TAR Catania, sez. II, ordinanza presidenziale 2022-09-05, n. 202200810

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, ordinanza presidenziale 2022-09-05, n. 202200810
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200810
Data del deposito : 5 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2022

N. 02804/2006 REG.RIC.

N. 00810/2022 REG.PROV.PRES.

N. 02804/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2804 del 2006, proposto da
Ditta Servizi Ecologici Onofaro Antonino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Toscano in Catania, via della Scogliera, 1;

contro

Comune di Maletto (Ct), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Liberta' n.212;

per l'annullamento

della nota recante il rifiuto di avviare il procedimento di riconoscimento economico per maggiore carico di lavoro nell'espletamento del servizio di raccolta r.s.u.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, stante la risalenza del fascicolo di causa, occorre valutare la persistenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso e che, pertanto, risulta necessario che parte ricorrente confermi tale circostanza e/o comunichi eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla sua proposizione;

Ritenuto che, dalla mancata ottemperanza a quanto richiesto, la Sezione potrà trarre elementi di prova in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse, valutando il comportamento processuale della parte ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, VI, 21.10.2021, n. 7063);

Considerato che è altresì necessario che l’amministrazione intimata fornisca documentati chiarimenti sui fatti per cui è causa, depositando, ove non abbia già provveduto, gli atti impugnati e la pertinente documentazione, riferendo su eventuali fatti o atti sopravvenuti, segnalando, altresì, circostanze dalle quali possa trarsi la cessazione della materia del contendere o l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso.

Le parti dovranno ottemperare a quanto richiesto entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.


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