TAR Venezia, sez. III, sentenza 2021-10-01, n. 202101160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2021-10-01, n. 202101160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101160
Data del deposito : 1 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2021

N. 01160/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00461/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2021, proposto da
P C, rappresentato e difeso dagli avvocati E B T, F D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ulss 5 Polesana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Venezia, Piazzale Roma 464;

nei confronti

Morolabs S.r.l., F Pito non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della relazione prot. n. 30571 del 31.3.2021 con cui il RUP dott. Andrea Orlandin dell'Azienda Ulss 5 Polesana ha preso atto del verbale n. 4 del 25.2.2021 e delle valutazioni in esso esplicitate e ha escluso dal prosieguo delle operazioni di gara per “l'affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati (RPD) ovvero di Data Protection Officer (DPO), ai sensi del Reg. UE 2016/679 per l'Azienda Ulss 5 Polesana, per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi (CIG 8481641791)” l'operatore avv. P C, attuale ricorrente, per carenza dei requisiti di partecipazione;
ove occorrere possa, del disciplinare di gara, nella parte in cui richiede tra i requisiti di partecipazione di capacità tecnica e professionale per l'affidamento del servizio “personale di supporto con formazione e competenze di tipo informatico, documentate da titoli di studio universitari in materia”;
di tutti i verbali di gara, nessuno escluso, con i relativi allegati ed in particolare i verbali n. 4 del 25.2.2021 e n. 5 del 31.3.2021 nelle parti oggetto di ricorso in cui è stata rilevata la carenza di un requisito di partecipazione in capo all'odierno ricorrente;
dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, non noto nei suoi estremi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss 5 Polesana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa A F ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 120 c.p.a., e per i motivi in esso dedotti, l’Avv. Cervato ha contestato sotto diversi profili la legittimità della procedura di gara telematica sottosoglia avviata dall’Azienda Ulss n. 5 Polesana ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ovvero di Data Protection Officer (DPO), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi, lotto unico, da aggiudicarsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 D.lgs. 50/2016.

Alla gara partecipava anche l’odierno ricorrente, quale professionista abilitato iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Padova.

Tuttavia, all’esito della valutazione dell’offerta tecnica presentata dal ricorrente, questi veniva escluso dalla partecipazione alla gara, così come disposto dal RUP che ha rilevato la carenza del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare di gara, in particolare la disponibilità di “Personale di supporto con formazione e competenze di tipo informatico, documentate da titoli di studio universitari nella materia”, richiamando quanto rilevato dalla Commissione esaminatrice che così si era espressa: “…il contratto di collaborazione senza vincolo di mandato presentato (il riferimento è all’accordo quadro di collaborazione) non possa essere utilizzato per sopperire alla carenza degli elementi posti alla valutazione dell’offerta tecnica dell’impresa in quanto gli impegni che le parti assumono tra di loro possono essere fatti valere esclusivamente nella gestione del servizio una volta aggiudicati e solamente per attività secondarie e sussidiarie all’appalto. Tale contratto rivestirebbe in definitiva, secondo la Commissione, la connotazione di contratto continuativo di collaborazione, una tipologia che il codice disciplina per la gestione del subappalto e non per soddisfare i requisiti di partecipazione».

Con un primo motivo di ricorso è stata quindi denunciata la violazione degli artt. 30 e 45 D.lgs. 50/2016;
dell’art. 41 Cost. dell’art. 83 D.lgs. 50/2016;
degli artt. 37 e 39 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nonché l’eccesso di potere per violazione del principio di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e la violazione del principio di proporzionalità, non ritendo parte ricorrente fondate le argomentazioni dedotte dalla commissione esaminatrice in ordine ai requisiti professionali con riferimento al contratto di collaborazione sottoscritto con lo Studio Storti srl, così come indicato nell’offerta del ricorrente, integrando le censure con un secondo motivo con il quale è stata denunciata altresì la violazione degli artt. 83 e 86 D.lgs. 50/2016;
l’eccesso di potere per carenza dei presupposti e la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, e quindi con un terzo motivo con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 105 co 3 lett c bis) D.lgs. 50/2016, dell’art. 2232 c.c. nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta e perplessità dell’azione amministrativa.

Con memoria depositata in data 18.5.2021 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.

Non si costituiva in giudizio il RTI controinteressato.

Con deposito effettuato in data 31 maggio 2021 la difesa istante dichiarava, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., di rinunciare al ricorso di primo grado, chiedendo la compensazione delle spese di lite, attesa l’assenza di specifica attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata, unica ad essersi costituita in giudizio.

L’atto di rinuncia veniva ritualmente notificato in pari data via pec alle parti intimate.

All’udienza pubblica del 22 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

Il Collegio prende atto della rinuncia formale presentata dal ricorrente e debitamente notificata alle controparti, per cui, in applicazione del disposto di cui agli artt. 35, comma 2 lettera c) e 84 c.p.a., il ricorso deve considerarsi estinto.

Le spese possono essere compensate, attesa la minima attività difensiva svolta dall’amministrazione intimata.

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