TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-10-03, n. 202400603

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-10-03, n. 202400603
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400603
Data del deposito : 3 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2024

N. 00603/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00314/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 314 del 2024, proposto da
Az S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ispettorato D'Area Metropolitana Territoriale del Lavoro Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

del diniego opposto sulla domanda di accesso agli atti formalizzato con nota prot. 10049 del 24.4.2024, trasmessa con pec in pari data, nella parte in cui ha negato l’accesso alle “dichiarazioni testimoniali”, con conseguente ordine a detta Amministrazione di rilasciare copia degli atti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato D'Area Metropolitana Territoriale del Lavoro Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente AZ S.p.A., ricevuto in data 7 marzo 2024 verbale di disposizione ( ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004 come sostituto dall’art 12 bis D.l. n. 76/2020, introdotto dalla l.n. 120/2020), riportato al registro ufficiale dell’IAM-RC al n. U.0005323 del 5 marzo 2024, redatto a conclusione di accertamenti ispettivi, per ritenuta violazione dell’art. 218 del CCNL DTS (Distribuzione Terziario e Servizi) per mancato pagamento dell’indennità di maneggio denaro ai dipendenti occupati con continuità nelle operazioni di cassa nei punti vendita a marchio IPERCOOP siti in Reggio Calabria, Via De Nava e Viale Calabria, e in Rizziconi, Località Sandalli, presentava in data 27 marzo 2024 istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 L.n. 241/90 e segg.. Chiedeva in particolare il rilascio in copia delle dichiarazioni rese dai lavoratori, specificando di avervi interesse ai fini della tutela dei propri diritti sia in sede giudiziaria che amministrativa, precisando che di esse nel verbale non era riportato il contenuto se non in termini del tutto generici.

Con pec del 24 aprile 2024 l’Ispettorato d'Area Metropolitana Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria riscontrava l’istanza, comunicando che la stessa non poteva essere accolta in quanto le dichiarazioni testimoniali sono sottratte al diritto di accesso ai sensi del Decreto MLPS n. 757 del 4 novembre 1994, art. 2 lett. c).



2. Col ricorso in esame, notificato il 15 maggio 2024 e depositato il successivo giorno 23, la società AZ insisteva per ottenere l’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori, deducendo, a mezzo dell’unico motivo rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/90 ”, in linea generale l’esigenza di salvaguardia delle prerogative difensive, e più in dettaglio che la sottrazione all’accesso degli atti dell’attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto.

Si costituiva l’amministrazione intimata con atto di mera forma del 31 maggio 2024, seguito da produzione documentale.

In data 15 luglio 2024 parte ricorrente depositava memoria con allegata la sentenza della II sez. del Consiglio di Stato, n. 8106/2022. Insisteva per l’accoglimento del ricorso sì da consentire l’accesso al “contenuto” delle “dichiarazioni testimoniali”, riportate nel verbale dell’Ispettorato anche con oscuramento dei nomi dei dichiaranti al fine di consentire il “diritto di difesa”, così insieme preservando i dichiaranti che peraltro sono per la gran parte soggetti “non dipendenti” di AZ s.p.a..

In data 19 agosto 2024 la difesa dell’Ispettorato reiterava la produzione documentale e alla camera di consiglio del 4 settembre 2024, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi