TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-06-14, n. 201901466
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 14/06/2019
N. 01466/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03927/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3927 del 2000, proposto da D D M, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Trento, 2;
contro
Direzione regionale per i servizi di quiescenza, Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P L T, F F e G T, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Catania, via Teocrito, 26, presso l’Istituto;
Istituto regionale d’arte M. Cascio – Enna, non costituito in giudizio;
- per la condanna
“delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme indebitamente richieste e versate dal ricorrente per riscattare il periodo lavorativo intercorrente tra decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo;
- per l'annullamento dei provvedimenti del Direttore Regionale per i Servizi di quiescenza e previdenza per il personale del 17 Aprile 1997, numeri 389 e 3098, con cui si è disposto rispettivamente il recupero a carico del ricorrente delle somme necessarie al riscatto del periodo intercorrente tra decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo per un importo di L. 12.894.765 a fini previdenziali e di L. 16.339.158 a fini di buonuscita;
- nonché per l'annullamento di qualunque altro atto antecedente o susseguente comunque connesso o consequenziale (ivi compreso, ove occorra, la nota della Direzione Regionale per i Servizi di quiescenza e previdenza per il personale del 18 Settembre 1997, gruppo IV, numero 10053)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Direzione regionale per i servizi di quiescenza, della Presidenza della Regione Siciliana e dello I.N.P.S. - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 giugno 2019 il consigliere Giuseppina Adamo e udito l’avvocato Specchiale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. Il ricorrente riferisce quanto segue.
Ha prestato servizio, in qualità d'insegnante, presso l'Istituto regionale d'arte "M. Cascio" di Enna dal 10 gennaio 1969 al I Settembre 1996, data di collocamento a riposo.
Egli, con decreto assessoriale n. 903 del 20 febbraio 1979 n. 434, è stato immesso in ruolo con decorrenza dal I ottobre 1972 ai fini giuridici e dal I settembre 1978 ai fini economici.
Con istanza del 5 maggio 1979, ha optato per la pensione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale dipendente della Regione siciliana, autorizzando l'Istituto regionale d'arte
- a chiedere all'I.N.P.S. il rimborso dei contributi assicurativi versati dall'inizio del proprio servizio a tutto il 31 gennaio 1978, affinché fossero riversati dallo stesso Istituto alla Direzione del fondo di quiescenza regionale;
- ad operare sul proprio stipendio tutte le eventuali trattenute che fossero state ritenute necessarie per il riscatto, ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita, del periodo lavorativo pre-ruolo e di quello intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina in ruolo.
Con decreto del 8 novembre 1983 n. 1408, la Direzione del fondo di quiescenza provvedeva al riscatto di tutto il periodo antecedente la decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
In seguito, con gli atti in epigrafe meglio indicati, la Direzione ha preteso che venisse riscattato il periodo intercorrente dalla decorrenza giuridica a quella economica, operando le relative trattenute.
L’interessato contesta tale pretesa alla stregua dei motivi, così rubricati:
“1) VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'