TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-03-03, n. 202202504
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Testo completo
Pubblicato il 03/03/2022
N. 02504/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05343/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5343 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra A A, rappresentata e difesa dagli avv.ti G L e B L, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Rachele Del Monte, Lorella Maria Lamanna, non costituiti in giudizio e tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all’esito della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico adottato con Decreto del Direttore Generale n. 1799 del 29 dicembre 2020, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Commissione giudicatrice che ha giudicato il ricorrente non idoneo a conseguire un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso l'Istituto ABAP selezionato in relazione alla procedura selettiva pubblica indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, reso noto attraverso la mail della Segreteria del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 14 aprile 2021;
- delle graduatorie della predetta procedura selettiva;
- dell'avviso pubblico di selezione di cui al Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020;
- dei decreti del Segretario generale del MIBAC n. 2206 del 10 febbraio 2021, del Direttore generale Organizzazione n. 4594 e 4655 del 10 febbraio 2021 e del Direttore generale Archeologia Belle arti e paesaggio n. 4929 del 12 febbraio 2021 di nomina della Commissione, dal contenuto sconosciuto;- del decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione;
- del verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione della procedura selettiva di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del “personale di supporto”;
- di tutti i verbali della Commissione, dal contenuto ed estremi sconosciuti, di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi, di cui si chiede l'esibizione in giudizio;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 27/7/2021:
- del decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 506 del 24 maggio 2021 di approvazione della graduatoria definitiva;
- della graduatoria definitiva della procedura selettiva nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- dell'elenco dei candidati idonei che, a seguito di scorrimento di graduatoria, sono risultati vincitori della posizione di Archeologo per la Soprintendenza di Bari approvato con decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 548 del 28 maggio 2021;
- del decreto n. 80 del 22 febbraio 2021 del Direttore generale Organizzazione di nomina della Commissione;
- del decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione;
- del decreto del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 69 del 15 febbraio 2021 di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del “personale di supporto”;
- del verbale n. 19 del 23 marzo 2021 della Commissione di concorso di valutazione della domanda della ricorrente e dei concorrenti alla medesima posizione di Archeologo per la Soprintendenza di Bari;
- del verbale n. 22 dell'1 aprile 2021 della Commissione di concorso di approvazione delle graduatorie finali nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti, ivi compresa la determina n. 80 del 29 dicembre 2020 della DDG di indizione della procedura concorsuale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 17.05.2021 e depositato in data 20.05.2021, la ricorrente, nella qualità di partecipante alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione, ex art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, indetta dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione giudicatrice l’ha dichiarata non idonea a conseguire l’incarico per il quale ha concorso (archeologo, con preferenza espressa per la Soprintendenza di Città Metropolitana di Bari, sede di Bari). Siffatta valutazione di inidoneità, per come successivamente appreso all’esito di accesso agli atti, veniva motivata in ragione del fatto la ricorrente non avrebbe soddisfatto « i requisiti richiesti all’articolo 4, comma 2, dell’Avviso di selezione in argomento » in quanto la cd. lettera di presentazione era superiore a 2500 battute.
Oltre al provvedimento di esclusione, la ricorrente ha impugnato anche:
- le graduatorie dei vincitori e degli idonei della predetta procedura selettiva;
- l'avviso pubblico di selezione di cui al Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020;
- tutti i provvedimenti di nomina della Commissione;
- il decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione;
- il verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione della procedura selettiva di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del “personale di supporto”;
- tutti i verbali di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi.
Il ricorso è affidato a due categorie di censure, per come appresso sintetizzate, la prima delle quali determinerebbe, in caso di positivo apprezzamento da parte del Collegio, l’obbligo di rinnovare la procedura.
- “ SULL’ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO DI SELEZIONE DI CUI AL DECRETO DEL D.G. ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO N. 1799 DEL 29 DICEMBRE 2020. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D’OPERA E DI COLLABORAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO ”.
Il Ministero della Cultura, non indicando nell’avviso il numero complessivo degli incarichi da assegnare ed il fabbisogno necessario a “coprire” le proprie esigenze funzionali, avrebbe violato i principi di economicità, efficienza e trasparenza dell’agere pubblico di cui all’art. 97 Cost. oltre che l’art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d’opera e di collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Inoltre, l’avviso di indizione della procedura sarebbe illegittimo in quanto lascerebbe arbitra l’amministrazione di valutare i candidati non già secondo previsioni certe, fissate ex ante , bensì sulla base di parametri fumosi, come tali variabili ex post e, dunque, “modulabili” a seconda degli esiti della selezione.
L’avviso risulterebbe, inoltre, carente dell’indicazione del numero complessivo dei progetti e/o dell’elenco dei progetti specifici cui destinare i vincitori, con conseguente mancata indicazione dell’”oggetto dell’incarico”, in violazione di quanto all’uopo previsto dall’art. 7 D.lgs. n. 165/2001.
- “ VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 12 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D’OPERA E DI COLLABORAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO. IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ”.
L’avviso di selezione sarebbe ulteriormente illegittimo in quanto carente dell’indicazione di specifici criteri di valutazione e relativi punteggi a cui la Commissione di concorso avrebbe dovuto attenersi nella valutazione comparativa delle domande di partecipazione dei concorrenti. Di talché non sarebbe possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dalla Commissione in sede di scrutinio delle domande di partecipazione dei vari candidati.
- “ SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE. E DEI PROVVEDIMENTI DI COSTITUZIONE E NOMINA DELLA SEGRETERIA TECNICA DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE E DELL’ULTERIORE PERSONALE DI SUPPORTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED IMPARZIALITA’. ECCESSO DI POTERE ARBITRARIETA’. SVIAMENTO DI POTERE. INCOMPETENZA ”;
La composizione della Commissione sarebbe illegittima in quanto il relativo Presidente sarebbe stato nominato fin dall’avviso della selezione e, quindi, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Inoltre, il Direttore Generale, con il decreto n. 22 del 25.01.2021, non avrebbe potuto delegare alla cd. Segreteria Tecnica di Supporto, lo svolgimento di attività che sono proprie della Commissione.
- “ SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL VERBALE N. 1 DEL 12