TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-06-10, n. 201100887

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-06-10, n. 201100887
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100887
Data del deposito : 10 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01542/2010 REG.RIC.

N. 00887/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01542/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2010, proposto da:
Acciona Agua S.A., in proprio e nella qualità di impresa capogruppo mandataria della associazione temporanea di imprese con Lucente s.p.a., Opus Gas Metano s.r.l., Lombardi Ecologia s.r.l. e Apulia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 62;



contro

Aqp - Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Nardelli in Bari, viale Quinto Ennio, 33;



nei confronti di

Costruzioni R.U.T.A. s.r.l.;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione dell’amministratore unico di Acquedotto Pugliese s.p.a. n. 0101859 del 10 agosto 2010, resa in conseguenza della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4907/2009 ed avente ad oggetto la procedura di gara per l’affidamento del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e a guasto sulle reti idriche e fognanti negli abitati dell’ambito territoriale n. 4;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aqp - Acquedotto Pugliese s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli e Giovanni Nardelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

La ricorrente Acciona Agua S.A., in proprio e nella qualità di impresa capogruppo mandataria della associazione temporanea di imprese con Lucente s.p.a., Opus Gas Metano s.r.l., Lombardi Ecologia s.r.l. e Apulia s.r.l., impugna la determinazione dell’amministratore unico di Acquedotto Pugliese s.p.a. n. 0101859 del 10 agosto 2010 resa in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4907 del 4 agosto 2009.

In precedenza l’ATI Pridesa S.A. (ora Acciona Agua S.A.) veniva esclusa con provvedimento n. 51230 del 13.7.2007 dalla gara d’appalto espletata mediante procedura ristretta per l’affidamento del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e a guasto sulle reti idriche e fognanti degli abitati dell’ambito territoriale n. 4.

In particolare la determinazione n. 51230 del 13.7.2007 annullava in autotutela il precedente provvedimento n. 32088 dell’11.5.2007 di aggiudicazione definitiva della menzionata gara in favore dell’ATI Pridesa S.A., valutando come non corrispondenti alla reale situazione di fatto (da cui poteva desumersi l’esistenza di condotte illecite qualificabili come “gravi”), attestata dagli enti assicurativi e previdenziali e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, le dichiarazioni sostitutive presentate nella fase di prequalificazione da parte delle imprese facenti parte della stessa ATI ( rectius Opus Gas Metano s.r.l. e Lucente s.p.a.) circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1 dlgs 12 aprile 2006, n. 163.

La menzionata determinazione n. 51230 del 13.7.2007 veniva annullata dal Consiglio di Stato con decisione n. 4907/2009 (in riforma della precedente sentenza di questo T.A.R. n. 1755 del 16.7.2008 resa su ricorso della Acciona Agua S.A.), con esplicita salvezza degli ulteriori provvedimenti della P.A. che “dovrà valutare se le condanne penali e le violazioni contributive avessero o meno i connotati di gravità”.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la omessa menzione di condanne penali non gravi ovvero di violazioni contributive non gravi o non definitivamente accertate non costituisce di per sé dichiarazione falsa (e quindi causa di esclusione) atteso che il bando, per come formulato ( i.e. mero richiamo dell’art. 38 dlgs n. 163/2006), non imponeva ai partecipanti di manifestare qualsivoglia condanna penale e violazione contributiva e conseguentemente induceva i

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