TAR Bari, sez. I, decreto decisorio 2022-07-25, n. 202200255
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 25/07/2022
N. 00255/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01530/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2016, proposto da
Timac Agro Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, M B e F B, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour, 31;
contro
Provincia di Barletta A T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F I, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele, 185;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
dell'atto della Provincia di Barletta-Andria-Trani (d'ora in avanti "Provincia") 25 ottobre 2016, prot. n. 42750;
nonché di ogni altro atto, anche se allo stato non conosciuto ovvero citato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 82, co. 1, del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 27 dicembre 2016;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
Considerato che, a norma dell’art. 83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;