TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-12-01, n. 202318085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-12-01, n. 202318085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318085
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 18085/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15814/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15814 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera del Plenum del 23 novembre 2022 con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 2 del R. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ha disposto il trasferimento per asserita incompatibilità ambientale nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nel distretto della Corte di Appello di Catanzaro, unitamente agli altri atti indicati nell'epigrafe;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/2/2023:

della delibera del Plenum dell'8 febbraio 2023 e del DM del 16 febbraio 2023 che hanno disposto il trasferimento d'ufficio ex art. 2 LG;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 23 novembre 2022, ha disposto il trasferimento d'ufficio del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 del r.d.lgs. n. 511 del 31 maggio 1946.

Quest’ultimo ha esposto che in data 15 aprile e 7 maggio 2021 erano giunti al CSM, dalla Procura di Salerno, richiesta di archiviazione, relativo decreto di accoglimento e atti del proc pen. n. 496/21 a carico di 12 magistrati del distretto catanzarese;
negli atti era compresa una nota del ROS di Catanzaro del 29 dicembre 2019, relativa al proc. pen. n. 2239/14 (cd. “-OMISSIS-”) della Procura di Catanzaro, che riguardava una cena tenutasi il 16 marzo 2018 presso l’abitazione dell’avv. -OMISSIS-, iscritto nel registro degli indagati nel gennaio del 2018 e sottoposto il 19 dicembre 2019 a custodia cautelare nell’ambito di tale procedimento, cena cui partecipavano il ricorrente, il dott. -OMISSIS-, entrambi già allora consiglieri della Corte d’appello di Catanzaro, un giudice amministrativo, un colonnello dei carabinieri e alcuni avvocati;
con riferimento a tale episodio veniva aperta dalla Prima Commissione la procedura n. 237/RR/21.

Aggiunge che la Commissione aveva sentito il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e richiesto al Tribunale di Catanzaro (ove il ricorrente aveva svolto dal 2006 al 2013 le funzioni di componente del Tribunale del riesame e delle misure di prevenzione e dal 2013 al 2017 le funzioni di GIP) se il dott. -OMISSIS- avesse trattato procedimenti patrocinati dal -OMISSIS- o in cui questi era parte.

Nel corso dell’audizione, il Presidente aveva escluso che la partecipazione dei dottori -OMISSIS- e -OMISSIS- alla predetta cena fosse stata oggetto di disagio nell’ufficio o in sede di Consiglio giudiziario, non rilevando alcuna criticità ed evidenziando come i due magistrati fossero molto stimati e apprezzati;
aveva anche precisato che nessun mezzo di informazione li aveva mai menzionati.

All’esito, la Commissione aveva deliberato l’acquisizione di una rassegna stampa sulla predetta cena, nonché di informazioni in ordine ai procedimenti patrocinati dal -OMISSIS- presso la Corte di Appello di Catanzaro, ad eventuali astensioni del dott. -OMISSIS- nei procedimenti patrocinati dal -OMISSIS- (anche presso il Tribunale del riesame e l’ufficio GIP) o nei quali risultasse parte e, presso il locale Ordine degli Avvocati, sull’attuale composizione dello studio -OMISSIS-.

All’esito della seduta dell’11 ottobre 2021, la Prima Commissione aveva deliberato l’apertura della procedura ex art. 2 L.G., evidenziando che: il ricorrente era stato invitato ad una cena “per soli uomini” dal -OMISSIS- mediante una telefonata nel corso della quale i due interlocutori si erano dati del tu;
ciò presupponeva la sussistenza di rapporti di frequentazione con il legale, imputato in “-OMISSIS-”, processo che aveva avuto ampia risonanza mediatica;
nel corso della cena, il -OMISSIS- lo aveva definito magistrato “atipico”, con cui “si può discutere” e di cui “ci si può fidare”;
inoltre, il ricorrente aveva trattato diversi procedimenti patrocinati dal -OMISSIS- senza astenersi;
infine, detti rapporti erano divenuti noti a magistrati e avvocati.

La Commissione aveva, quindi, ipotizzato una potenziale incompatibilità funzionale del dott. -OMISSIS- nel settore penale della Corte d’appello di Catanzaro, nel quale patrocinavano i colleghi di studio dell’avv. -OMISSIS- ed al quale, con ogni probabilità, sarebbe giunto il processo -OMISSIS-.

Con provvedimento del 14 febbraio 2022 la Commissione aveva prorogato il termine semestrale del procedimento;
in data 10 maggio 2022 aveva richiesto, se esistenti, le trascrizioni dei brogliacci delle intercettazioni eseguite;
nella seduta del 19 maggio 2022 il relatore aveva osservato come non sussistessero elementi di novità;
pertanto, la Commissione aveva deliberato proposta di archiviazione, evidenziando come dagli atti non risultasse che il magistrato avesse avuto, al di fuori di quell’unica cena, altri incontri con il -OMISSIS-, né tenuto in generale condotte opache e non consone alla sua condizione professionale, rilevando che il passaggio al settore civile, nel frattempo intervenuto, fosse un fattore di novità rispetto alla contestazione, tale da elidere ogni appannamento, posto che il -OMISSIS- era un avvocato penalista ed era solo nel settore penale della Corte d’appello che avrebbe potuto approdare il processo “-OMISSIS-”.

