TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-02-09, n. 201700223

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-02-09, n. 201700223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201700223
Data del deposito : 9 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2017

N. 00223/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01076/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2016, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dagli avvocati G A F, S D G, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

contro

Comune di Grottaglie non costituito in giudizio;
in persona del legale rappresentante p.t. non costituito in giudizio;
rappresentato e difeso dall'avvocato P M non costituito in giudizio;
con domicilio eletto presso lo studio Pier Luigi Portaluri in Lecce non costituito in giudizio;
via Imbriani 36;
Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Grottaglie non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Taranto non costituito in giudizio;

nei confronti di

Aurelio Marangella non costituito in giudizio;
Luciana Fanigliulo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua dell'atto di proclamazione degli eletti nella recente consultazione elettorale amministrativa tenutasi a Grottaglie il 5 giugno 2016, emesso dall'Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Grottaglie il 4 luglio 2016, nella parte in cui colloca il ricorrente al 5° posto finale della lista "PARTITO DEMOCRATICO", con 197 voti di preferenza, anziché al 2° posto, con 229 voti di preferenza;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
nonché

per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere collocato al 2° posto finale della lista "PARTITO DEMOCRATICO", con 229 voti di preferenza, con ogni conseguente statuizione di rettifica dei risultati elettorali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottaglie;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato candidato consultazione elettorale amministrativa tenutasi a Grottaglie il 5 giugno 2016 per il rinnovo del Consiglio Comunale.

All'esito della stessa, il ricorrente è stato collocato al 5° posto finale della lista del Partito Democratico, che ha conseguito n.3 seggi in consiglio comunale, con 197 voti di preferenza, dopo i candidati Francesco Donatelli (281 voti di preferenza), Massimiliano Serio (210 voti di preferenza), Aurelio Marangella (203 voti di preferenza) e Luciana Fanigliulo (202 voti di preferenza).

Il ricorrente sostiene di dover essere collocato al 2° posto della lista di appartenenza con 229 voti di preferenza.

Per questo motivo il ricorrente insorge avverso l'atto di proclamazione degli eletti emesso dall'Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Grottaglie il 4.7.2016, nella parte in cui lo colloca al 5° posto della lista del Partito Democratico con 197 voti di preferenza, anziché al 2° posto, con 229 voti di preferenza.

Successivamente alla proposizione del ricorso, con Decreto 259/2016, questo Tribunale disponeva istruttoria ordinando alla Prefettura di Taranto e all’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Grottaglie di depositare presso la Segreteria di questo Tribunale - entro giorni 15 dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa del presente decreto - le tabelle di scrutinio, i verbali delle operazioni di spoglio e i plichi contenenti le schede elettorali nulle ed annullate relative alle Sezioni 3,7, 8,12,14, 15 e 22 del Comune di Grottaglie.

Si costituiva il Comune di Grottaglie resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con un unico motivo di gravame il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti;
la violazione delle norme in materia di elezione dei consigli degli Enti Locali e l’erroneo svolgimento delle operazioni nelle sezioni elettorali nn.3, 7, 8, 12, 14, 15 e 22.

In particolare, sostiene il ricorrente, che in alcune sezioni elettorali, gli sarebbero stati assegnati voti in numero inferiore a quelli che sarebbero stati realmente riportati;
in particolare:

- nella sezione n.3, a fronte di 18 voti effettivamente riportati, al ricorrente sarebbero stati attribuiti solo 11 voti, con una differenza di 7 voti in meno;

- nella sezione n.7, a fronte di 20 voti effettivamente riportati, al ricorrente sarebbero stati attribuiti solo 18 voti, con una differenza di 2 voti in meno;

- nella sezione n.8, a fronte di 15 voti effettivamente riportati, al ricorrente sarebbero stati attribuiti solo 12 voti, con una differenza di 3 voti in meno;

- nella sezione n.12, a fronte di 10 voti effettivamente riportati, al ricorrente sarebbero stati attribuiti solo 3 voti, con una differenza di 7 voti in meno;

- nella sezione n.14, a fronte di 17 voti effettivamente riportati, al ricorrente sarebbero stati attribuiti solo 13 voti, con una differenza di 4 voti in meno;

- nella sezione n.15, a fronte di 14 voti effettivamente riportati, al ricorrente sarebbero stati attribuiti solo 7 voti, con una differenza di 7 voti in meno;

- nella sezione n.22, a fronte di 4 voti effettivamente riportati, al ricorrente sarebbero stati attribuiti solo 2 voti, con una differenza di 2 voti in meno;
per un totale di 32 voti mancanti e in meno.

Tanto sarebbe attestato dalle dichiarazioni rese da cittadini di Grottaglie che hanno assistito alle operazioni di scrutinio nelle predette sezioni proprio allo scopo di contare i voti di preferenza che sarebbero stati attribuiti al Mingolla stesso.

Con ordinanza n. 1463/2016 veniva disposta apposita istruttoria ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., nominando verificatore il Prefetto di Taranto, con facoltà di delega, e attribuendogli il compito di verificare se le doglianze del ricorrente fossero fondate.

Con apposita relazione depositata agli atti del giudizio, la Prefettura di Taranto ha ottemperato alle incombenze istruttorie dando atto della verificazione effettuata nelle singole sezioni e riferendo quanto segue:

- nella sezione n.3, al ricorrente sono stati attribuiti 11 voti e non 18 come sostenuto nel ricorso;

- nella sezione n.7, al ricorrente sono stati attribuiti 18 voti, e non 20 come sostenuto nel ricorso;

- nella sezione n.8, al ricorrente sono stati attribuiti 12 voti e n on 15 come sostenuto nel ricorso;

- nella sezione n.12, al ricorrente sono stati attribuiti 3 voti e non 10 come sostenuto nel ricorso;

- nella sezione n.14, al ricorrente sono stati attribuiti 13 voti e non 17 come sostenuto nel ricorso;

- nella sezione n.15, al ricorrente sono stati attribuiti 7 voti e non 14 come sostenuto nel ricorso;

- nella sezione n.22, al ricorrente sono stati attribuiti 2 voti e non 4 come sostenuto nel ricorso.

In definitiva, i risultati della verificazione non hanno riscontrato errori nelle operazioni di scrutinio delle sezioni controllate accertando la sostanziale identità dei risultati attribuiti con quelli espressi dagli elettori.

Per le motivazioni predette il ricorso deve essere respinto.

Spese liquidate come da dispositivo.

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