TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-01-25, n. 202100927

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-01-25, n. 202100927
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100927
Data del deposito : 25 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2021

N. 00927/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01459/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2019, proposto da
Editrice 21 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro Da Cortona 8;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del MISE – Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali– Divisione IV, prot. 73354 in data 29 novembre 2018, emanato in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Roma, sezione III, n. 9845/2018;

- del provvedimento dello stesso MISE – DGSCERP – Div. IV, prot. 76665 in data 10 dicembre 2018, recante conferma di quanto già disposto, pur a seguito delle controdeduzioni della ricorrente;

- della nota del MISE – DGPGSR prot. 37515 del 4 giugno 2018, non conosciuta dalla ricorrente ma citata in entrambi i provvedimenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente aveva presentato innanzi a questo giudice un ricorso nel 2018 per l’inadempimento del Ministero dello Sviluppo Economico dell’obbligo di provvedere nel 2010, in sede di switch-off analogico/digitale, ad assegnarle una frequenza effettivamente utilizzabile per le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, e non solo per la provincia di Brescia e parte di quella di Bergamo, in luogo della frequenza CH 34 UHF, inutilizzabile in quanto irrimediabilmente interferenziale.

Il ricorso è stato accolto con la sentenza 9845/2018 che ha ordinato al Ministero di riscontrare motivatamente la richiesta della ricorrente, in ordine all’assegnazione del diritto d’uso di un canale libero da interferenze e sull’area di servizio comprendente le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.

I provvedimenti conseguenti a tale obbligo vengono impugnati con il presente ricorso.

La contestazione rilevante riguarda l’ampiezza dell’area che dovrebbe essere servita dalla frequenza da assegnare poiché il Ministero continua a non ricomprendere nel bacino di utenza le province di Mantova e Cremona oltre a parte della provincia di Bergamo.

La decisione del Ministero si fonda sulle schede tecniche di censimento degli impianti ex art. 32 della L. 223/90 cosicché l’eventuale servizio effettuato esternamente a dette aree era ed è da ritenersi illegittimo e certamente non utilizzabile ai fini del riconoscimento di province nel diritto d'uso delle frequenze in tecnica digitale.

Le schede tecniche relative a tutti gli impianti utilizzati dalla ricorrente per le sue trasmissioni non ricomprendono le province rivendicate dall’emittente.

Inoltre, secondo il Ministero, l’impianto esistente presso il Monte Faeto in provincia di Modena da considerare ai fini dell’attribuzione della frequenza è quello identificato dalla sigla Id. 39894 e non quello riportante la sigla Id. 39416;
il primo fu acquistato dalla dante causa

MASS MEDIA

SrI e dalla sua scheda tecnica l'unica provincia lombarda interessata dal servizio è quella di Brescia.

I provvedimenti ministeriale sono contestati sulla scorta di cinque motivi di ricorso.

Il primo di essi contesta l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti circa l’individuazione dell’impianto di Monte Faeto da attribuire alla ricorrente.

Editrice 21 è titolare dell’impianto ID 39416 e non di quello contraddistinto con ID 39894;
il primo già in epoca analogica copriva, tra l’altro, le province di Brescia, Mantova e Cremona.

Per spiegare l’erronea attribuzione compiuta dal Ministero bisogna risalire al momento dello switch-off analogico/digitale quando nessuno dei due impianti era riconducibile alla ricorrente;
le società all’epoca proprietarie, appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale, avevano segnalato al Ministero un problema interferenziale risolvibile attraverso lo scambio dei rispettivi impianti di Monte Faeto.

In attesa dell’autorizzazione del Ministero, la ricorrente acquistò da Mass Media, il ramo d’azienda costituito dal diritto d'uso della frequenza CH 61 UHF associata all’impianto ID 39894 con comunicazione al Ministero e successiva autorizzazione da parte di quest’ultimo.

Dopo che il Ministero ebbe autorizzato lo scambio di impianti la ricorrente diventò titolare dell’impianto ID 39416 cui era collegato il CH 39.

Pertanto lo scambio fu ipotizzato quando la titolarità degli impianti apparteneva a Mass Media ed a Sediv, ma fu concretamente realizzato dopo l’autorizzazione ministeriale quando a Mass Media era subentrata la ricorrente.

A riprova di tale ricostruzione la ricorrente allegava una nota ministeriale del 17.9.2012 da cui risultava che l’impianto acquisito dopo lo scambio copriva in Lombardia le province di Brescia, Cremona e Mantova.

