TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-02-16, n. 201500132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-02-16, n. 201500132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201500132
Data del deposito : 16 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00497/2013 REG.RIC.

N. 00132/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00497/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 497 del 2013, proposto dalla Cooperativa Edilizia Domus Nota, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. L V, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 2 presso lo studio dell’Avv. L P;



contro

-Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. E O, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 353 dell’1.10.2013, con domicilio eletto in Potenza Piazza Mario Pagano n. 118 presso lo studio dell’Avv. F M P;
-Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;



nei confronti di

-Cooperativa Edilizia Giovanni Paolo I°, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Amoroso e Patrizia Amoroso, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza Via XX Settembre n. 19 presso lo studio dell’Avv. Luigi De Cunto;
-Cooperativa Edilizia Padre Pio, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;



per l'annullamento:

-delle Determinazioni n. 151 del 17.5.2013 e n. 176 del 3.6.2013 (notificate entrambe il 26.6.2013), con le quali il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera ha:

1) escluso la Cooperativa Edilizia Domus Nota dal procedimento, indetto con Del. G.M. n. 294 del 7.6.2011 per l’assegnazione di uno dei 5 lotti del PEEP San Giacomo e di 6 lotti del PEEP di Via Gravina, revocandole l’assegnazione di uno dei cinque lotti del PEEP San Giacomo, conseguente all’approvazione delle graduatorie definitive mediante Determinazione n. 4 del 15.2.2012;

2) riassegnato uno dei 5 lotti del PEEP San Giacomo alla Cooperativa Edilizia Padre Pio, alla quale con la precedente Determinazione n. 4 del 15.2.2012 era stato assegnato uno dei 6 lotti del PEEP di Via Gravina;

3) riassegnato uno dei 6 lotti del PEEP di Via Gravina alla Cooperativa Edilizia Giovanni Paolo I°, che non era risultata assegnataria di alcuno degli 11 lotti messi a concorso, in quanto classificatasi al primo posto tra le Cooperative non assegnatarie (12° posto della graduatoria generale);

-dell’art. 4 del bando, pubblicato il 15.6.2011 ed approvato con Del. G.M. n. 294 del 7.6.2011, relativo all’indizione del procedimento di evidenza pubblica per l’assegnazione di 5 lotti del PEEP San Giacomo e di 6 lotti del PEEP di Via Gravina, nella parte in cui comprendeva tra i requisiti di ammissione anche l’iscrizione ovvero la presentazione della domanda di iscrizione” all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie ex art. 13 L. n. 59/1992;

-della nota Ministero Sviluppo Economico prot. n. 15788 del 4.5.2007 (mai notificata), con la quale, in riscontro alla domanda di iscrizione all’Albo ex art. 13 L. n. 59/1992, presentata il 9/20.6.2006, veniva chiesto alla Cooperativa Edilizia Domus Nota di modificare il suo Statuto ai sensi dell’art. 11, comma 4, L. n. 59/1992 e degli artt. 2512 e 2515 C.C.;

-del provvedimento di rigetto della predetta domanda del 9/20.6.2006, assunto dal Comitato per l’Albo Nazionale ex art. 13 L. n. 59/1992 nella riunione del 18.11.2008, comunicato con nota ministeriale prot. n. 5263 del 19.1.2009, mai ricevuta dalla Cooperativa Domus Nota;

-della nota ministeriale prot. n. 93206 del 17.4.2012, con la quale, dopo aver specificato che le predette note prot. n. 15788 del 4.5.2007 e prot. n. 5263 del 19.1.2009 non erano state ricevute dalla Cooperativa Edilizia Domus Nota, perché nella domanda del 9/20.6.2006 aveva indicato come sede legale un indirizzo inesistente, veniva precisato che, poiché la Domus Nota non risultava iscritta nell’Albo ex art. 13 L. n. 59/1992, doveva presentare una nuova domanda di iscrizione;

-della nota ministeriale prot. n. 118932 del 22.5.2012, con la quale veniva comunicato che il Comitato nella riunione del 15.5.2012 aveva ritenuto non accoglibile la nuova domanda di iscrizione presentata il 23.4.2012, in quanto l’originario Statuto non prevedeva sia la destinazione del 30% degli utili alla riserva legale indivisibile, sia la destinazione del contributo del 3% ai fondi mutualistici, come richiesto dagli artt. 2512 e 2521, n. 8, C.C. e dall’art. 11, comma 4, L. n. 59/1992, ed inoltre nell’oggetto sociale era stata indicata l’attività di “istituire e condurre corsi di formazione, non coerente con la finalità mutualistica”;