Nel Plenum dell’8 giugno 2022, tuttavia, il relatore aveva chiesto di rimettere gli atti alla Commissione, al fine di svolgere due accertamenti istruttori: il primo, per verificare se “l’avv. -OMISSIS- o qualcuno del suo studio legale segua anche procedimenti civili in Corte d’appello ... il secondo accertamento riguarda(nte) la necessità di completare l’analisi delle trascrizioni”;
la proposta veniva approvata a maggioranza.

Con nota del 15 giugno 2022 il ROS aveva attestato che nel periodo della cena non erano state registrate ulteriori frequentazioni tra -OMISSIS- ed i giudici -OMISSIS- e -OMISSIS-;
era stata acquisita, altresì, nota della Cancelleria civile della Corte d’appello, secondo cui il -OMISSIS- non patrocinava cause civili pendenti, in quanto l’unica risalente risultava essere stata definita nel 2019.

Nel luglio 2022, a riscontro di ulteriore richiesta di informazioni, era stata acquisita la nota del Tribunale di Catanzaro da cui emergeva che il dott. -OMISSIS- aveva svolto le funzioni di GIP nel pp. n. 2239/14 (poi denominato “-OMISSIS-”) dal 26 giugno 2014 (assegnazione del fascicolo) sino al 15 gennaio 2017, data del trasferimento in Corte, adottando decreti di intercettazioni e autorizzazione alla prosecuzione delle indagini.

In data 25 ottobre 2022 la Prima Commissione aveva deliberato a maggioranza (3 favorevoli e 2 astenuti) proposta di trasferimento d’ufficio;
in data 14 novembre 2022, l’interessato avanzava domanda di trasferimento in prevenzione, chiedendo la revoca della proposta di trasferimento d’ufficio;
vista l’incompatibilità delineata dalla proposta di trasferimento d’ufficio nel distretto di Catanzaro, il ricorrente aveva indicato, in ordine di preferenza, tutte le sedi giudicanti di primo e secondo grado del distretto di Reggio Calabria: Tribunali di Locri e di Palmi, Corte d’appello e Tribunale di Reggio Calabria;
con nota del 21 novembre 2022, pervenuta alle ore 17.45, il CSM aveva comunicato all’interessato che la Terza Commissione, “preso atto del parere contrario espresso in data 17 novembre 2022 dalla Prima Commissione ... formulato ravvisando una incompatibilità estesa all’intero territorio della Regione”, lo invitava ad indicare altre sedi fuori dalla Calabria entro le ore 8:00 a.m. del giorno dopo;
a riscontro, l’interessato comunicava di confermare la richiesta di essere trasferito in prevenzione in una delle sedi indicate nella precedente nota, insistendo per la sospensione della procedura di trasferimento.

In assenza di riscontri in ordine alla domanda di trasferimento in prevenzione, con delibera del 23 novembre 2022 veniva approvata a maggioranza dal Plenum la predetta proposta di trasferimento d’ufficio, senza alcun emendamento.

Con nota dell’1 dicembre 2022, si comunicava che la Terza Commissione aveva “deliberato di invitare la S.V. ad indicare, ai fini del proprio trasferimento, in ordine di preferenza, una o più sedi giudicanti o requirenti, di primo o secondo grado, vacanti e non pubblicate”;
tuttavia, vista l’incompatibilità delineata dalla delibera di trasferimento d’ufficio nel distretto di Catanzaro, con nota del 24 novembre 2022, quest’ultimo aveva indicato nuovamente, in ordine di preferenza, tutte le sedi giudicanti di primo e secondo grado del distretto di Reggio Calabria.

Con nota del 13 dicembre 2022 la Terza Commissione, “preso atto del parere contrario espresso in data 12 dicembre 2022 dalla Prima Commissione ... formulato “ravvisando una incompatibilità estesa all’intero territorio della Regione Calabria””, aveva invitato il ricorrente ad indicare altre sedi fuori dalla Calabria entro il giorno successivo.

A riscontro, con nota del giorno successivo, l’interessato aveva osservato che l’art. 94 della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, per la procedura di individuazione della sede per il trasferimento d’ufficio, a differenza di quello in prevenzione, non prevedeva la richiesta di parere alla Prima Commissione, posto che, ai sensi del comma 2 di tale articolo, la sede di destinazione deve essere scelta dalla Terza Commissione in considerazione “dei motivi per i quali il trasferimento è stato disposto”, e che, nel caso di specie, la delibera di trasferimento d’ufficio approvata dal Plenum il 23 novembre 2022 aveva delimitato l’incompatibilità ambientale solo al “Distretto di Catanzaro”.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del Regolamento Interno del CSM, nonché dell’art. 4 della Circolare del 26 luglio 2017 e dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 – Illegittimità formale e sostanziale della proroga disposta dalla Prima Commissione con la delibera del 14 febbraio 2022 – Conseguente illegittimità di tutti i successivi atti.

