TAR Palermo, sez. III, sentenza 2009-03-02, n. 200900423

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2009-03-02, n. 200900423
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200900423
Data del deposito : 2 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02216/2008 REG.RIC.

N. 00423/2009 REG.SEN.

N. 02216/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2008, proposto da:
- dall’impresa C C M, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con l’impresa Cogeis s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. M A, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via I. Tintoretto, n. 4, presso lo studio dell’Avv. S M;

contro

- l’U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e domiciliati per legge presso la sede della stessa in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81;
- il Comune di Castelbuono, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- Consorzio Cooperative Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Fasulo e N P, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, Via Libertà n. 39;

e con l'intervento di

ad opponendum:
- TAO.MAR. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C C e Daniela Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via N. Morello n. 40;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del verbale di gara del 05.06.2008 – 19.09.2008, con il quale il Comune di Castelbuono ha aggiudicato i lavori per la costruzione della strada di collegamento tra il km 12+500 e il km 16+00 della strada statale 286 (circonvallazione), Completamento;

- ove sussistenti, dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione appaltante di approvazione definitiva del verbale di gara;

nonché

- per il riconoscimento ex art. 7 L. T.A.R. del diritto dell’impresa ricorrente al risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica ovvero ed in subordine per equivalente mediante rifusione dei danni ingiusti subiti e subendi.


VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’U.R.E.G.A. e dell’Assessorato regionale LL.PP.;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato Consorzio Cooperative Costruzioni;

VISTA l’ordinanza n. 1272/08 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica di discussione;

VISTO l’intervento ad opponendum dell’Impresa TAO.MAR. s.r.l.;

VISTE le memorie prodotte in giudizio dalle parti;

VISTA la documentazione tutta in atti;

VISTO l’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Designato relatore il referendario A D V,

UDITI, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2009, l’Avv. S M, in sostituzione dell’Avv. M A, per la parte ricorrente, l’Avv. dello Stato M P, per l’U.R.E.G.A. e l’Assessorato Regionale, l’Avv. R R, su delega dell’Avv. N P, per il controinteressato Consorzio Cooperative Costruzioni, e l’Avv. C C, per l’interveniente TAO.MAR.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2008 e depositato il 27 ottobre successivo, la ricorrente ha impugnato, tra l’altro, il verbale di gara del 05.06.2008 – 19.09.2008, con il quale il Comune di Castelbuono ha aggiudicato i lavori per la costruzione della strada di collegamento tra il km 12+500 e il km 16+00 della strada statale 286.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione degli artt. 10 e 12 della legge n. 109 del 1994;
eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, con particolare riferimento all’art. 4, lett. s.

A giudizio dell’A.T.I. ricorrente il Consorzio controinteressato avrebbe indicato quale esecutrice dei lavori la propria consorziata S.A.I.M. soc. coop., che non sarebbe in possesso dei requisiti tecnici ed economici previsti dal bando di gara per la realizzazione dei lavori nello stesso indicati. Secondo la normativa che disciplina i lavori affidati ai consorzi stabili, le consorziate per conto delle quali il consorzio concorre all’affidamento dell’appalto dovrebbero essere le uniche esecutrici dei lavori e dovrebbero possedere – similmente alle imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei – i requisiti tecnici ed economici nella misura minima del dieci per cento di quanto richiesto globalmente per partecipare alla gara.

Si sono costituite in giudizio l’U.R.E.G.A. e l’Assessorato regionale ai Lavori pubblici.

Si è altresì costituito il controinteressato Consorzio Cooperative Costruzioni che ha contrastato le addotte censure.

E’ intervenuta in giudizio, ad opponendum, l’impresa TAO.MAR. s.r.l., che ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell’avvenuta sospensione, con ordinanza n. 25/09 di questa Sezione, del verbale di ammissione alla gara dell’A.T.I. Proietto che ha determinato l’aggiudicazione a favore della ricorrente.

Con ordinanza n. 1272/08 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica di discussione.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009, uditi i difensori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In data 28 gennaio 2009 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 12/09, come per legge.

DIRITTO

1. In via preliminare si può prescindere dall’eccezione sollevate dall’interveniente TAO.MAR., in quanto il ricorso non risulta fondato.

2. La censura dedotta dalla ricorrente avverso l’atto di aggiudicazione a favore del controinteressato Consorzio Cooperative Costruzioni si fonda sull’assunto che tale raggruppamento appartenga al novero dei consorzi stabili. Di conseguenza allo stesso si dovrebbe applicare la disciplina che prevede il necessario possesso da parte dell’impresa consorziata, nell’interesse della quale il Consorzio partecipa alla gara, di almeno il dieci per cento dei requisiti di carattere tecnico ed economico richiesto per la partecipazione alla gara in oggetto.

3. La censura non può essere accolta in quanto dall’esame dello Statuto del controinteressato Consorzio Cooperative Costruzioni emerge che si tratta di una società cooperativa per azioni, avente la forma giuridica di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro.

Non si tratta, di conseguenza, di un consorzio stabile cui soltanto sarebbe applicabile il regime giuridico evidenziato nella censura sollevata dalla ricorrente.

Trattandosi di un ordinario consorzio di cooperative, l’eventuale partecipazione in nome e per conto di una propria consorziata richiede il possesso dei requisiti di natura tecnico-economica esclusivamente in capo allo stesso consorzio, essendo richiesti alla mandataria soltanto i requisiti morali e di affidabilità (C.G.A., 20 luglio 2005, n. 448).

Infatti, «ai fini della partecipazione ad un appalto di servizi, [la qualificazione] va riferit[a] all’intero consorzio ed estes[a] alla consorziata quale “articolazione organica del soggetto collettivo”» (Consiglio di Stato, VI, 3 febbraio 2006, n. 383;
in termini, VI, 22 giugno 2007, n. 3477).

Sulla base delle evidenziate considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese possono essere compensate avuto riguardo agli specifici profili della controversia.

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