TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-05-14, n. 201001518

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-05-14, n. 201001518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201001518
Data del deposito : 14 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02709/2004 REG.RIC.

N. 01518/2010 REG.SEN.

N. 02709/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2709 del 2004, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dagli avv. G M, D S, con domicilio eletto presso D S in Catania, via O. Scammacca, 37;

contro

Comando Generale Arma Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per la condanna

delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni, causati alla salute del ricorrente dall’adibizione di lui ad attività di servizio, incompatibili con le sue condizioni fisiche.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale Arma Carabinieri e di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si espone:

Il ricorrente -O-,

sin dai primi tempi dell’arruolamento, egli fu adibito a prestare servizio prevalentemente e continuativamente a bordo di autovetture del Pronto intervento.

Tale modo di svolgimento del servizio comportò la costrizione del fisico ad una postura assista, stressante per la colonna vertebrale, a causa delle continue ed improvvise sollecitazioni dal basso.

La conseguenza di ciò, fu, ad avviso del ricorrente, l’insorgere della seguente infermità: “-O-”.

Tale infermità fu riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Commissione medico ospedaliera (C.m.o.) di Cagliari con verbale -O-.

Il 22 marzo successivo, il ricorrente si sottopose ad un intervento chirurgico, diretto a rimediare alla segnalata infermità.

Il 31 maggio 1992 egli subì un incidente stradale in servizio, riportando una “-O-”.

Peggiorando lo stato di salute, il ricorrente chiese il riconoscimento dell’aggravamento.

Con verbale -O- riconobbe la seguente infermità: “-O-”, ascrivendola nell’ottava categoria.

La stessa C.m.o. riconobbe il ricorrente incondizionatamente idoneo al servizio d’istituto.

Persistendo le sofferenze, in data 11 ottobre 1996 il ricorrente fu costretto a sottoporsi ad un altro intervento chirurgico, per -O-.

In ragione dell’ulteriore peggioramento dello stato di salute, il ricorrente chiese all’Amministrazione l’accertamento dell’aggravamento, al fine della revisione dell’equo indennizzo.

Con verbale -O- formulò la seguente diagnosi: “-O-”. La C.m.o. riconobbe l’aggravamento, ma mantenne il giudizio d’incondizionata idoneità al servizio.

Il 14 giugno 1999 un docente medico, sottoponendo a visita il ricorrente, aveva raccomandato di osservare un tenore di vita prudente, privo di sforzi fisici o di prolungata stazione eretta.

Manifestandosi i sintomi dell’infermità, il 10 settembre 1999 il ri-corrente su sottoposto a visita presso la stessa C.m.o., che gli asse-gnò una non idoneità temporanea al servizio per quaranta giorni.

La C.m.o., in quella sede diagnosticò una sofferenza radicolare cronica.

Al rientro dal menzionato periodo di convalescenza, il -O- il ricorrente fu nuovamente sottoposto a visita.

La visita fu svolta dalla C.m.o. anche per un altro scopo, vale a dire la revisione dell’equo indennizzo aatteso che già al ricorrente era stato riconosciuto l’aggravamento dell’infermità, con verbale del -O-.

Con verbale-O- la C.m.o. formulò la seguente diagnosi: “-O-”.

La C.m.o. giudicò il ricorrente incondizionatamente idoneo ad ogni servizio d’istituto, senza limitazioni.

Il ricorrente non accettò tale giudizio, e propose ricorso all’organo medico di secondo grado, facendo notare la contraddizione tra i due giudizi della stessa C.m.o., quello del -O-successivo: il primo riconosceva la cronicità della sofferenza radicolare, il secondo la escludeva.

Il ricorso menzionava il parere di un altro docente universitario medico, il prof. -O-, il quale confermava la contraddizione, giudicando che il quadro clinico non era suscettibile di miglioramento, dunque non ci si poteva attendere la scomparsa della sofferenza a distanza di quaranta giorni.

Stando così le cose, il ricorrente chiese all’Amministrazione di essere esonerato dai servizi gravosi, appunto allo scopo di non pregiudicare ancora di più lo stato di salute.

Con nota del -O- negò l’esenzione, perché il ricorrente risultava idoneo a tutti i servizi, giusta il menzionato verbale della C.m.o. del -O-.

Il-O-chiese ad una struttura convenzionata di sottoporre il ricorrente ad una elettromiografia.

Il referto dell’accertamento, datato -O-, fu il seguente: “-O-”.

Con nota prot.-O- avvisò il ricorrente dell’avvio del procedimento di trasferimento in altra sede.

La nota non precisò la destinazione né il servizio, ed assegnò al ricorrente solo cinque giorni per le sue osservazioni.

Dal provvedimento del Comandante della Regione del-O-, il ricorrente apprese di essere stato trasferito presso il -O- quale capo equipaggio alla squadra radiomobile.