Il CSM avrebbe prorogato il termine di conclusione del procedimento senza dare conto della “motivata grave necessità” richiesta dalla Circolare del CSM quale condizione per farvi luogo.

2. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del Regolamento Interno e dell’art. 1, comma 2, della Circolare del 26 luglio 2017 e dell’art. 2 del R. d.lgs. del 31 maggio 1946, n. 511, per aver il CSM proseguito la procedura di trasferimento d’ufficio nonostante il passaggio del ricorrente al settore civile – Illegittima ed immotivata estensione della presunta incompatibilità ad ambiti differenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione delle garanzie procedimentali, partecipative e difensive a tutela della posizione del magistrato interessato – Eccesso di potere.

Nel gennaio 2022 il ricorrente aveva chiesto e ottenuto il trasferimento al settore civile della Corte di Appello di Catanzaro, di tal che dovevano ritenersi venuti meno i presupposti per il trasferimento d’ufficio, poiché la contestata incompatibilità avrebbe riguardato il solo settore penale.

A fortiori l’incompatibilità non avrebbe potuto essere estesa all’intero distretto di Catanzaro, essendo stata contestata unicamente con riferimento al settore penale della Corte d’Appello.

Quanto, poi, al fatto che lo spostamento al settore civile, essendo temporaneo, non avrebbe assicurato per il futuro l’eliminazione dell’eventuale incompatibilità, la stessa Commissione aveva precisato che la decisione in merito era assunta rebus sic stantibus , sicché, nel caso di un ritorno degli interessati (o di uno di loro) al settore penale, avrebbero potuto rivivere i presupposti di fatto che avevano determinato l’apertura del procedimento.

3. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 della Costituzione e dell’art. 2 del R. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, per aver disposto il trasferimento d’ufficio senza considerare l’involontarietà, episodicità ed inattualità dell’incolpevole condotta posta in essere dal ricorrente – Eccesso di potere.

La situazione di incompatibilità avrebbe dovuto essere ricollegata in via causale ad un comportamento volontario del magistrato, mentre, nel caso di specie, il CSM aveva ritenuto rilevante la partecipazione ad un’unica cena a casa di un avvocato, a cui avevano presenziato anche un giudice amministrativo e un colonnello dell’Arma dei carabinieri, nel corso della quale non era avvenuto nulla di poco commendevole e il ricorrente era rimasto in silenzio senza proferire alcunché di sconveniente, astenendosi da ogni commento o giudizio in merito all’attività professionale propria o dei colleghi e limitandosi ad ascoltare i discorsi degli altri presenti.

Inoltre, il ricorrente avrebbe accettato l’invito inconsapevole del fatto che il -OMISSIS- era persona indagata.

Il CSM non avrebbe dato conto in alcun modo della menzionata lesione del prestigio della magistratura che tale condotta avrebbe arrecato, anche considerato che il fatto era risalente nel tempo;
inoltre, tale presupposto non era più previsto come condizione del trasferimento.

4. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 della Costituzione e dell’art. 2 del R. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, per aver disposto il trasferimento d’ufficio senza adeguatamente valutare l’oggettiva situazione ingenerata nell’ufficio e nell’ambiente – Eccesso di potere.

La delibera sarebbe viziata anche per il difetto di motivazione con riferimento al presupposto della lesione all’immagine di giudice indipendente e imparziale, tale da rendere effettiva l’impossibilità di svolgere le funzioni nella sede di appartenenza.

5. In via subordinata: Illegittimità e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del Regolamento Interno del CSM, nonché dell’art. 1, commi 2 e 3, della Circolare del 26 luglio 2017 per non aver sospeso la procedura di trasferimento d’ufficio a seguito di domanda di trasferimento volontario in altra sede al di fuori del distretto di Catanzaro, rispetto al quale la stessa delibera finale del Plenum ha ravvisato la presunta incompatibilità – Eccesso di potere.

A fronte di una contestazione che individuava l’incompatibilità funzionale solo nel settore penale della Corte di appello di Catanzaro, la Prima Commissione dapprima aveva esteso l’incompatibilità al settore civile e a tutto il circondario di Catanzaro (Corte e Tribunale) e, successivamente, in mancanza di emergenze istruttorie e senza alcuna motivazione, l’aveva estesa, con la proposta di trasferimento d’ufficio deliberata in data 25 ottobre 2022 (poi approvata a maggioranza senza emendamenti dal Plenum), a tutto il distretto.

L’interessato aveva quindi indicato, in ordine di preferenza, tutte le sedi giudicanti di primo e secondo grado del distretto di Reggio Calabria;
tuttavia, con nota del 21 novembre 2022, pervenuta alle ore 17.45, la Terza Commissione, “preso atto del parere contrario espresso in data 17 novembre 2022 dalla Prima Commissione ... formulato ravvisando una incompatibilità estesa all’intero territorio della Regione”, aveva invitato il ricorrente ad indicare altre sedi fuori dal territorio calabrese entro e non oltre le ore 8:00 a.m. del giorno successivo;
l’istante aveva confermato la richiesta di essere trasferito in prevenzione in una delle sedi già indicate, insistendo per la sospensione della procedura di trasferimento;
il 23 novembre 2022, senza riscontro alla domanda di trasferimento in prevenzione, veniva deliberata a maggioranza dal Plenum la proposta di trasferimento d’ufficio, secondo cui “non pare che ... il trasferimento a domanda ... del dr. -OMISSIS- al settore civile della stessa Corte d’appello ... possa elidere quei profili di oscuramento dei requisiti di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nel distretto di Catanzaro”.

