TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2011-02-11, n. 201100105

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2011-02-11, n. 201100105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201100105
Data del deposito : 11 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00008/2011 REG.RIC.

N. 00105/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00008/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale =8/2011=, proposto da

NOKIA

Siemens Networks Oy, rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio eletto presso Giuseppe Bruno in Pescara, via Alento, n.127;

contro

Comune di FRANCAVILLA al Mare, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso Tar Pescara - Segreteria - in Pescara, via Lo Feudo 1;

per l'annullamento:

DEL

PROVVEDIMENTO N.

32078 DEL L'11

OTTOBRE

2010 CON CUI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE HA RESPINTO L'ISTANZA AVANZATA DALLA SOCIETÀ RICORRENTE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE;

DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

43 DEL 24/04/2002 E N. 127 DEL 31/12/2002;

DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENTE..


Visto il ricorso con i relativi allegati;
l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla al Mare;
le memorie difensive e gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il cons. D N e uditi per le parti i difensori: avv. Belvini Gennaro per la società ricorrente ed avv. Marchese Tommaso, su delega dell'avv. Pepe Valentina, per il Comune resistente;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


La società ricorrente si è visto negare l’autorizzazione ad installare una SRB (telefonia mobile) per un ritenuto contrasto in punto di localizzazione.

La questione è stata ampiamente dibattuta anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale che recentemente ha ripetutamente deciso vicende analoghe (sent. n. 1207, 1295 e 1296 del 2010), in cui sono stati riaffermati principi basilare quali: a) l’uso dei mezzi di comunicazione elettronica sono diritti inderogabili di libertà personale e le infrastrutture sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (art. 3 ed 86, comma 3°, T.U. di cui al D. Lgs. n. 259/2003), presenti su tutto il territorio comunale;
b) ogni atto regolamentare comunale va disapplicato per contrasto con la normativa primaria statale (L. n. 36/2001 e D. Lgs. n. 259/2003), essendo le SRB “opere d’interesse nazionale”.

Nella presente fattispecie, infine, vi è stata, sul piano procedimentale, la violazione dell’art. 10-bis L. 241790, che ha impedito ogni sostanziale dialettica inter partes, determinando, altresì, una motivazione contraddittoria ed insufficiente.

IL ricorso è accolto e le spese seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi