TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-07-21, n. 201603805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-07-21, n. 201603805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201603805
Data del deposito : 21 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00990/2016 REG.RIC.

N. 03805/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00990/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 990 del 2016, proposto da:
Maria d'Errico, rappresentata e difesa dall'avv. A D F, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Campania Napoli piazza Municipio n.64;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. N D R, presso il cui studio domicilia in Napoli, via A. De Gasperi,55 ex Inpdap;

nei confronti di

A C;

per l'annullamento

del diniego opposto con atto del 4.02.2016 dall'Inps sull’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto il riepilogo contributivo, nonché l'ammontare e le modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 la dott.ssa R E I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n.990/2016 d’Errico Maria impugnava, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il silenzio opposto dall’intimato Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sull’istanza di accesso agli atti del 15.01.2016 con cui richiedeva l’ostensione del riepilogo contributivo e dell’ammontare e modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge C A quale dipendente della Direzione Provinciale del Tesoro in quanto assunto presso l’O.p.g di Aversa inquadramento area A1 ed in pensione dal mese di agosto del 2015.

Esponeva di aver divorziato dal coniuge come da sentenza n.887/2010 del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, di aver interesse, ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 898/1970, a conseguire la quota d’indennità di fine rapporto maturata dall’ex coniuge nel corso dei trentacinque anni di matrimonio, e che l’Inps con atto notificatole via pec il 4.02.2016 aveva respinto l’istanza di accesso poiché il diritto azionato dall’istante può essere opposto solo nei confronti dell’altro coniuge, e non anche nei confronti dell’Istituto che è parte terza e rispetto alla quale l’accesso può essere consentito solo con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ed inoltre sul presupposto della non conformità dell’istanza di accesso al regolamento disposto con determinazione n. 366 del 5.08.2011 allegato alla circolare n. 4 dell’8.01.2013.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3,22 e segg. della legge n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 196/2003, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 97 Cost.);

La ricorrente, in quanto interessata a conseguire la quota di indennità di fine rapporto maturata dall’ex coniuge, ha interesse ad accedere al riepilogo contributivo ed a conoscere le modalità di corresponsione e l’ammontare del trattamento di fine rapporto.

La fattispecie non è sussumibile tra le ipotesi di esclusione di cui all’art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990, dato che non è dato rinvenire in capo al controinteressato una situazione giuridica con carattere di preminenza e prevalenza. L’amministrazione non può quindi legittimamente assumere quale fondamento del diniego di accesso la mancanza di consenso da parte dei soggetti controinteressati, tenuto conto che la ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante all’ostensione dei documenti reddituali dell’ex coniuge essendo i medesimi necessari per la tutela dei propri diritti. Difatti qualora l’istante abbia un interesse qualificato alla richiesta, il diritto di accesso, in quanto funzionale a consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti, deve prevalere sull’esigenza di riservatezza dei terzi.

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con decreto n.54 del 18.03.2016 la competente Commissione ammetteva l’istante al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Costituitasi l’Inps con memoria del 12.04.2016 eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione poiché la controversia introdotta dalla ricorrente inerisce un diritto di credito di natura previdenziale e per questo esula dalla giurisdizione del T.a.r., nonché per violazione del diritto alla riservatezza di terzi, per carenza di interesse, e poiché la richiesta presuppone da parte dell’ente intimato un’attività di elaborazione e certificazione che esula dall’esercizio del diritto di accesso non riferendosi a documenti già esistenti.

Alla camera di consiglio del 15.06.2016 il ricorso veniva introitato per la decisione.

2. Preliminarmente va respinta poiché infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dall’ente intimato dal momento che il presente gravame non è rivolto in via diretta alla tutela di diritto di credito invocato dalla ricorrente, ma è strumentale alla tutela del diritto di accesso agli atti utili all’esercizio del predetto, essendo quindi il petitum funzionale all’emissione da parte del giudice adito di una pronuncia con cui si ordini all’ente intimato l’esibizione o il rilascio di copia dei documenti richiesti in sede di accesso.

Come noto l’accesso agli atti è una materia devoluta ai sensi dell’art. 3 comma 6 decies del d.l. 14.03.2005 conv in l.80/2005, e oggi dell’articolo 133 comma 1 del c.p.a., alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cui cognizione, nell’ambito di un rito semplificato ed abbreviato strutturato ad hoc, ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto in questione, tanto che il giudice può direttamente ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, sostituendosi all’amministrazione e ordinando un “facere” pubblicistico, qualora ne sussistano i presupposti, con la conseguenza per la quale anche in carenza di specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso o in assenza di esso o di specifiche formalità di richiesta, il giudice deve comunque verificare se sussistono o meno i presupposti dell’azione, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (Cons.Stato., Sez. VI, 19.1.12, n. 201 e 12.1.11, n.117). Si tratta quindi di un’area di giurisdizione esclusiva attribuita ratione materiae che non soffre deroghe riguardo alla competenza di altro giudice cui sia devoluta la competenza in ordine alla situazione soggettiva sottostante cui l’esercizio del diritto di accesso si ricolleghi.

2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente, quale ex coniuge del sig. C A (giusta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Napoli n.887/2010) dipendente della Direzione Provinciale del Tesoro in quanto assunto presso l’o.p.g. di Aversa, in pensione dal mese di agosto del 2015, con l’istanza di accesso in argomento del 15.01.2016 ha chiesto all’ente intimato il rilascio in copia conforme del conto certificativo contenente il riepilogo dei contributi registrati negli archivi dell’ex datore di lavoro ovvero dell’ente previdenziale dell’ex coniuge, nonché di ogni documento detenuto dall’ex datore di lavoro e dall’ente previdenziale attestante l’erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, nonché ogni altro atto attestante l’importo al netto ed al lordo del trattamento di fine rapporto, maturato e da corrispondere, l’avvenuta corresponsione e le relative modalità.

La ricorrente vanta un interesse giuridicamente qualificato all’ostensione dei documenti previdenziali dell’ex coniuge, essendo i medesimi necessari per la tutela del proprio diritto al conseguimento della quota parte del trattamento di fine rapporto spettantele, in proporzione alla durata del matrimonio, ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 898/1970. Nella specie il diritto di accesso costituisce una pretesa evidentemente strumentale al conseguimento di un bene della vita in quanto rivolto alla tutela, eventualmente anche in giudizio ove necessario, di una precisa pretesa patrimoniale la cui determinazione e quantificazione non può prescindere dalla conoscenza degli atti oggetto di ostensione. Non può peraltro disconoscersi che, qualora l’istante rivesta un interesse qualificato alla richiesta, come nella specie, il diritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza di terzi, ove sia esercitato per consentire la cura e la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta. Di conseguenza nel caso in esame in capo al coniuge divorziato sussiste nei confronti dell’ente intimato il diritto di accesso ai documenti relativi ai contributi versati ed al trattamento di fine rapporto senza che l’amministrazione intimata possa opporre valutazioni circa la fondatezza o meno della pretesa azionata.

Il ricorso pertanto va accolto e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell’ente intimato in favore dell’Erario per effetto dell’ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio come da decreto n.54/2016 della Commissione deputata a pronunciarsi in via anticipata, che va in questa sede confermato.

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