Risulterebbero quindi evidenti l’illegittimità del parere contrario espresso dalla Prima Commissione (che aveva impedito la sospensione della procedura del trasferimento d’ufficio, per come imposto dalla Circolare) e, quindi, la conseguente illegittimità della delibera di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, che aveva precluso il trasferimento in prevenzione presso una sede al di fuori del Distretto di Catanzaro, al quale la stessa delibera impugnata aveva circoscritto la presunta incompatibilità ambientale del ricorrente.

Si è costituito il Consiglio Superiore della Magistratura resistendo al ricorso.

Con motivi aggiunti depositati il 23 febbraio 2023 il ricorrente ha impugnato per invalidità derivata la delibera dell’8 febbraio 2023, n. 818/VT/2022, del Plenum del CSM, di destinazione d’ufficio del ricorrente alla Corte di Appello di Reggio Calabria con le funzioni di consigliere.

All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Le censure proposte vanno esaminate nell’ordine e secondo la graduazione prospettati dal ricorrente.

Deve premettersi che il trasferimento d’ufficio è disciplinato dall’art. 2 del r.d.lgs. n. 511/1946 (c.d. legge sulle guarentigie), il cui testo è stato modificato dall’art. 26, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n.109.

Nella originaria formulazione, i primi due commi dell’articolo 2 così disponevano:

“1. I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

2. Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18, e 19 dell’Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti”.

Dopo la riforma legislativa, il primo comma è rimasto inalterato, mentre il secondo è stato così riformulato: “2. Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell’Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa, non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti”.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l’intento del legislatore della riforma è stato quello “di rendere residuali le ipotesi di trasferimento amministrativo del magistrato, disancorandole da qualsiasi contestazione di condotte colpevoli allo stesso ascrivibili e riconducendole esclusivamente a situazioni oggettive e incolpevoli, fra le quali sono specificamente richiamate le ipotesi di incompatibilità di cui agli artt. 16, 18 e 19 del r.d. n. 12 del 1941 (che però non esauriscono l’area delle possibili situazioni in cui può crearsi un’incompatibilità del magistrato): in tal senso dovendo leggersi l’espunzione della congiunzione “anche” prima dell’inciso “indipendente da loro colpa”” (così Tar Lazio, sez. I, 26 luglio 2012, n. 2972;
in termini, Tar Lazio, sez. I, 29 aprile 2009, n. 4454;
Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2011, n. 3587). E ciò in quanto la novella legislativa è ricollegabile alla contestuale riforma della responsabilità dei magistrati, incentrata, da un lato, sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari (che sono oggi analiticamente elencati, a fronte della atipicità che connotava il regime precedente), e, dall’altro, sulla previsione di nuove sanzioni disciplinari, fra le quali ora rientra anche il trasferimento coattivo (anche in via cautelare) del magistrato.

Si è, quindi, affermato che nel nuovo contesto normativo si assiste a una mutata valutazione delle circostanze che possono determinare il trasferimento per incompatibilità, che ora presuppongono, sul versante oggettivo, una reale compromissione della serenità di giudizio del magistrato, tale da impedirgli di “svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”. E’ stato, invece, eliminato il riferimento all’impossibilità di “amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario”, dato che appariva di connotazione puramente “esteriore”, in quanto riconducibile alla sola immagine di imparzialità e autorevolezza del magistrato.

In relazione al profilo soggettivo, il trasferimento d’ufficio è stato circoscritto alle sole ipotesi di incompatibilità “incolpevole”, onde distinguere nettamente i trasferimenti che conseguono a veri e propri procedimenti disciplinari e i trasferimenti amministrativi. L’incolpevolezza deve essere intesa nel senso che la situazione che determina il trasferimento d’ufficio del magistrato può anche essere causalmente riconducibile a una sua condotta volontaria, purché essa sia valutata nella sua oggettività e <<al di fuori di ogni giudizio di “riprovevolezza”>>
(così Cons. Stato, n. 3587/2011, cit.).

La voluntas legis del 2006 è quindi, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali citati, quella di accentuare la distinzione tra procedimento (giurisdizionale) disciplinare e procedimento (amministrativo) di trasferimento, al primo competendo la sanzione di comportamenti rilevanti disciplinarmente a titolo di dolo o colpa, al secondo essendo riservate le situazioni obiettive incidenti sulla funzionalità dell’attività giudiziaria, indifferentemente da ogni vaglio di colpevolezza del magistrato.

