TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202203872
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Pubblicato il 04/04/2022
N. 03872/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02059/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2019, proposto da
Easy Market S.p.A. Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G R e G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Provvedimento dell'AGCM relativo al procedimento istruttorio PS11133 con il quale a EASY MARKET SPA veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro) per violazione dell'22CE5076172E2941B0::2014-03-11" href="/norms/codes/itatextk7vqz3g4hk2ogxv/articles/itaartiq3z7101ow3srz?version=65d270b1-5d17-59d3-9096-97abc618b0dc::LRB522CE5076172E2941B0::2014-03-11">art. 62 del Codice del Consumo e la sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro) per violazione dell'art. 64 del Codice del Consumo assunto nell'Adunanza del 29 novembre 2018 e notificato a mezzo p.e.c. alla ricorrente in data 12 dicembre 2018 e successivamente rubricato al n. 27441 e pubblicato nel Bollettino n. 47/2018 del 17/12/2018 dell'AGCM, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche infraprocedimentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1648/2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e viste le richieste delle parti di passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Easy Market impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito, “Autorità” o “Agcm”) l’ha sanzionata per violazione degli artt. 62 e 64 del Codice del Consumo, in relazione a due condotte poste in essere in qualità di organizzatore turistico nell'ambito dell'offerta di servizi turistici attraverso il proprio sito www.lol.travel.
La prima condotta riguarda l'applicazione di un supplemento di prezzo in relazione a determinati strumenti di pagamento (cd. credit card surcharge ) mentre la seconda all'assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi di post vendita relativi ai servizi turistici di voli.
In particolare, con l’avvio del procedimento istruttorio, comunicato il 9 maggio 2018, veniva ipotizzata la possibile violazione con riguardo alla pratica sub a) degli articoli 20, comma 2, 21, 22 e dell’articolo 62 del Codice del Consumo, in quanto il prezzo effettivo del servizio offerto non sembrava inclusivo sin dalle prime fasi dell’offerta di tutte le voci di costo non evitabili che lo componevano, e il professionista avrebbe imposto ai consumatori spese ulteriori collegate allo strumento di pagamento utilizzato. Con riguardo alla condotta sub b), veniva ipotizzata una possibile violazione dell’articolo 64 del Codice del Consumo, in quanto il professionista avrebbe previsto una linea di assistenza telefonica per i contratti conclusi con costi di utilizzo eccedenti quelli di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard.
Nel corso del procedimento, Easy Market presentava impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, rigettati dall’Autorità, in data 8 agosto 2018. In pari data, l’Autorità deliberava, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, di prorogare il termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie. In data 27 settembre 2018 veniva comunicata alla ricorrente la data di conclusione della fase istruttoria. Infine, con il provvedimento n. 27441 del 29 novembre 2018 Agcm deliberava che la condotta sub a), consistente nell’aver applicato un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli, integrava una violazione dell’articolo 62 del Codice del Consumo e che la condotta sub b), consistente nell’aver messo a disposizione dei consumatori per l’assistenza post vendita un’utenza telefonica a tariffazione maggiorata e non a “tariffa base”, integrava una violazione dell’articolo 64 del Codice del Consumo. Pertanto, l’Autorità vietava la diffusione o continuazione delle suddette condotte e irrogava alla società Easy Market una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro per la pratica sub a) e di 50.000 euro per la pratica sub b).
La ricorrente contesta il provvedimento impugnato in relazione ai seguenti profili: i) la violazione dei termini procedimentali;ii) l’illogicità e difetto di motivazione con riguardo al danno economico prodotto dal sovraprezzo e l’inapplicabilità della disciplina per il periodo antecedente al 13 gennaio 2018;iii) con riguardo alla pratica sub b), il difetto di istruttoria;iv) l’illegittimità della sanzione in quanto non proporzionata.
A seguito della camera di consiglio del 13 marzo 2019, la domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stata respinta per l’assenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 119, comma 4, c.p.a.
All’udienza pubblica del 23 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Avuto riguardo alla censura di carattere procedimentale relativo alla violazione del termine di chiusura del procedimento, va richiamato l’art. 7 del Regolamento di procedura di cui alla Delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, rubricato “Termini del procedimento” secondo cui il termine può essere prorogato “fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie”.
L’istruttoria era stata avviata il 9 maggio 2018 e ai sensi del richiamato art. 7 il termine di conclusione del procedimento, dovendosi acquisire il prescritto parere dell’Agcom, era pari a 150 giorni. Il termine veniva prorogato, con delibera dell’8 agosto del 2018, di ulteriori 60 giorni. Il procedimento si è concluso il 29 novembre 2018 e, pertanto, non sussiste alcuna violazione procedimentale. La circostanza che la chiusura della fase istruttoria era stata comunicata a Easy Market il 27 settembre 2018 non ha inciso, infatti, sulla entità della proroga e sulla relativa durata massima del procedimento, che rimaneva pari a 210 giorni.
Quanto alla condotta sub a), relativa all’applicazione di un supplemento di prezzo per l'acquisto di voli aerei, la ricorrente sostiene che: non è provato il danno economico contestato ed è apodittico il riferimento nel provvedimento a un sovrapprezzo applicato di “tre euro”;erano pervenute solo quattro contestazioni, di contenuto inesatto, e il professionista aveva posto in essere una condotta operosa che di fatto aveva azzerato ogni possibile concreta lesione al consumatore;la condotta asseritamente illecita fa riferimento al periodo tra il primo maggio 2017 e il 18 luglio 2018 e, pertanto, è errato il richiamo alle disposizioni alla direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2), recepita dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ed entrata in vigore solo dal 13 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del richiamato decreto legislativo.
