TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2020-11-16, n. 202011988

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2020-11-16, n. 202011988
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011988
Data del deposito : 16 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2020

N. 09370/2012 REG.RIC.

N. 11988/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09370/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9370 del 2012, proposto da


Fiamma Del Greco, rappresentata e difesa dagli avvocati M P e V P, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Paoletti in Roma, via Filippo Corridoni, 14;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Ilaria Venturini Del Greco, rappresentata e difesa dagli avvocati M P e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale dei porti, Div. 4, del 21.9.2012, prot. n. M_IT/Porti/12080 a firma del dott. Danilo Giaquinto;

- della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Livorno sede di Direzione Marittima del 13.10.2012 prot.12/01/02/49285, a firma del Comandante C.A. (CP) Ilarione Dell'Arma, con il quale è stato comunicato quanto segue: "in esecuzione alle direttive impartite dalla Direzione generale per i porti del Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il dispaccio prot. n. M IT/Porti/12080 in data 21.9.2012 che si allega in copia, e richiamandone le motivazioni, si comunica l'archiviazione della segnalazione in riferimento non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto, di cui alle disposizioni contenute nell'art. 35 del Codice della navigazione per ritenere le zone in commento non più utilizzabili per i pubblici usi del mare".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Livorno;

Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il difensore di parte ricorrente ha comunicato il decesso della ricorrente Fiamma Del Greco.

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 79 comma 2, c.p.a. (che rinvia alle disposizioni del c.p.c.), il sopravvenuto decesso di una parte in causa comporta l’obbligo per il giudicante di dichiarare l’interruzione del processo a far tempo dalla data in cui il procuratore, a mezzo del quale la parte si era costituita, ha reso la relativa dichiarazione.

Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c.

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