Ai fini del procedimento amministrativo ciò che rileva è, per i suoi riflessi di ordine generale, la situazione oggettiva ingenerata nell’ufficio e nell’ambiente, non la condotta dell’individuo: e quella situazione può essere causata anche da una condotta volontaria del magistrato, pur se in sé non riprovevole (Cons. Stato, IV, 22 dicembre 2014, n. 6209;
Cons. Stato, V, 22 agosto 2019, n. 5783).

Ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione è stato dedotto il difetto di motivazione in ordine alla proroga del termine del procedimento, in violazione dell’art. 42 del Regolamento Interno del CSM, nonché dell’art. 4 della Circolare del 26 luglio 2017.

La Commissione, infatti, ha disposto la proroga rilevando esclusivamente l’imminente scadenza del termine semestrale.

Secondo l’art. 42 del Regolamento interno del CSM, “La procedura di cui all’art. 2, comma 2, del r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento d’ufficio è regolata da una apposita circolare, approvata dal Consiglio su proposta dalla Prima Commissione, con la quale vengono articolate le fasi separate di esame, improntandone lo svolgimento al criterio di efficienza e al rispetto dei princìpi del giusto procedimento.

2. Con la medesima circolare sono indicati i termini perentori entro i quali ciascuna fase del procedimento deve trovare conclusione e gli effetti della loro scadenza, nonché il termine ultimo oltre il quale il Consiglio è comunque chiamato a deliberare sulla proposta della Commissione.

3. La procedura di trasferimento di ufficio non può comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità, nonché in ogni caso in cui la situazione di incompatibilità è stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d’ufficio”.

A sua volta, l’articolo 4 della circolare n. 14430 del 28 luglio 2017 dispone che “La fase conoscitiva ed istruttoria deve concludersi nel termine di mesi sei che decorre dalla data fissata dal Presidente per lo svolgimento della relazione da parte del componente assegnatario del procedimento, con eventuali richieste istruttorie. Nel caso di motivata grave necessità tale termine può essere prorogato per non più di una volta e per un periodo di massimo mesi tre”.

Nella fattispecie, benché la proroga sia stata motivata in modo evidentemente minimale, con riferimento alla imminente scadenza del termine, deve comunque ritenersi che tale menzione sia implicitamente riferita alla necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie prima della conclusione del procedimento, come effettivamente comprovato dal successivo svolgimento dell’ iter procedimentale, nell’ambito del quale la Commissione ha proceduto ad ulteriori acquisizioni ed integrazioni.

Il motivo è quindi infondato.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato che la contestazione oggetto del procedimento di trasferimento concernesse esclusivamente l’incompatibilità rispetto al settore penale della Corte d’Appello di Catanzaro, sicché sarebbe illegittima la sua successiva estensione a tutta la Corte d’Appello e, quindi, all’intero distretto.

Sul punto si osserva che, secondo l’art. 2 della citata circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, la fase conoscitiva ed istruttoria del procedimento “inizia con una valutazione preliminare conoscitiva della Commissione in ordine agli elementi caratterizzanti la vicenda anche mediante acquisizioni di atti ed assunzione di informazioni, al fine di verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento. Tale fase si caratterizza per l’assenza di contraddittorio e di pubblicità e può concludersi con provvedimento di archiviazione, che dà conto in maniera succinta, degli elementi di fatto emersi e delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per l’apertura del procedimento.

1.1.2. L’archiviazione può essere o meno accompagnata dalla trasmissione degli atti ai titolari dell’azione disciplinare, laddove si individuano fatti di astratta rilevanza sotto tale profilo.

1.1.3. Qualora non si ritengano ricorrenti i presupposti per l’archiviazione, la Commissione provvederà, senza ritardo, all’invio all’interessato di una comunicazione di apertura del procedimento contenente la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, con avvertimento allo stesso che ha diritto di essere sentito con l’eventuale assistenza di difensore, di accedere al fascicolo e di presentare memorie scritte e documenti e che, in difetto di elezione di domicilio, tutti gli avvisi in ogni fase della procedura, saranno fatti presso l’Ufficio Giudiziario di appartenenza.

1.1.4. A seguito della apertura del procedimento, la Commissione provvede in forma libera all’istruzione del procedimento ed agli approfondimenti del caso, quali, a titolo esemplificativo: l’audizione di magistrati o di soggetti terzi e l’acquisizione di documenti. Prima della audizione viene dato avviso al magistrato che le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate in altri procedimenti in caso di richiesta di trasmissione da parte dell’autorità competente che ne abbia titolo, ovvero di singoli secondo le norme del diritto di accesso previste dal regolamento interno del Consiglio.

1.1.5 Successivamente, la Commissione provvede al deposito degli atti relativi, con avviso all'interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine massimo dieci giorni dalla ricezione del predetto avviso. Provvede inoltre all’audizione dell’interessato con l'eventuale assistenza di un difensore e previo avviso di cui al punto 1.1.4.

1.1.6. Compiuti tali adempimenti la Commissione procede alla formulazione della proposta al Consiglio…”.

Pertanto, risulta evidente dall’esame di tali disposizioni che la comunicazione dell’avvio del procedimento viene inviata nella fase iniziale dello stesso ed assume carattere provvisorio, precedendo l’avvio del contraddittorio con il magistrato interessato ed essendo la stessa frutto di una mera valutazione preliminare operata dalla Prima Commissione.