Il 5 marzo successivo il ricorrente inoltrò una richiesta al Comandante, ove faceva presente che l’incarico assegnato era del tutto incompatibile con la sua infermità, e pertanto chiedeva di essere nuovamente visitato, prima che effettivamente fosse assegnato al servizio.

Il -O-redigeva una perizia sull’idoneità al servizio del ricorrente, concludendo che egli doveva essere adibito ad attività non gravose. Ivi si precisava che per attività gravose dovevano intendersi non solo quelle che richiedono sforzi fisici intensi o prolungati, ma anche quelle che comportano costanti abnormi sollecitazioni della colonna dorso-lombare, compreso precisamente il servizio su autovettura.

Anche tale richiesta fu ignorata, e dal -O- il ricorrente iniziò a prestare servizio su autovetture del Nucleo Radiomobile;
pressoché immediatamente l’infermità si aggravò.

Dopo che il ricorrente dichiarò di dovere svolgere il servizio con busto semirigido (22/4/2002), l’Amministrazione s’indusse finalmente a sottoporlo a visita presso la C.m.o. di Milano.

Con verbale -O- il ricorrente fu giudicato “idoneo al servizio d’istituto, temporaneamente non idoneo al servizio automontato per anni due”.

Il ricorrente propose ricorso all’organo medico di secondo grado, cioè alla-O-, rese il seguente giudizio: “-O-”.

Ciò premesso, il ricorrente afferma di presentare un quadro clinico significativo di esiti di -O-ed asserisce che alla luce delle risultanze degli esami sopra indicati tale infermità sia stata causata dal comportamento dell’Amministrazione, ad essa imputabile a titolo di colpa, e dà titolo al ricorrente al risarcimento dei danni.

Considerato che la C.m.o. di Milano ebbe a giudicare il ricorrente idoneo in modo incondizionato a qualsiasi servizio, compresi cioè che quelli che avrebbero comportato specifiche sollecitazioni alla colonna vertebrale e che detto giudizio sarebbe erronei, e l’errore è inescusabile, come sarebbe dimostrato dalla perizia medico-legale, redatta il -O- prodotta in atti, considerato che l’Amministrazione avrebbe considerato il ricorrente idoneo a tutti i servizi, compresi i più gravosi, pur a fronte di un quadro clinico che imponeva estrema prudenza, nel sottoporre lo stesso a sollecitazioni della colonna vertebrale, il ricorrente rileva di aver aveva tempestivamente e motivatamente richiesto di essere sottoposto a visita medica, prima di essere adibito al servizio, cui lo aveva destinato il Comandante.

Per rendere ancora più tecnicamente attendibili le proprie affermazioni, poi, egli aveva inoltrato il parere del -O- circa la sua idoneità al servizio.

Tuttavia, le documentate richieste - asserisce il ricorrente - sarebbero state ignorate, ed egli è stato effettivamente assegnato a quel servizio.

Soltanto dopo che le conseguenze di tale assegnazioni si erano irrimediabilmente prodotte sul fisico del ricorrente, l’Amministrazione lo avrebbe sottoposto a visita medica.

Rilevato che il diritto al risarcimento dei danni, per infermità contratte a causa del servizio, sarebbe un titolo concorrente, e non complementare, con la pretesa all’equo indennizzo per gli stessi fatti e rilevato di aver attivato gli opportuni procedimenti amministrativi, per ottenere l’adeguamento dell’equo indennizzo, già liquidato, con il presente ricorso esso chiede il risarcimento delle conseguenze dannose, che non sono coperte dall’equo indennizzo e la conseguente condanna del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, in subordine, il Ministero della Difesa, al risarcimento dei danni in favore di esso ricorrente -O-, nella misura derivante dalla liquidazione del danno biologico del 30%, nonché dell’infermità temporanea assoluta per 40 giorni, e temporanea al 50% per ulteriori 40 giorni, oppure nella maggiore o minore misura, che risulterà dall’esperimento di idonea C.T.U.;
disapplicando, ove occorra, i provvedimenti citati, in particolare l’atto di trasferimento del -O-, e gli altri connessi. Con vittoria per spese e compensi.

Il Collegio con ordinanza collegiale istruttoria n. 546/2009 ha disposto l’acquisizione, a carico dell’Amministrazione intimata di documentati chiarimenti in fatto utile alla decisione della controversia, con particolare riguardo all’eventuale esito della domanda che il ricorrente asserisce di aver presentata al fine di ottenere l’adeguamento dell’equo indennizzo.

Detta ordinanza è stata eseguita dall’Amministrazione intimata, in data 24/3/2010 mediante una dettagliata relazione sulla vicenda che ha dato luogo alla presente controversia corredata da documentazione allegata.

Alla Pubblica Udienza del 20/4/2010 il ricorso è passato indecisione.

DIRITTO

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