TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-02-08, n. 201801537
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2018
N. 01537/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14080/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14080 del 2000, proposto da Ericsson Telecomunicazioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M D L, G C, con domicilio eletto presso lo studio M D L in Roma, via Salaria, 400;
contro
Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio eletto presso il suo studio in Ciampino, v.le del Lavoro, 31;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento 12 giugno 2000 prot. gen. n. 10827/98, fasc. 2374/PA, prot. urb. n. 1128/98, prot. urb. n. 1651/2000, con cui il Dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune di Ciampino ha negato l'autorizzazione edilizia richiesta dalla Ericsson Tlc. S.p.A. il 21 aprile 1998 prot. n. 10827 per la realizzazione della stazione radio per telefonia mobile cellulare in Ciampino (Roma) Via Appia Nuova km 17,630. Nel medesimo giudizio è stata impugnata anche la delibera del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2000 n. 16, quale atto presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2018 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento 12 giugno 2000 prot. gen. n. 10827/98, fasc. 2374/PA, prot. urb. n. 1128/98, prot. urb. n. 1651/2000, con cui il Dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune di Ciampino ha negato l'autorizzazione edilizia richiesta dalla Ericsson Tlc. S.p.A. il 21 aprile 1998 prot. n. 10827 per la realizzazione della stazione radio per telefonia mobile cellulare in Ciampino (Roma) Via Appia Nuova km 17,630. Nel medesimo giudizio è stata impugnata anche la delibera del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2000 n. 16, quale atto presupposto.
Il Comune di Ciampino, costituitosi in giudizio, ha affermato l’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente.
Con ordinanza n. 8062 del 27 settembre 2000 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
In corso di causa, è stato rilevato che la fattispecie per cui è causa è connotata da specifici elementi di connessione oggettiva e soggettiva con il ricorso R.G. n. 10270/2001 e che, in accoglimento dell'istanza depositata in data 28 marzo 2017, con ordinanza 5763/2017 del 12 maggio 2017, è stata fissata l'udienza pubblica del 27 febbraio 2018 per la trattazione congiunta dei due ricorsi.
Tuttavia, all’udienza pubblica del 19.1.2018, il Collegio ha ritenuto che la presente causa possa anche essere trattata autonomamente e, quindi, l’ha trattenuta in decisione.
Ciò premesso, va rilevato che Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha chiesto l'annullamento del provvedimento 12 giugno 2000 prot. n. 10827/98, fasc. 2374/PA, prot. urb. n. 1128/98, prot. urb. n. 1651/2000, con cui il Dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune di Ciampino ha negato l'autorizzazione edilizia richiesta dalla Ericsson Tlc. S.p.A. il 21 aprile 1998 prot. n. 10827 per la realizzazione della stazione radio per telefonia mobile cellulare in Ciampino (Roma) Via Appia Nuova km 17,630. Nel medesimo giudizio è stata impugnata la delibera del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2000 n. 16, quale atto presupposto.
Il Collegio non ha motivo per discostarsi da quanto affermato in sede cautelare con ordinanza n. 8062 del 27 settembre 2000, con la quale ha ritenuto sussistente il c.d. fumus boni iuris in relazione ai profili di illegittimità articolati nei motivi 1), 3) e 4) del ricorso introduttivo del giudizio.
Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso (con il quale sono state dedotte le censure di eccesso di potere ed errore nell'iter procedimentale), va considerato che, a fronte del parere contrario dell'Ufficio Ambiente, prima di adottare il contestato provvedimento di diniego, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire alla Commissione Edilizia Comunale di pronunciarsi, posto che la normativa di riferimento prevede che tale organo collegiale esprima un parere vincolante.
In relazione al terzo ed al quarto motivo di ricorso (con i quali sono state dedotte le censure di incompetenza, violazione e falsa interpretazione in riferimento al D.P.R. 616/77, art. 102, 1° co;alla legge n. 59/97, art. 1;d. lgs. n. 112/98, art. 83;legge n. 249/97, art. 1, 15° co;eccesso di potere;violazione e falsa interpretazione del DM Ambiente n. 381/1998), va rilevato quanto segue.
La delibera del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2000 n. 16, impugnata quale atto presupposto al contestato provvedimento di diniego, è stata adottata omettendo di considerare la normativa di riferimento (sopra indicata) ed, in particolare, l'incompetenza del Consiglio Comunale ad adottare provvedimenti in materia sanitaria (da cui è derivata la denunciata illegittimità dell’atto per violazione e falsa applicazione del D.M. n. 381/1998).
Sotto altro profilo, va considerato che la medesima deliberazione del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2000 n. 16, di fatto, impedisce la collocazione degli impianti in determinati siti ed il loro trasferimento in altri luoghi, a prescindere dal superamento in concreto dei valori limite di intensità del CEM.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese possono essere equamente compensate tra le parti.