Inoltre, seppure ai fini di una corretta esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa risulti necessario che il nucleo centrale e fattuale della contestazione non venga modificato nel corso del procedimento, lo stesso non può dirsi della individuazione dell’ambito territoriale dell’incompatibilità, che ben può essere correttamente delimitato all’esito dello stesso e degli approfondimenti istruttori in tale ambito svolti, proprio al fine di meglio calibrare il provvedimento conclusivo su quelle che sono le risultanze acquisite.

Nemmeno può ravvisarsi, al riguardo, una contraddizione nell’agire del Plenum rispetto alla richiesta di archiviazione originariamente proposta dalla Commissione, poiché è all’Assemblea plenaria che è rimessa la determinazione conclusiva dell’Organo di autogoverno, svolgendo la commissione competente per materia la funzione di istruire le pratiche e formulare le proposte al Plenum.

Quanto al nucleo essenziale della contestazione, oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso, si rileva che la delibera impugnata analizza dettagliatamente i fatti ascritti al ricorrente, evidenziando che il procedimento ha ad oggetto i rapporti dei magistrati -OMISSIS- e -OMISSIS- “ con l'avv. -OMISSIS-, avvocato penalista del Foro di Catanzaro, già parlamentare della Repubblica, indagato prima e imputato poi dalla Procura di Catanzaro per il grave reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per tale causa ristretto in via detentiva da dicembre 2019, nel notissimo procedimento -OMISSIS- attualmente in corso di celebrazione avanti il Tribunale di Vibo Valentia.

Più precisamente, è emerso da attività investigativa diretta verso lo stesso -OMISSIS- che i dottori -OMISSIS- e -OMISSIS- erano in rapporti di cordialità con l'avv. -OMISSIS-, con il quale si davano del tu, e entrambi parteciparono il 16 marzo 2018 a una cena "per soli uomini" a casa dello stesso avv. -OMISSIS-, unitamente ad alcuni avvocati del distretto e a un colonnello dei Carabinieri;
cena organizzata dall'avv. -OMISSIS- presso la propria abitazione al dichiarato scopo di non dare nell'occhio e durante la quale si parlò anche di tematiche giudiziarie relative al distretto e si svolsero, da parte di alcuni commensali diversi dal dott. -OMISSIS- e dal dott. -OMISSIS-, commenti critici su alcuni magistrati operanti nel distretto
”.

Nel provvedimento vengono richiamati, in particolare, alcuni passaggi delle predette conversazioni risultanti dai brogliacci acquisiti, dalle quali emerge un elevato livello di confidenza tra i magistrati e l'avv. -OMISSIS-: l'invito a cena dei due magistrati presso l'abitazione del -OMISSIS- ha origine dalla conversazione telefonica del 14.3.2018, quando questi sottolinea, evidentemente cogliendo l'inopportunità dell'incontro, di non volere andare al ristorante con i suoi ‘amici magistrati’ perché 'la gente potrebbe equivocare', aggiungendo "la faccio a casa...solo tra di noi"', con ciò segnalando al dr. -OMISSIS- la riservatezza dell'incontro, e preannuncia che chiamerà anche “Giuseppe” (-OMISSIS-);
nella telefonata del 17.3.2022, giorno successivo alla cena, il ricorrente chiama l'avv. -OMISSIS- dicendogli "Carissimo, volevo ringraziarti per la serata di ieri, perché guarda è stata veramente piacevole";
-OMISSIS- rimarca che "siamo stati tra di noi...con la possibilità di parlare di ciò che ci preme...e che è diventata merce rara....poter parlare senza…senza il rischio di essere traditi, capito?", ricevendo ripetute conferme da parte del dott. -OMISSIS-, il quale risponde "certo, certo...è vero ...ohhh belli aperti";
ancora, -OMISSIS- osserva che "la situazione è drammatica, bisogna stringersi in pochi, e basta" e il dott. -OMISSIS- conferma dicendo "è vero, è vero, è vero".

La delibera, richiamate tali risultanze, evidenzia che “ Il tenore di questi messaggi, i toni utilizzati, il fatto che sia il dr. -OMISSIS- a cercare l'avv. -OMISSIS-, paiono smentire tanto l'assoluta occasionalità del rapporto tra il magistrato e l'avv. -OMISSIS-, quanto, soprattutto, l'imbarazzo o il disagio per quanto ascoltato durante la cena, laddove il ruolo rivestito dall'avv. -OMISSIS-, il suo pieno inserimento nel contesto giudiziario e politico emergono con estrema frequenza e senza alcuno stupore da parte dei commensali ”.