Il Ministero, inoltre, aveva piena consapevolezza che l’impianto originariamente acquistato dalla ricorrente prima dello scambio era ormai di proprietà di Sediv avendo accettato la domanda di “rottamazione” presentata da quest’ultima della frequenza in uso con liquidazione dell'indennizzo previsto dalla legge.

Il secondo motivo presenta le medesime censure del precedente relativamente all’impianto di San Zeno di Montagna che è ubicato in Veneto ma a pochi chilometri dal territorio lombardo e da sempre utilizzato per inviare il segnale nelle province di Brescia, Mantova e Cremona, oltre che in quella di Verona. Tale carattere interregionale dell’impianto è noto al Ministero che lo ha ricompreso nel masterplan della “area tecnica 3” relativa alla Regione Lombardia.

Infatti al momento dello switch-off, ad esso il Ministero aveva originariamente assegnato la frequenza digitale CH 34 UHF, la stessa di tutti gli impianti della ricorrente operanti nella Regione Lombardia.

Il terzo motivo, sulla scorta di analoghe censure, riguarda l’impianto di Capriano al Colle che secondo il Ministero non risulterebbe censito ai sensi dell’art. 32 L. 223/1990;
la circostanza è vera ma ininfluente in quanto l’impianto ivi posizionato deriva dallo spostamento dell'impianto di “Via Terza 21 – Villaggio Sereno a suo tempo regolarmente censito, la cui originaria area di copertura ricomprendeva le province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova.

Lo spostamento fu attuato per risolvere un problema interferenziale nella zona di Piacenza con l'emittente Rete 4.

Il quarto motivo riguarda l’impianto interregionale di Torricelle censito ex L. 223/90 sul CH 29 analogico con indicazione delle province venete e quella di Mantova.

Tale impianto non è inserito sia nel masterplan della Regione Lombardia che in quello della Regione Veneto e in relazione alle istanze della ricorrente per ottenere l’inserimento che il problema era risolto dalla circostanza che le aree di servizio di detto impianto erano ricomprese all’interno di quelle riconosciute all'impianto di Monte Faeto cosicché, in virtù del “principio di equivalenza dei siti”, la copertura sulle province della Regione Lombardia era garantita.

Ma come risulta dai provvedimenti impugnati la copertura dell’impianto di Monte Faeto è in questa sede disconosciuta.

L’ultimo motivo, invece, contesta l’affermazione contenuta nei provvedimento impugnati che per la determinazione dell’area di servizio controversia debba farsi riferimento alle province indicate nelle schede tecniche di censimento degli impianti ex art. 32 L. 223/90.

A tal proposito la ricorrente richiama il contenuto dell’art. 2 della Delibera AGCOM n. 475/10/CONS in virtù della quale “ l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’Autorità e validati dagli organi competenti “.

Tali dati, secondo la ricorrente, non coincidono con quelli risultanti dalle schede tecniche in uso presso gli Ispettorati prima dello switch-off. L'indicazione delle sigle delle province in tali schede non può avere valore superiore e dirimente rispetto a tutte le altre caratteristiche radioelettriche indicate in quelle stesse schede. La potenza dell'impianto ed il relativo diagramma d'irradiazione sono gli unici effettivi parametri che consentono di definire concretamente l'area di copertura di un impianto, ovvero il campo elettromagnetico generato e, di conseguenza, il cosiddetto campo utile presente su una certa area.

Secondo la tabella “CCIR/ITU-R BT.417-4” adottata in ossequio alla normativa internazionale definita in sede di “International Telecommunication Union”, i valori rappresentati nei grafici di copertura degli impianti in oggetto coprono con “campo utile” le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.

Peraltro dopo l’emanazione del il Regolamento per l’organizzazione e tenuta del “Registro degli Operatori di comunicazione” da parte dell’AGCom, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), nn. 5-6, L. 249/1997, “ sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 ”.

Il Catasto dell’Autorità reca precisa registrazione delle caratteristiche tecniche, della potenza e del diagramma d'irradiazione di ciascun impianto: ma non prevede l’indicazione delle province servite dall’impianto medesimo.

Le Delibere AGCOM intervenute in materia sono finalizzate ad organizzare e facilitare la transizione delle trasmissioni al sistema digitale, privilegiando i dati relativi alla copertura effettiva degli impianti, e non i dati formali non aggiornati alla realtà dei fatti.

