TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-04-16, n. 201501253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-04-16, n. 201501253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201501253
Data del deposito : 16 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02086/2014 REG.RIC.

N. 01253/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02086/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 2086 del 2014, proposto da:
- R M, rappresentato e difeso dall’Avv. R G M, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla piazza Mazzini 72;

contro

- il Comune di Tricase, rappresentato e difeso dall’Avv. M M, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;
- il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;
- il Comune di Tiggiano;

nei confronti di

- Luigi Cazzato, Giovanni Ferrarese;

per l’annullamento

- della deliberazione della G.C. di Tricase n. 139 dell’1 luglio 2014;

della deliberazione della G.C. di Tricase n. 172 del 25 luglio 2014;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, e in particolare della nota prot. n. 11492 del 22 luglio 2014 a firma del Segretario Generale del Comune di Tricase, della nota prot. n. 6844 del 5 maggio 2014 a firma del Sindaco del Comune di Tricase e, ove occorra, dei pareri contrari, di contenuto ed estremi non conosciuti, espressi dai Responsabili dei Settori 1° e 6° del Comune di Tricase in ordine al trasferimento dei dipendenti che avevano aderito alla richiesta di disponibilità all’assegnazione all’Ufficio del Giudice di Pace di Tricase.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tricase e del Ministero della Giustizia.

Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 29 gennaio 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Santoro in sostituzione dell’Avv. Marra, Musio per il Comune e Tarentini per il Ministero intimati.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il sig. Martella, dipendente del Comune di Tricase, era assegnato al locale Ufficio del Giudice di Pace - pur permanendo <<il rapporto di lavoro con l’ente locale e conseguentemente, a fronte di tale assegnazione, nessun onere, anche indiretto, graverà sul bilancio del Ministero della Giustizia né vi sarà alcuna possibilità di stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli>> - con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 dell’1 luglio 2014, applicativa del Decreto del Ministro della Giustizia 7 marzo 2014 n. 74279 (‘ Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 ’).

2.- Egli censura la D.G.C. appena richiamata e gli altri atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art. 6 D.M. 7 marzo 2014 cit. e della relativa Circolare di attuazione.

b) Violazione dell’art. 15, comma 2, e dell’art. 39 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi. Incompetenza.

c) Erronea interpretazione e applicazione dell’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 come sostituito dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 90 del 2014.

d) Violazione della procedura interna di individuazione del personale. Manifesta contraddittorietà dell’azione amministrativa. Illogicità della motivazione. Carenza di istruttoria.

e) Violazione dell’art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001. Sviamento dalla causa tipica. Erronea presupposizione in fatto e in diritto.

f) Violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241 del 1990. Violazione delle garanzie partecipative al procedimento.

3.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, sulla base di quanto di seguito si esporrà.

3.1 La giurisprudenza amministrativa, in particolare, ha osservato che:

<< L’art. 63 del d.lgs. 165/2001 statuisce che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario mentre restano assegnate in via residuale alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, sia la controversia avente a oggetto il diritto alla stabilizzazione, che la controversia avente ad oggetto la mobilità esterna con trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi. Quest’ultima, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite (9 sett. 2010, n. 19251), si configura come cessione del contratto di lavoro, si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione ma la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto >>
(Consiglio di Stato, III, 28 novembre 2014, n. 5903).

E ancora: <<[…] le controversie in materia di mobilità volontaria sono soggette, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001, alla cognizione del giudice ordinario (cfr. T.a.r. Reggio Calabria, 21 marzo 2014, n. 171;
11 ottobre 2013, n. 574;
5 agosto 2012, n. 522;
5 luglio 2010, n. 781), in quanto afferiscono alla fattispecie della cessione del contratto avente quale effetto principale una mera modificazione soggettiva della parte datrice di lavoro (che dunque esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, che in materia di organizzazione del lavoro e reclutamento del personale alle dipendenze della P.A. resta circoscritta alle sole questioni inerenti le procedure di selezione concorsuale e gli atti di macro-organizzazione, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001)
>>;
T.a.r. Calabria Reggio Calabria, I, 23 maggio 2014, n. 215;
v. anche T.a.r. Campania Napoli, V, 3 febbraio 2014, n. 752, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo dev’essere valutata con riferimento al cd. ‘petitum sostanziale’, sicché << L’istituto della ‘mobilità esterna’ dei dipendenti pubblici contrattualizzati si configura come cessione del contratto di lavoro, dando luogo ad una sua modificazione soggettiva, e non è assimilabile alle procedure concorsuali. Pertanto le controversie in materia […] devono essere conosciute dal giudice ordinario poiché incidono su diritti soggettivi del lavoratore >>).

3.2 Nel caso in esame, peraltro, la permanenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune a fortiori completamente escludeva la possibilità di configurare qualsivoglia procedura selettiva di carattere concorsuale o un intervento di tipo macro-organizzativo.

4.- Il ricorso dev’essere in definitiva, per quanto esposto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.: << Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato >>).

5.- Sussistono giusti motivi, considerata la natura delle questioni in esame e della decisione adottata, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

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