TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2020-09-11, n. 202001168
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Pubblicato il 11/09/2020
N. 01168/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01417/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. F T e dall’Avv. F R, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, via delle Battaglie n.50;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato e per l’effetto domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
Istituto d’Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di non ammissione alla classe V^ del corso IP Grafica Design per la Comunicazione Pubblicitaria presso l’IIS -OMISSIS-;
di tutti gli atti della Commissione Passaggi istituita presso il medesimo istituto, del presupposto regolamento passaggi e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto alla valutazione dei candidati, all’assegnazione ai medesimi dei crediti formativi ed alla formazione della graduatoria di ammissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 la dott.ssa V N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il D.P. n. 1078 dell’11/08/2020 adottato in applicazione dell’art. 56 c.p.a. con cui la ricorrente è stata ammessa alla frequenza dei “… recuperi delle materie del biennio (chimica, fisica e geografia) e di spagnolo […] effettuati dal 1 al 14 settembre …” disponendo, in via istruttoria, l’acquisizione di “ una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- ”;
Rilevato che ad un sommario esame della documentazione in atti ed in disparte le ulteriori censure, non paiono del tutto destituiti di fondamento i profili di erroneità nel calcolo delle medie/votazioni dei test di storia e di tecniche professionali grafiche, per come addotti in ricorso ed alla luce degli ottimi risultati, anche nelle materie oggetto di esame, nei precedenti anni scolastici, presso analogo indirizzo del medesimo Istituto (all. 1 e 2 al ricorso);
- che, in proposito, nessun puntuale chiarimento è stato fornito dall’Amministrazione;
Considerato, inoltre, che:
- l’ammissione della ricorrente al V anno del corso prescelto non determina alcun particolare pregiudizio per l’Istituto né per la Commissione giudicatrice sicché, ad un apprezzamento proprio della presente fase, risulta prevalente il suo interesse a proseguire in tal senso gli studi;
Ritenuto:
- per l’effetto, e riservata ogni ulteriore valutazione al merito, di dover ammettere con riserva ed eventualmente in soprannumero la ricorrente alla frequenza della classe V^ del corso IP Grafica Design per la Comunicazione Pubblicitaria;
- di rinviare per la trattazione del merito, all’udienza pubblica del 06 ottobre 2021;
Valutato infine di dover compensare le spese della presente fase, stante la peculiarità del caso ed il tenore del presente provvedimento;