TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-06-09, n. 202309845

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-06-09, n. 202309845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309845
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2023

N. 09845/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16775/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16775 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossella Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza – I° Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12



per l'annullamento

quanto all’atto introduttivo:

- della nota prot. n. -OMISSIS-/2022 del 24 novembre 2022, notificata via PEC al ricorrente in data 25 novembre 2022 - prot. n. -OMISSIS-/2022 - a mezzo della quale l’Amministrazione resistente ha disposto l’esclusione del sig. -OMISSIS- dalla procedura selettiva indetta con Determinazione n. 41152 del 10 febbraio 2022, poiché ritenuto non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9) del bando di concorso;

- nonché ove occorra, per l’annullamento dell’art. 2 comma 1 lettera b) numero 9) del medesimo bando di concorso pubblicato con Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza recante il n. 41152 del 10 febbraio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2022, nella misura in cui detta disposizione della lex specialis si dovesse interpretare nel senso attribuitogli dall’Amministrazione, ovvero nel senso che un unico isolato e risalente episodio adolescenziale di detenzione a esclusivo uso personale di droga leggera del tipo marjuana sia sufficiente a decretare un giudizio di carenza dei requisiti morali e di condotta, tale da giustificare l’esclusione del candidato dal concorso de quo;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché incognito;

quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 8 febbraio 2023:

- della graduatoria finale di merito, della selezione contingente ordinario, approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 1829 del 4 gennaio 2023, in corso di registrazione, nella parte in cui l’amministrazione ha escluso il ricorrente dalla predetta graduatoria non attribuendogli il punteggio finale di 30,22 e, per l’effetto, non collocandolo nella posizione 233 e/o 234 della medesima graduatoria finale di merito;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché incognito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Espone il ricorrente di essere stato escluso dalla procedura selettiva anzidetta, poiché non ritenuto in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9), del bando di concorso.

L’asserita carenza dei requisiti di moralità e condotta deriverebbe dal contenuto del dispositivo della sentenza penale n.-OMISSIS-/2018, resa dal Tribunale di Avellino - Sez. II Penale ai danni di soggetto terzo; e sarebbe ascrivibile ad un unico ed isolato accadimento datato 25 giugno 2015, allorché il ricorrente era minorenne.

Nello specifico, la decisione del giudice penale reca il riferimento a fatti afferenti ad una operazione dei Carabinieri della Stazione di Mercogliano, nell’ambito della quale il ricorrente veniva sorpreso in compagnia di altri due minori,

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