Quanto alle contestazioni sulla quantificazione del danno, dalla visione delle schermate del sito internet del professionista raccolte dall’Autorità nel corso del procedimento trova conferma l’affermazione che le spese dovute a titolo di “costi di gestione” ammontavano a circa 3 euro per numerose carte di pagamento.
Avuto riguardo alla asserita esigua diffusione della pratica sanzionata, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui la sanzione va applicata in relazione al potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori, senza che rilevi il numero di consumatori colpiti o la quantità di segnalazioni ricevute. Ciò che assume rilievo, nella condivisibile qualificazione dell’illecito consumeristico come illecito di “mero pericolo”, è la potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari e dal numero degli stessi, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Ne consegue che la significatività statistica del dato percentuale dei consumatori o clienti destinatari della pratica non può assurgere ad elemento negativo e ostativo all'integrazione della fattispecie di una pratica commerciale scorretta ( ex multis , Tar Lazio, sez. I, 18 novembre 2019, n. 13167).
La condotta illecita, poi, riferibile al cd. “credit card surcharge”, risulta vietata ai sensi dell’art. 62 del Codice del Consumo, secondo cui i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”. Tale norma, introdotta con il d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, è in vigore fin dal 13 giugno 2014.
La condotta sub b) è relativa all'assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi di post vendita relativi ai servizi turistici di voli.
Parte ricorrente deduce che il consumatore, sia che avesse concluso il contratto sia che invece avesse richiesto un semplice preventivo, disponeva sempre in ogni caso di indirizzi email gratuiti e quindi non era obbligato “in via esclusiva” al telefono a tariffa speciale come erroneamente indica invece l’Autorità;inoltre, il cliente riceveva un numero geografico a tariffa base, indicato ben visibilmente. Aggiunge che l’Autorità non aveva ricevuto alcuna segnalazione da parte di consumatori in relazione all'asserita pratica e che dalla propria documentazione contabile non risultava alcun ricavo proveniente dal numero a tariffa speciale in relazione ai contratti già conclusi;comunque, il professionista aveva apportato modifiche nel corso del procedimento, dovendosi quindi considerare in ogni caso cessata la condotta contestata.
Le affermazioni della società ricorrente risultano smentite dalla documentazioni acquisita dall’Autorità e riportata nel provvedimento, da cui risulta che nella sezione “contatti” del sito del professionista era indicato in via esclusiva un numero a tariffazione maggiorata per l’assistenza clienti e solo nelle mail di conferma della prenotazione inviate ai consumatori che avevano effettuato una prenotazione era fornito un numero a tariffa base che, tuttavia, veniva riportato con caratteri molto piccoli e unitamente a un numero a tariffazione maggiorata, senza l’indicazione del relativo costo. A partire dal mese di giugno 2018 nella sezione “contatti” del sito veniva riportato anche un numero di assistenza post-vendita a tariffa base insieme al numero di assistenza prevendita a pagamento e il rinvio ai relativi costi avveniva attraverso un asterisco posto in fondo alla medesima pagina.
Dunque, risulta pienamente confermata l’affermazione dell’Autorità secondo cui seppur fosse stata predisposta una linea telefonica a tariffa base la condotta del professionista era stata tale da renderla, di fatto, non conoscibile e quindi non fruibile.
La condotta illecita non poteva neppure dirsi cessata dopo il mese di giugno del 2018 in quanto da quella data venivano contestualmente riportate sul sito due numerazioni telefoniche, una delle quali a pagamento, senza l’indicazione immediata dei relativi costi. Ne consegue che anche l’individuazione della durata della condotta illecita sub b) risulta corretta, essendo terminata solo il 10 ottobre 2018, quando sul sito internet del professionista i costi della linea telefonica a pagamento per i servizi prevendita sono stati riportati immediatamente dopo il relativo numero telefonico.
Pertanto, richiamate le considerazioni già espresse in precedenza circa la natura di pericolo dell’illecito contestato, la pratica commerciale risulta correttamente ricostruita nel provvedimento e la valutazione della portata decettiva della condotta posta in essere dal professionista è il frutto di un adeguato approfondimento istruttorio.
Anche le doglianze sulla quantificazione della sanzione sono prive di fondamento.
Deve osservarsi come nella sua determinazione l’Autorità si è attenuta ai parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, co. 13, del d.lgs. n. 206/05, e quindi la gravità della violazione, l’opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, la personalità dell'agente e le condizioni economiche dell'impresa stessa.
Quanto alla gravità della pratica, Agcm ha fatto riferimento, tra l’altro, al la dimensione economica del professionista, il cui fatturato nel 2017 era pari a circa 43 milioni di euro, alla pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato, ovvero internet, e alla natura delle condotte contestate, riguardanti, nella fattispecie sub a), all’applicazione di sovrapprezzi di vendita e nel caso sub b) nella frapposizione di ostacoli al consumatore al diritto di fruire di una numerazione a tariffa base per l’assistenza post vendita.
La quantificazione appare, quindi, conforme ai parametri normativi e ad un criterio di adeguatezza, anche sotto il profilo della deterrenza, oltre che ai principi di logicità e ragionevolezza che regolano l'azione amministrativa, ponendosi su un importo ridotto rispetto a quello previsto come sanzione massima applicabile
In definitiva, l’importo delle due sanzioni applicate risulta non solo congruo e proporzionato, ma anche fondato sull'applicazione di criteri avallati dalla giurisprudenza e, pertanto, legittimo.
Dunque, anche in relazione all’attività di quantificazione della sanzione, il provvedimento impugnato risulta immune dai prospettati vizi e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di Agcm nella misura quantificata in dispositivo.