Il CSM ha precisato altresì, con riferimento al -OMISSIS-, che questi è “ all'interno del distretto di Catanzaro, un personaggio di particolare rilievo: un affermato avvocato penalista, un parlamentare della Repubblica per più legislature ma anche - negli ultimi anni - un imputato per gravi reati, già coinvolto in passato nel noto processo `Poseidone', ben noto alle cronache, per di più sottoposto a misure cautelari di natura custodiale, nell'ambito del c.d processo "-OMISSIS-", un processo penale tra i più importanti mai celebrati nel distretto di Catanzaro, cui la stampa fa continuo riferimento, sia per il numero degli imputati sia per la gravità delle imputazioni. Un processo nel quale il dr. -OMISSIS- ha svolto le funzioni di GIP per diversi anni, dal giugno 2014 al gennaio 2017 e durante il quale sin dal 2016 alcuni collaboratori di giustizia davano indicazioni sull'appartenenza dell'avv. -OMISSIS- non solo alla massoneria, ma ad una massoneria "coperta" e "deviata" ”.

Il CSM ha quindi osservato che dall'istruttoria svolta erano emersi, da un lato, il rapporto di confidenza e frequentazione con l’avv. -OMISSIS-, dall'altro la trattazione, da parte del dott. -OMISSIS-, di più di un procedimento penale patrocinato dall'avv. -OMISSIS-, e che tali circostanze sono state conosciute dalla polizia giudiziaria che ha svolto le indagini e dai magistrati, requirenti e giudicanti, che si sono occupati del processo “-OMISSIS-” nonché dal presidente della Corte d'appello di Catanzaro;
inoltre, a seguito dell'esercizio dell'azione penale nel suddetto processo e della celebrazione del pubblico dibattimento, tali circostanze erano divenute conoscibili da parte degli avvocati che in quella sede difendevano i numerosissimi imputati tratti a giudizio.

L’Organo di autogoverno ha quindi ritenuto che “ tali complessivi elementi di fatto possono compromettere lo svolgimento, in maniera serena, indipendente ed imparziale, anche sul piano della percezione esterna e della necessaria credibilità, delle funzioni giudiziarie svolte, seppure nel settore civile, presso la Corte d'appello di Catanzaro, nel quale patrocinano i colleghi di studio dell'avv. -OMISSIS- e presso la quale, con ogni probabilità, confluirà il processo -OMISSIS- dopo la decisione del Tribunale di Vibo Valentia ”.

Tali considerazioni sorreggono con ampia e compiuta motivazione l’accertamento dell’incompatibilità, e non presentano alcuna incongruenza o illogicità rispetto alle emergenze istruttorie.

Né può sostenersi che le condotte analizzate siano state valutate in termini di rimproverabilità soggettiva, in violazione del disposto dell’art. 2 l. Guarentigie, giacché, nel caso di specie, il CSM non ha espresso giudizi di disvalore sui comportamenti tenuti, limitandosi a rilevare la sussistenza di circostanze di natura obiettiva e incolpevole, idonee ad appannare l'immagine del ricorrente quale magistrato indipendente e imparziale nella sede occupata.

Al riguardo deve ricordarsi che le deliberazioni con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura dispone il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale o funzionale, in quanto espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, soggiacciono ad un sindacato giurisdizionale estrinseco, mai sostitutivo, nei limiti in cui siano ravvisabili palesi illogicità o manifesti travisamenti dei fatti. Il CSM non deve provare che i fatti addebitati abbiano in concreto determinato un vulnus al prestigio dell’ordine giudiziario, quanto piuttosto deve verificare se essi siano idonei a mettere in pericolo il prestigio della funzione e cioè se essi, secondo l’ id quod plerumque accidit , possano veicolare nell’ambiente esterno una percezione sfavorevole circa l’indipendenza e l’obiettività del magistrato nella funzione giurisdizionale. D’altra parte, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, postulare l’esigenza della prova dell’effettiva compromissione del prestigio dell’ordine giudiziario “appare in irrimediabile contrasto con la configurazione legale dell’istituto del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, che costituisce lo strumento utilizzabile anche quando il bene giuridico protetto, vale a dire il corretto funzionamento dell’ufficio e il suo prestigio, sia soltanto messo in pericolo, non essendo necessario che esso sia stato effettivamente leso” (cfr., in termini, CdS nn. 712/2005 e 259/2008).

Ne consegue che il sindacato esercitabile in sede giurisdizionale è circoscritto al vaglio sulla congruità della motivazione nonché sull’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, mentre in nessun modo il suddetto vaglio può riguardare il merito della valutazione (Tar Lazio, sez. I, 28 giugno 2022, n. 8832).

Alla luce di tali coordinate, reputa il Collegio che il CSM abbia condiviso la proposta della Commissione sulla base di una valutazione non apparentemente illogica ed immune da vizi, ampiamente suffragata dalle risultanze procedimentali richiamate nel provvedimento, di tal che tali censure devono essere disattese.

Fondata è, invece, l’ultima doglianza, articolata in via subordinata, con la quale il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della delibera nella parte in cui non ha tenuto conto della domanda di trasferimento volontario in altra sede al di fuori del distretto di Catanzaro.

