TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-04-26, n. 201900491

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-04-26, n. 201900491
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201900491
Data del deposito : 26 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2019

N. 00491/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2016, proposto da:
PICCOLO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via San Pio V, 20;

contro

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;

per il pagamento

delle ore di lavoro straordinario maturate e non pagate dal mese di gennaio 2007 al 31.3.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 29 febbraio 2016 e ritualmente depositato, il sig. Piccolo Francesco, già dipendente della Croce Rossa Italiana, ha adito questo TAR per ottenere la condanna dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana al pagamento in proprio favore delle ore di lavoro straordinario maturate e non pagate dal mese di gennaio 2007 al 31 marzo 2014, data di cessazione del rapporto di lavoro, per un importo di € 9.387,09 salva diversa determinazione giudiziale, con gli interessi legali e la rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario.

1.1. Il ricorrente ha premesso di aver prestato la propria attività alle dipendenze della Croce Rossa Italiana con funzione di magazziniere/economo presso il CIE (Centro di Identificazione e di Espulsione) di Torino con il grado di sergente dal 1 gennaio 2007 e di sergente maggiore dal 24 dicembre 2007 del Corpo Militare della Croce Rossa;
il CIE svolge un’attività continuativa sulle 24 ore e per sette giorni alla settimana;
per tale tipologia di attività la “Normativa generale sull’orario di servizio e sul lavoro straordinario del personale militare” prevede un’attività media [ridotta] di 33 ore e 36 minuti settimanali, “autocompensante” dei recuperi che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte nei periodi notturni e/o festivi;
senonchè, con circolare prot. n. 5600/8 del 2010 il Direttore Regionale della CRI ha dato atto dell’impossibilità di applicare il predetto sistema autocompensante, considerata la mancanza di n. 5 squadre da destinare allo svolgimento delle attività, e quindi ha reso noto che “l’articolazione delle turnazioni attualmente utilizzata sulle 12 ore comporta che le ore eccedenti l’orario settimanale di 33,36 siano riconosciute come ore di straordinario o di recupero da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo” ;
il ricorrente, pur avendo prestato lavoro straordinario, non avrebbe mai potuto godere di recuperi compensativi né avrebbe mai ricevuto il pagamento delle ore di straordinario, nonostante le plurime richieste effettuate;
ha quantificato il dovuto nella somma complessiva di € 9.387,09 tenendo conto del valore medio dell’ora di lavoro straordinario di circa € 11,60, delle ore di lavoro straordinarie giornaliere (circa 2,40) e delle settimane lavorative oggetto del presente giudizio (337,18)

1.2. In via istruttoria, ha chiesto al Tribunale di ordinare alla parte convenuta di esibire in giudizio tutti i turni di servizio del ricorrente dal 01.01.2007 al 31.03.2014 presso il CIE di Torino, unitamente ad un conteggio analitico delle ore di lavoro straordinario effettuate, pari alla differenza fra le ore settimanali effettuate (36) e quelle dovute (33 e 36 minuti).

2. L’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana si è costituito in giudizio con comparsa di stile, senza depositare documentazione e senza svolgere difese di merito.

3. All’udienza pubblica del 3 ottobre 2018, la difesa dell’amministrazione ha dichiarato che l’Ente Strumentale alla Croce Rossa è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a far data dal 1 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, e ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’interruzione del processo.

4. Con ordinanza collegiale n. 1094/2018 del 4 ottobre 2018, è stata dichiarata l’interruzione del processo.

5. Con successivo ricorso in riassunzione notificato il 13 novembre 2018 e depositato il 28 novembre successivo, il ricorrente ha riassunto il giudizio nei confronti dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro tempore .

6. Si è costituito in giudizio l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro tempore , eccependo l’improcedibilità del ricorso sotto un duplice profilo:

- in primo luogo perché, a seguito della sottoposizione dell’Ente resistente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, lo stesso risulterebbe “soggetto alle previsioni di cui al Titolo V del RD 267/1942”;

- in secondo luogo perché dalla contabilità dell’Ente resistente risulterebbe l’avvenuta corresponsione al ricorrente di tutti gli importi dovuti a titolo di ore di lavoro straordinario e altre competenze accessorie, computati sulla base di quanto comunicato dal Centro di Mobilitazione di Torino nel periodo di riferimento (gennaio 2007 – 31 marzo 2014) con nota n. 30821 del 20 giugno 2016, prodotta in giudizio assieme ai prospetti riepilogativi.

