566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412566
Data del deposito : 20 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2024

N. 12566/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04005/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4005 del 2024, proposto da G M, rappresentato e difeso dall'avvocato E C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della Sentenza n. 2630/2023, pubblicata in data 18.07.2023, dalla Corte di Appello di Roma – Sezione

III

Lavoro.

.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 18.7.2023, nella causa R.G. N. 1529/2022 promossa dal ricorrente avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Corte di Appello di Roma ha così disposto:

- Dichiara il diritto degli appellanti a veder inclusa anche l’indennità di ente nel trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa in godimento presso l’ente di provenienza, con conseguente loro diritto di vedersi corrisposta la differenza tra tale trattamento e quello di spettanza presso l’ente di destinazione come assegno ad personam riassorbibile.

- Per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a pagare a ciascun appellante l’importo complessivo di € 7.552,86 quali differenze retributive maturate a tal titolo dall’1 febbraio 2017 fino al deposito del ricorso di primo grado, con la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità di riferimento fino al saldo .”

2. In data 21.7.2023 la sentenza è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, trascorso il quale la stessa è passata in giudicato.

3. In data 4.10.2023 parte ricorrente ha proceduto a ulteriore notifica affinché il Ministero procedesse all’adempimento spontaneo dell’obbligazione contenuta nel titolo. L’Amministrazione è rimasta, tuttavia inadempiente e in ragione di tale condotta è stato proposto il presente giudizio.

4. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.

5. Alla camera di consiglio del 19.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

7. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato.

8. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.

9. Detta sentenza, dai documenti in atti, risulta altresì essere stata notificata nelle forme prescritte dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 4.10.2023. Risulta, quindi, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

10. In accoglimento del presente ricorso, dunque, deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, procedendo alla corresponsione della somma di euro 7.552,86 quali differenze retributive maturate dall’1 febbraio 2017 fino al deposito del ricorso di primo grado, con la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità di riferimento fino al saldo, come stabilito da detta sentenza.

11. Al Ministero dell’Istruzione e del Merito va assegnato il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza ottemperanda.

12. Il Collegio, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte ricorrente, nomina, quale commissario ad acta , il Dirigente generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, affinché provveda nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta), ove decorra inutilmente l’indicato termine di giorni 90 (novanta) concesso al predetto Ministero per dare esecuzione alla sentenza.

13. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .

14. Stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa.

15. In particolare, come affermato dal Consiglio di Stato, “ per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887;
Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797;
Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352;
Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936;
Sez. III, 9 novembre 2016, 4655;
Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012;
Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891;
Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471;
Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798). Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo […] le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia […] Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato […] che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati
” (Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8517).

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