TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2017-03-27, n. 201700241

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2017-03-27, n. 201700241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700241
Data del deposito : 27 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2017

N. 00524/2016 REG.RIC.

N. 00241/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00524/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2016, proposto da:


Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina &
C. S.a.s. (T.F.C. S.a.s.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A C, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24


contro

- Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M B R, con domicilio eletto presso Avv. Nicola Sbano, in Ancona, via San Martino, 23;
- Comune di Pesaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Bressanelli, Isabella Gattini, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani, in Ancona, corso Mazzini, 156;

nei confronti di

Tundo Vincenzo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Riccardo Leonardi, con domicilio eletto presso Avv. Riccardo Leonardi, in Ancona, corso Stamira, 49;

per l'annullamento

degli atti tutti della gara d'appalto pubblico indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in funzione di Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2016/2021 dei comuni associati ed in particolare della determina di aggiudicazione definitiva alla ditta controinteressata n.1023 del 23/6/2016 comunicata a mezzo p.e.c. del 24/6/2016, del Verbali di gara n. 1 del 7/8/2015, n. 2 del 21/8/2015, n. 3 del 21/8-24/8-9/9-15/9/2015, n. 4 del 18/9/2015, n. 5 del 24/3/2016 e n. 6 del 24/3/2016 e di ogni altro atto di gara nella parte in cui non è stata esclusa l'offerta della controinteressata e non è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'incanto alla Turismo Fratarcangeli;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi inclusi i provvedimento di verifica dell'anomalia e congruità dell'offerta della controinteressata il bando, il disciplinare, il capitolato speciale nonché l'eventuale provvedimento di avvio anticipato del servizio e l'eventuale contratto d'appalto stipulato con la controinteressata e la declaratoria della sua inefficacia, oltre al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente monetario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di Pesaro e di Tundo Vincenzo S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla ditta Tundo Vincenzo S.p.A., rappresentata e difesa come sopra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2017 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- in data 14 marzo 2017 una delle amministrazioni incaricate dal Tribunale di eseguire la verificazione avente ad oggetto la sostenibilità economica dell’offerta della ditta Tundo ha chiesto una proroga del termine per il deposito della relazione conclusiva. Tale richiesta si fonda su sopravvenute problematiche istituzionali dell’ente e non appare dunque immotivata;

- in ogni caso, ritenendo il Collegio necessario ai fini della decisione l’integrale assolvimento del suddetto incombente istruttorio e non essendo opportuno disporre la sostituzione del verificatore (visto che ciò comporterebbe una dilatazione ancora maggiore della durata del giudizio), l’istanza di proroga va accolta.

Il termine per il deposito della relazione conclusiva a cura del dirigente pro tempore della Motorizzazione Civile di Ancona (o suo delegato) va quindi differito di 30 giorni rispetto a quello stabilito dal Tribunale nella sentenza non definitiva n. 5/2017.

Ne consegue che l’udienza di trattazione della causa, già fissata per il 7 aprile 2017, va a sua volta differita al 12 maggio 2017, dovendo le parti disporre di termini adeguati per poter dedurre in merito agli esiti della verificazione.

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