TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202300368
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Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 00368/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02229/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2229 del 2008, proposto da
Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dall'avvocato E T e poi dall'avvocato V S F, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC viviana.fonte@pec.comune.enna.it;
contro
Regione Siciliana, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque A.R.R.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Curatela del fallimento ATO S.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Libero Consorzio Comunale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Calascibetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 127 del 20/5/2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 6 giugno 2008, art. unico ed in particolare n. 15) e n. 16) nella parte in cui stabilisce che in caso di inadempienza i poteri ispettivi e sostitutivi vengano effettuati dall’A.R.R.A, il n. 22) nella parte in cui obbliga i comuni ad intervenire sui rispettivi bilanci con l’istituzione di capitoli a “ partite di giro” e comunque al ripiano dei debiti ed il n. 27) nella parte in cui dispone le modalità di liquidazione degli A.T.O e la ripartizione dei debiti degli stessi A.T.O tra i comuni come debiti accertati;
- del successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 298 del 13/08/2008 nella parte in cui conferma le disposizioni del D.P.R.S n. 127/08 sopra impugnate, trasmesso con nota dell’A.R.R.A prot. 30453 OR del 27/8/2008;
- delle direttive sulle modalità applicative e sulla tempistica di attuazione trasmesse all’A.R.R.A., con nota prot. 22326 del 18/6/2008 ed i relativi allegati (in particolare l’all. 1) nella parte in cui pone a carico dei comuni i debiti degli ATO, imputando agli stessi Enti la TIA non riscossa, nella parte in cui obbliga i comuni ad intervenire sui rispettivi bilanci anche con l’istituzione di capitoli a “partite di giro” e comunque al fine di ottenere anticipazioni e finanziamenti da parte del sistema bancario per il ripiano dei debiti degli ATO e nella parte in cui ribadisce che i poteri ispettivi e sostitutivi sui Comuni spettano alla stessa A.R.R.A. (lett. A, IX);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresi quelli, non conosciuti, posti in essere dallo stesso Presidente della Regione e dall’A.R.R.A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque A.R.R.A.;
Visto l’atto di riassunzione depositato dal ricorrente Comune di Enna in data 4 ottobre 2022;
Vista l’atto depositato in data 18 gennaio 2023 con il quale il ricorrente Comune di Enna ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO