TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-21, n. 202410143
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 10143/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10290/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10290 del 2017, proposto da
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento M_INF-SVCA-13275 del 18.7.2017 – ricevuto dalla odierna ricorrente in data 27.7.2017 ed assunto al prot. n. 11627/17 – con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l'approvazione delle perizie di variante tecnica e suppletiva n. 2 e n. 3 relative ai lavori: «A31 Autostrada Valdastico sud Tronco: Vicenza-Rovigo. Lotto 15 – Cavalcavia e sottovia dalla progressiva Km 0+000 alla progressiva Km 15+500»
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento M_INF-SVCA-13275 del 18.7.2017 – ricevuto dalla odierna ricorrente in data 27.7.2017 ed assunto al prot. n. 11627/17 – con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’approvazione delle perizie di variante tecnica e suppletiva n. 2 e n. 3 relative ai lavori della tratta “ A31 Autostrada Valdastico sud Tronco: Vicenza-Rovigo. Lotto 15 – Cavalcavia e sottovia dalla progressiva Km 0+000 alla progressiva Km 15+500 ”, e ciò nella parte in cui ha disposto che: “ a) «il maggior importo lordo di € 274.367,51 per maggiori lavori a corpo non viene ammesso a investimento poiché dovuto essenzialmente a lavorazioni a corpo non previste nel progetto esecutivo, ma prevedibili in ca so di normale diligenza nella redazione del progetto stesso, e quindi non aventi le caratteristiche di causa di forza maggiore o fatto del terzo»; b) «l’importo relativo alla voce “Oneri per la sicurezza intrinseca nell’elenco prezzi” viene rideterminato in € 1.097.277,86, viste le varianti non ammesse a investimento»; c) «la voce D.3 “Spese Generali” viene rettificata per un importo di € 1.505.640,19 in funzione dell’aggiornamento degli importi riconosciuti ad investimento»; d) «la voce D.5 – “Imprevisti” deve essere azzerata come ratificato con Provvedimento n. CDG-129987-P del 28/09/2012 di approvazione della Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1»; e) «la voce D.7 – “Spese prove di laboratorio” è rettificata per un importo di € 229.728,20 in funzione dell’aggiornamento degli importi riconosciuti ad investimento»; f) «i nuovi prezzi, proposti con le perizie in esame, relativi alle lavorazioni variate e non condivise nel rapporto Concedente-Concessionaria, per le quali non sussistono le condizioni di causa di forza maggiore o fatti di terzi, non vengono riconosciuti ad investimento» ”.
La controversia interessa la concessione della società ricorrente, concessionaria della gestione della rete autostradale costituita, tra l’altro, dalle seguenti tratte: Autostrada A4 (Brescia – Verona – Vicenza – Padova), Autostrada A31 (Trento – Valdastico – Vicenza – Riviera Berica – Rovigo), tangenziali sud di Verona, est di Verona, sud di Vicenza, nord di Padova e Lonato (Brescia), nonché dai relativi raccordi e dai collegamenti viari di adduzione e di adeguamento.
In particolare, in data 9.7.2007 è stata sottoscritta tra la ricorrente e ANAS S.p.A. la Convenzione Unica; ad ANAS S.p.A., originario concedente, è poi succeduto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a far data dall’1.10.2012, e ciò ai sensi dell’art. 11, comma 5 del DL 216/2011, convertito con modifiche dalla legge 14/2012.
In sintesi ha esposto: che “ con provvedimento del 7.10.2005 (…), l’ANAS (in precedenza titolare delle funzioni di vigilanza oggi esercitate dal Ministero) approvava il progetto