TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-03-29, n. 201102754

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-03-29, n. 201102754
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201102754
Data del deposito : 29 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02921/2002 REG.RIC.

N. 02754/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02921/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2921 del 2002, proposto da:
G F F, rappresentato e difeso dall'avv. R G presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Bettolo, 17 (già via Simone de Saint Bon, 61)

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

per l'annullamento

del provvedimento in data 7 gennaio 2002 del Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con cui l’agente di polizia penitenziaria G F F è dimesso dal Corpo di polizia penitenziaria;

di ogni altro atto e provvedimento consequenziale, presupposto e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, con l’impugnato atto del 7 gennaio 2002, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha dimesso il ricorrente dal Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica dalla data dello stesso decreto per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 1, co. 1, e 2, co. 2, del decreto interministeriale 12 novembre 1996 in quanto “prosciolto volontario” e non congedato al termine della ferma contratta;

Rilevato che avverso tale atto il sig. F ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi d’impugnativa: Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2, d.l. 479//1996 convertito con l. 579/1996, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 decreto interministeriale 12.11.1996, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 40 d.lgs. 443/1992). Eccesso di potere (travisamento dei fatti, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, omessa e carente motivazione). Incompetenza;

Ritenuto che sia fondato il motivo di impugnativa con cui il ricorrente ha dedotto la tardività delle determinazione negative adottate dall’amministrazione resistente e, in particolare, che la locuzione normativa “in ogni fase degli accertamenti”, che circoscrive temporalmente lo spazio operativo dell’amministrazione, non potrebbe che riferirsi alla fase prodromica all’ammissione in servizio del candidato e non ad un momento successivo in cui il provvedimento di ammissione in servizio del vincitore del concorso, consacrato dal suo giuramento di pubblico impiegato e dal suo incorporamento, ha ormai definitivamente chiuso l’iter procedimentale preordinato a tale determinazione;

Rilevato, infatti, il notevole periodo di tempo – pari a quasi un anno - intercorso tra il momento in cui il ricorrente è stato avviato al corso di formazione e quello in cui l’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato a cui va aggiunto che con la comunicazione del 16 gennaio 2001 l’amministrazione, nel convocare il ricorrente al corso di formazione, si è riservata la facoltà di accertare il possesso dei requisiti per l’assunzione “anche durante la frequenza del corso di formazione”;

Ritenuto che tale inequivoca locuzione lascia intendere che la stessa amministrazione, nel riservarsi la facoltà di procedere in epoca successiva all’accertamento dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso riservato, ha individuato - quale termine ultimo per l’operatività di tale riserva - la fine del corso di formazione e la conseguente nomina ad agente di polizia penitenziaria, nella fattispecie avvenuta con prestazione del giuramento in data 11 maggio 2001;

Ritenuto che tale argomentazione è confermata dall’art. 4, secondo comma, del decreto interministeriale del 12 novembre 1996, avente ad oggetto la disciplina dell’assunzione del personale di cui al d.l. n. 479/96, il quale consente l’accertamento dei requisiti generali richiesti dal d. lgs. n. 443/92 “in ogni fase o grado della procedura fino all’immissione in ruolo” laddove “l’immissione in ruolo” in esame è quella che ex art. 6 d. lgs. n. 443/92 interviene dopo il superamento degli esami teorico – pratici di fine corso ed il conseguimento della nomina ad agente di polizia penitenziaria;

Ritenuto, in definitiva, che l’accertamento della mancanza del requisito necessario per l’accesso al Corpo poteva essere tempestivamente compiuto fino all’immissione in servizio del sig. F, avvenuta in data 11 maggio 2001, e che ogni determinazione successiva costituisce estrinsecazione del potere di autotutela il cui esercizio richiede l’osservanza di specifici presupposti formali e sostanziali e, quindi, che l’illogicità dell’azione amministrativa è nella fattispecie riconducibile non solo alla tardività nell’adozione del provvedimento impugnato ma anche al contrasto con atti precedentemente emessi dalla medesima amministrazione (ed, in particolare, quelli relativi all’immissione in servizio del dipendente) e alla mancata valutazione dell’affidamento del ricorrente;

Ritenuto, di conseguenza che, assorbiti gli altri motivi, il ricorso deve essere accolto e che, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato provvedimento del 7 gennaio 2002;

Liquidate le spese del giudizio complessivamente in € 1.000 (mille/00) e poste le stesse a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.

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