TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2021-09-28, n. 202101139
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Pubblicato il 28/09/2021
N. 01139/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Piazza San Marco n. 63, Venezia;
per l'annullamento
del diniego rilascio permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. P N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, ha presentato alla -OMISSIS-, a mezzo kit postale, richiesta di permesso di soggiorno per ricerca lavoro - emersione, ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020.
La Questura ha comunicato al ricorrente la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, in quanto l’istanza risultava carente della documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa nei settori di cui all’art. 4 del decreto interministeriale 27.05.2020.
Ne seguiva la comunicazione di una memoria da parte del ricorrente, a seguito della quale, d’altronde, con provvedimento datato data 14.05.2021, la Questura ha emesso provvedimento di rigetto sulla scorta delle seguenti ragioni, in sintesi:
- lo straniero non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio del titolo di soggiorno in premessa, in quanto la documentazione allegata, comprovante il suo impiego nel settore previsto dall’art. 103, comma 3, D.L. 34/2020, recava il 10 marzo 2021 quale data di inizio del contratto, laddove il comma 2 del medesimo articolo sancisce che i cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16;
- inoltre, agli atti nulla risultava circa gli eventuali familiari in Italia, né lo straniero aveva ritenuto di fornire indicazioni a riguardo.
Avverso il suddetto provvedimento, parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 8 settembre 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto il ricorrente, in Italia dal 2015, aveva svolto molteplici lavori e tra questi si era occupato anche di -OMISSIS- e manutenzione di -OMISSIS-;in particolare, presso la -OMISSIS- avrebbe svolto attività che comprendevano anche la cura di -OMISSIS- e del -OMISSIS-, connesse, quindi, con quelle di cui all’art. 103, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 e al relativo allegato;successivamente, avrebbe prestato la propria attività anche presso la “-OMISSIS-”, con mansioni rientranti nell’art. 103, comma 3 del decreto n. 34 del 2020, e ciò, asseritamente, grazie all’esperienza maturata nella cura di -OMISSIS- e del -OMISSIS-;secondo parte ricorrente, in un caso analogo, la Questura di -OMISSIS-, che inizialmente aveva formalizzato un provvedimento di rigetto, a seguito di esibizione documentazione, proveniente da un datore di lavoro per il quale il ragazzo aveva occasionalmente lavorato -OMISSIS-, avrebbe riesaminato il proprio diniego in autotutela, rilasciando allo straniero il permesso di soggiorno ex art. 103, comma 2.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 22 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari …… i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità' di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività' di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità' di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Secondo l’art. 3 del decreto interministeriale 27.05.202, il cittadino straniero deve aver svolto attività lavorativa nei settori di cui all’art. 4, antecedentemente al 31.10.2019, e comprovare di aver svolto attività lavorativa nei settori indicati attraverso idonea documentazione.
Secondo il successivo art. 7, comma 2, lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori previsti può essere comprovato mediante: “…) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea: contratto di lavoro;cedolino di paga;estratto conto previdenziale;modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;certificazione unica;stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione;fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;documento di iscrizione al registro di gente di mare;convenzione di arruolamento;comunicazione Unimare;iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione;foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;foglio di paga (per il settore della pesca);qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attività' lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.)”.
L’art. 103, comma 3, del decreto n. 34 del 2020 stabilisce che <<le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare>>.
In forza dell’art. 4, decreto interministeriale, 27 maggio 2020 (recante Settori di attività), <<le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;