7. La difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, contestando il fondamento delle eccezioni avversarie e insistendo nelle proprie domande, istruttorie e di merito;
in particolare, rilevando che la documentazione prodotta in giudizio dall’Ente dimostrerebbe soltanto il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente in eccedenza rispetto ad un ipotetico orario di lavoro di 36 ore settimanali (le quali, infatti, non sarebbero state richieste dal ricorrente nel presente giudizio), ma non quelle eccedenti le 33,36 ore settimanali e ricomprese entro le 36 ore, effettivamente richieste dal ricorrente.

8. All’udienza pubblica del 17 aprile 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò posto, il collegio osserva quanto segue.


9. La prima eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa erariale è infondata, dal momento che la sottoposizione dell’Ente Strumentale Croce Rossa Italiana alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina “l’impossibilità di coltivare la pretesa dedotta in giudizio con le forme ordinarie” , ma solo la perdita di capacità processuale dell’Ente, con la conseguente necessità di interruzione del giudizio e di riassunzione del medesimo nei confronti della procedura in persona del commissario liquidatore, in forza di quanto previsto dall’art. 200 della Legge Fallimentare n. 267/1942, secondo cui “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore”.

In conformità a tale principio, nel caso di specie il giudizio è stato interrotto dal Tribunale e ritualmente riassunto nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, sicchè l’eccezione va disattesa.

10. E’ invece fondata la seconda eccezione formulata dalla difesa erariale, anche se il suo accoglimento non determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come richiesto dall’Amministrazione, bensì il rigetto del ricorso nel merito.

10.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n. 16150).

In particolare, è stato affermato che “Secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.) il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell’orario normale, sia quella dell’espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell’articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell’ an , di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative” (Tribunale Terni , sez. lav., 10/10/2018, n. 315;
in senso analogo, di recente, Tribunale Pavia, sez. lav., 12/01/2019, n. 385;
Tribunale Novara, sez. lav. 10/01/2019, n. 1;
Tribunale Roma, sez. lav., 08/11/2018, n. 8532).

10.2. Nel caso di specie, nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di percepire il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate nel periodo dal gennaio 2007 al 31 marzo 2014, pari alla differenza fra le ore settimanali effettuate (36) e quelle dovute (33 e 36 minuti). Tali richieste, tuttavia, sono rimaste sfornite del benchè minimo supporto probatorio, sia in ordine all’ an della prestazione di lavoro straordinario asseritamente effettuata, sia in ordine al quantum dell’importo richiesto.

10.3. Per contro, l’amministrazione intimata ha dedotto e documentato in giudizio di aver già pagato al ricorrente tutte le ore di straordinario effettuate nel periodo in contestazione, producendo in giudizio un prospetto analitico sia delle ore di lavoro straordinario effettuate dal dipendente sia degli emolumenti già corrisposti a tale titolo (docc. 1-2).

10.4. A fronte di tale documentata eccezione, la difesa di parte ricorrente ha asserito che le competenze per lavoro straordinario corrisposte dall’amministrazione si riferirebbero unicamente alle ore di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente oltre le 36 ore settimanali, laddove la domanda giudiziale del ricorrente si riferirebbe alle ore di lavoro straordinario effettuate tra le 33,36 ore e le 36 ore settimanali.

10.5. Senonchè, al di là del fatto che il ricorrente non ha mai dedotto di aver effettuato ore di lavoro straordinario eccedenti le 36 ore settimanali (ma solo eccedenti le 33,36 ore e contenute entro le 36 ore settimanali) vi è il fatto che l’intera prospettazione del ricorrente è rimasta sfornita di ogni riscontro probatorio: sia in ordine all’asserita effettuazione di ore di lavoro straordinario eccedenti le 36 ore settimanali, sia in ordine alla asserita imputabilità dei pagamenti documentati dall’amministrazione alle ore di lavoro straordinario effettuate in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali, e non invece a quelle effettuate tra le 33,36 e le 36 ore settimanali.

10.6. Dal momento che l’onere della prova incombeva sulla parte ricorrente, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ne consegue che il ricorso deve essere respinto perché basato su affermazioni non provate.

10.7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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