TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-01-25, n. 202100927

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-01-25, n. 202100927
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100927
Data del deposito : 25 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2021

N. 00927/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01459/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2019, proposto da
ED 21 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro Da Cortona 8;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del MISE – Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali– Divisione IV, prot. 73354 in data 29 novembre 2018, emanato in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Roma, sezione III, n. 9845/2018;

- del provvedimento dello stesso MISE – DGSCERP – Div. IV, prot. 76665 in data 10 dicembre 2018, recante conferma di quanto già disposto, pur a seguito delle controdeduzioni della ricorrente;

- della nota del MISE – DGPGSR prot. 37515 del 4 giugno 2018, non conosciuta dalla ricorrente ma citata in entrambi i provvedimenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente aveva presentato innanzi a questo giudice un ricorso nel 2018 per l’inadempimento del Ministero dello Sviluppo Economico dell’obbligo di provvedere nel 2010, in sede di switch-off analogico/digitale, ad assegnarle una frequenza effettivamente utilizzabile per le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, e non solo per la provincia di Brescia e parte di quella di Bergamo, in luogo della frequenza CH 34 UHF, inutilizzabile in quanto irrimediabilmente interferenziale.

Il ricorso è stato accolto con la sentenza 9845/2018 che ha ordinato al Ministero di riscontrare motivatamente la richiesta della ricorrente, in ordine all’assegnazione del diritto d’uso di un canale libero da interferenze e sull’area di servizio comprendente le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.

I provvedimenti conseguenti a tale obbligo vengono impugnati con il presente ricorso.

La contestazione rilevante riguarda l’ampiezza dell’area che dovrebbe essere servita dalla frequenza da assegnare poiché il Ministero continua a non ricomprendere nel bacino di utenza le province di Mantova e Cremona oltre a parte della provincia di Bergamo.

La decisione del Ministero si fonda sulle schede tecniche di censimento degli impianti ex art. 32 della L. 223/90 cosicché l’eventuale servizio effettuato esternamente a dette aree era ed è da ritenersi illegittimo e certamente non utilizzabile ai fini del riconoscimento di province nel diritto d'uso delle frequenze in tecnica digitale.

Le schede tecniche relative a tutti gli impianti utilizzati dalla ricorrente per le sue trasmissioni non ricomprendono le province rivendicate dall’emittente.

Inoltre, secondo il Ministero, l’impianto esistente presso il Monte Faeto in provincia di Modena da considerare ai fini dell’attribuzione della frequenza è quello identificato dalla sigla Id. 39894 e non quello riportante la sigla Id. 39416; il primo fu acquistato dalla dante causa MASS MEDIA SrI e dalla sua scheda tecnica l'unica provincia lombarda interessata dal servizio è quella di Brescia.

I provvedimenti ministeriale sono contestati sulla scorta di cinque motivi di ricorso.

Il primo di essi contesta l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti circa l’individuazione dell’impianto di Monte Faeto da attribuire alla ricorrente.

ED 21 è titolare dell’impianto ID 39416 e non di quello contraddistinto con ID 39894; il primo già in epoca analogica copriva, tra l’altro, le province di Brescia, Mantova e Cremona.

Per spiegare l’erronea attribuzione compiuta dal Ministero bisogna risalire al momento dello switch-off analogico/digitale quando nessuno dei due impianti era riconducibile alla ricorrente; le società all’epoca proprietarie, appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale, avevano segnalato al Ministero un problema interferenziale risolvibile attraverso lo scambio dei rispettivi impianti di Monte Faeto.

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