Infatti la Delibera 475/10/CONS dell’Autorità non si limita a prendere atto dei dati comunicati al Catasto, ma impone che tali dati siano validati dagli organi tecnici del Ministero, con riferimento alla data del 19 dicembre 2008, in modo da assicurare la par condicio degli operatori.

Si costituiva in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico che chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La copertura richiesta dalla ricorrente era in passato assicurata dall’impianto di Monte Faeto divenuto di sua proprietà a seguito dell’acquisto effettuato con atto notarile del 29.6.2011 di acquisto del ramo aziendale della Mass Media s.r.l. che gestiva l’impianto con identificativo ID 39894 che fu poi autorizzato con delibera 119/12 dell’AGCom;
nel frattempo era intervenuta il nulla osta tecnico per lo scambio di canali tra le società Mass. Media e Sediv.

Con atto del 29.3.2012 fu perfezionato lo scambio dei diritti d’uso secondo quanto autorizzato dal Ministero tenendo conto che l’impianto con identificativo ID 39894 non era più di proprietà di Mass media essendo stato ceduto alla ricorrente.

Da ciò si ricava che la ricorrente utilizza con pieno diritto l’impianto ID 39416 cui è collegato il CH 39. Infatti dopo l’autorizzazione allo scambio dei canali vi è stato l’atto di cessione reciproca degli impianti medianti i quali tali canali erano stati fino ad allora utilizzati. Non risulta che l’atto di scambio degli impianti dovesse avere una forma giuridica particolare dal momento che lo scambio dei cespiti cioè dei trasmettitori è stato regolato tra le parti attraverso fatture commerciali non essendo prevista un’autorizzazione ministeriale o dell’AGCom;
si può, quindi, affermarsi che la ricorrente legittimamente tramette dall’impianto ID 39416 che comprende come bacino di copertura proprio quello che il Ministero non vuole riconoscere con i provvedimenti impugnati.

Peraltro lo stesso Ministero riconosceva nella nota del 17.9.2012 che l'impianto in questione presentava già all’epoca dell’utilizzo con tecnica analogica una copertura che comprendeva nella regione Lombardia le province di Mantova, Brescia e Cremona

La fondatezza del primo motivo consente di assorbire i motivi relativi agli altri impianti gestiti dalla ricorrente ad eccezione di quello relativo all’impianto di Capriano al Colle che non risulterebbe censito con scheda ex art. 32 L. 223/1990, solamente perché si tratta di sito che deriva dalla delocalizzazione di impianto già autorizzato e la cui originaria area di copertura ricomprendeva le province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova.

Pertanto anche solo tenendo conto di questi due impianti la ricorrente ha il diritto di trasmettere in Lombardia coprendo tutte le province richieste e non solo in quelle indicate nei provvedimenti impugnati.

Un’ultima considerazione va svolta riguardo l’ultimo motivo di ricorso: il Collegio condivide che per stabilire le arre di legittimo esercizio delle trasmissioni da parte degli impianti autorizzati non ci si possa rifare alle schede ex art. 32 L. 223/1990 che furono predisposte per conoscere quale era la situazione di fatto in un epoca in cui molti avevano agito in mancanza di autorizzazioni.

L’AGCom, quando ha dovuto regolare il passaggio dall’analogico al digitale, nella delibera 475/10 ha dato indicazione di tener conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19.12.2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’Autorità e validati dagli organi competenti.

Pertanto i dati che fanno fede sono quelli risultanti dal catasto disposto dall’AGCom attuato con Delibere 163/06 e 666/08;
il Ministero, pertanto, deve rifarsi ai dati contenuti in tale registro per fare le valutazioni circa il bacino di copertura e non può rifarsi ad atti che descrivano una situazioni risalente a circa trenta anni fa, peraltro omettendo di riconoscere quello che la scheda affermava a proposito dell’impianto di Capriano al Colle che in quanto sostituto di altro impianto per ragioni interferenziale avrebbe dovuto ereditare anche la scheda tecnica che peraltro copriva l’intera area di interesse della ricorrente.

I provvedimenti ministeriali vanno conseguentemente annullati, affinchè il Ministero si ridetermini rispetto ai diritti d’uso in possesso della ricorrente assegnandole una frequenza che consente di coprire l’intera area assegnabile ai vari impianti di sua proprietà.

Le spese seguono la soccombenza.

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