-della Delibera del 28.5.2012 del Comitato per l’Albo Nazionale ex art. 13 L. n. 59/1992 (comunicata con nota ministeriale prot. n. 132179 del 7.6.2012), di accoglimento della domanda di iscrizione, presentata dalla Cooperativa Edilizia Domus Nota il 23.4.2012 dopo l’integrazione con le modifiche richieste dal Ministero dello Statuto, approvata con Delibera Assembleare del 22.5.2012, e della successiva nota Ministero Sviluppo Economico prot. n. 138213 del 15.6.2012, nella parte in cui statuivano che l’iscrizione della Cooperativa Domus Nota nell’Albo ex art. 13 L. n. 59/1992 decorreva dal 28.5.2012;


Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e della Cooperativa Edilizia Giovanni Paolo I°;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. P M e uditi gli Avv.ti L P, per delega dell’Avv. L V, E O e Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con Del. G.M. n. 294 del 7.6.2011 il Comune di Matera indiceva un procedimento di evidenza pubblica, per l’assegnazione di 5 lotti del PEEP San Giacomo e di 6 lotti del PEEP di Via Gravina, ed approvava il relativo bando, pubblicato il 15.6.2011.

Il Dirigente del Settore Urbanistica prima con Determinazione n. 58 dell’11.10.2011 pubblicava le graduatorie provvisorie e poi con Determinazione n. 4 del 15.2.2012 approvava le graduatorie definitive.

La Cooperativa Edilizia Giovanni Paolo I°, non essendo risultata assegnataria di alcuno degli 11 lotti messi a concorso, ma classificatasi con il punteggio complessivo di 34 punti al primo posto tra le Cooperative non assegnatarie (12° posto della graduatoria generale), dopo aver effettuato l’accesso agli atti del procedimento, impugnava dinanzi a questo Tribunale le suddette Determinazioni n. 58 dell’11.10.2011 e n. 4 del 15.2.2012 con il Ric. n. 179/2012, pure chiamato nella stessa Udienza Pubblica del 14.1.2015, finalizzato alla declaratoria dell’esclusione dal procedimento della Cooperativa Edilizia Domus Nota, classificatasi al 6° posto con il punteggio complessivo di 41 punti nella graduatoria generale (ed al 5° posto nella graduatoria, relativa ai cinque lotti del PEEP San Giacomo, con assegnazione di uno di questi lotti), attesocchè non in possesso del requisito di ammissione dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie ex art. 13 L. n. 59/1992, prescritto dall’art. 4 del bando.

La carenza del predetto requisito veniva dedotta, evidenziando le circostanze che la Domus Nota in data 9/20.6.2006 aveva presentato la domanda di iscrizione al citato Albo Nazionale, ma non risultava ancora iscritta presso tale Albo.

Pertanto, la Cooperativa Edilizia Giovanni Paolo I° riteneva che, per il lungo tempo decorso, la predetta istanza era stata sicuramente respinta, anche perché dal Bilancio 2006 risultava che la Domus Nota alla data del 31.12.2006 era composta da soli 10 soci e perciò non da almeno 18 soci, come stabilito dall’art. 13 L. n. 59/1992, per cui doveva essere considerata non veritiera l’indicazione di 19 soci, dichiarata nella suindicata domanda del 9/20.6.2006.

Dopo la proposizione del Ric. n. 179/2012, il Comune, pur tenendo conto della circostanza che il requisito di ammissione, prestabilito dall’art. 4 del bando, consisteva “nell’iscrizione ovvero nella presentazione della domanda di iscrizione” all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie ex art. 13 L. n. 59/1992, riteneva necessario accertare le ragioni, che avevano impedito l’iscrizione della Cooperativa Edilizia Domus Nota nel predetto Albo, nonostante avesse presentato la relativa domanda di iscrizione il 9/20.6.2006, cioè circa 6 anni prima.

Pertanto, con Determinazione n. 9 del 12.4.2012 il Dirigente del Settore Urbanistica, ai sensi del’art. 21 quater L. n. 241/1990, sospendeva l’efficacia della precedente Determinazione n. 4 del 15.2.2012, di approvazione delle graduatorie definitive, “per il tempo strettamente necessario al compimento delle verifiche in ordine” al possesso da parte della Cooperativa Edilizia Domus Nota del suindicato requisito di ammissione, previsto dall’art. 4 del bando.

Il Dirigente del Settore Urbanistica con Determinazione n. 17 del 24.5.2012 prorogava le predetta sospensione del procedimento e con nota del 4.5.2012 chiedeva al Ministero dello Sviluppo Economico “una certificazione che attestasse gli estremi della proposizione della domanda di iscrizione della Cooperativa Domus Nota all’Albo Nazionale e l’avvenuto accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall’art. 13 L. n. 59/1992”.

Con nota del 7.6.2012 il Ministero comunicava che nella seduta del 28.5.2012 era stata accolta la domanda di iscrizione della Domus Nota nell’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie ex art. 13 L. n. 59/1992.

Nella fase

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