Come dedotto dal ricorrente, infatti, a seguito della proposta di trasferimento d’ufficio del 25 ottobre 2022, poi approvata senza emendamenti dal Plenum, concernente il distretto di Catanzaro, l’interessato ha indicato, al fine di ottenere la chiusura del procedimento con il trasferimento a domanda, in ordine di preferenza, tutte le sedi giudicanti di primo e secondo grado del distretto di Reggio Calabria;
tuttavia, con nota del 21 novembre 2022, pervenuta alle ore 17.45, la Terza Commissione, “preso atto del parere contrario espresso in data 17 novembre 2022 dalla Prima Commissione ... formulato ravvisando una incompatibilità estesa all’intero territorio della Regione”, ha invitato il ricorrente ad indicare altre sedi fuori dal territorio calabrese entro e non oltre le ore 8:00 a.m. del giorno dopo;
quest’ultimo ha comunque confermato la richiesta di essere trasferito in prevenzione in una delle sedi già indicate, insistendo per la sospensione della procedura di trasferimento, ma il 23 novembre 2022 è stata approvata dal Plenum la proposta di trasferimento d’ufficio predisposta dalla Prima Commissione, che ha ritenuto sussistente la situazione di incompatibilità con riferimento al distretto di Catanzaro (e non, quindi, su tutta la Regione).

La delibera ha, infatti, rilevato, conformemente alla proposta, che il trasferimento a domanda del dott. -OMISSIS- al settore civile della Corte d’appello non poteva “ elidere quei profili di oscuramento dei requisiti di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nel distretto di Catanzaro ”.

Non si comprendono, allora, le ragioni per le quali la Prima Commissione abbia dapprima, il 25 ottobre 2022, licenziato la proposta di trasferimento poi approvata, formulata circoscrivendo l’incompatibilità al distretto di Catanzaro, per poi, nella fase della domanda in prevenzione e prima dell’approvazione della proposta in Plenum, esprimere parere contrario sul trasferimento a domanda nel distretto di Reggio Calabria, ravvisando l’incompatibilità con riferimento al territorio di tutta la Regione.

Né il Plenum, al momento dell’approvazione della proposta di trasferimento d’ufficio così come inizialmente formulata, ha dato in alcun modo conto degli sviluppi di tale fase procedimentale, in ipotesi riesaminando l’effettiva estensione o limitazione dell’incompatibilità;
l’Assemblea plenaria ha infatti proceduto all’approvazione del trasferimento d’ufficio così come in origine proposto, senza alcun emendamento.

Del resto, che l’intendimento del Consiglio Superiore della Magistratura fosse quello di delimitare l’incompatibilità al territorio del distretto di Catanzaro è poi comprovato dal fatto che, all’esito della procedura, è stato disposto il trasferimento d’ufficio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Pertanto, risulta evidente come l’aver circoscritto l’incompatibilità al distretto di provenienza avrebbe consentito l’accoglimento della domanda di trasferimento in prevenzione ritualmente formulata dal ricorrente con riferimento alle sedi collocate nel distretto di Reggio Calabria, con conseguente sospensione ed eventuale archiviazione del procedimento di trasferimento d’ufficio.

Secondo quanto disposto dall’art. 1 della circolare n. 14430/2017, infatti, “2. Il procedimento di trasferimento di ufficio ex art. 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 non può essere iniziato o proseguito qualora, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, siano venute meno le ragioni di incompatibilità. Il provvedimento che ne prende atto, dà conto dell’avvenuto trasferimento e del venir meno, nella sede o nell’ufficio ove il magistrato si è trasferito, delle ragioni di incompatibilità.

3. Quando non ricorrono ragioni di urgenza e nella domanda di trasferimento volontario dell’interessato ricorrono tutti gli elementi per l’accoglimento, la Commissione può disporre la sospensione del procedimento di trasferimento d'ufficio, deliberandone la chiusura dopo l'avvenuto trasferimento a domanda. La sospensione del procedimento determina la sospensione dei termini di cui all’art. 4 comma 1”.

Pertanto il Consiglio Superiore della Magistratura, avendo ravvisato, in conformità alla proposta della Commissione, l’incompatibilità con riferimento al distretto di Catanzaro, avrebbe dovuto tener conto dell’indicazione espressa dall’interessato per il trasferimento in una delle sedi ricomprese nel distretto di Reggio Calabria, inizialmente disattesa per effetto del parere negativo della Prima Commissione, dando luogo, eventualmente, al trasferimento a domanda in uno degli uffici richiesti.

Il trasferimento d’ufficio adottato senza l’espletamento di tale fase risulta dunque illegittimo, avendo l’Organo di autogoverno impedito al ricorrente di addivenire al trasferimento a domanda in prevenzione quando le sedi richieste erano, in effetti, idonee ad eliminare la ravvisata incompatibilità, tanto da essere state successivamente assegnate d’ufficio.

La censura è quindi fondata.

Nei medesimi termini sono fondati i motivi aggiunti, con i quali è stata dedotta l’invalidità in via derivata dei successivi atti con i quali è stato disposto il trasferimento d’ufficio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Il ricorso e i motivi aggiunti vanno quindi accolti nei sensi sopra indicati, con annullamento degli atti impugnati .

La peculiarità della vicenda controversa giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.

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