TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-04-09, n. 202101124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-04-09, n. 202101124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101124
Data del deposito : 9 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2021

N. 01124/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00120/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2015, proposto da -OMISSIS-, appresentato e difeso dall’Avv.to M C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio:

- della deliberazione n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 31 ottobre 2014, comunicata con nota pervenuta al destinatario il giorno 10 novembre 2014, con la quale il Dirigente dell’Area Amministrativa di -OMISSIS-– dichiarava sospesi, finché i fatti non fossero definitivamente accertati, i procedimenti di erogazione a vantaggio del ricorrente fino alla concorrenza di € -OMISSIS-, oltre interessi;

di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresa la delibazione -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2014 inviata contestualmente al provvedimento principale impugnato e ove occorra, la comunicazione del 1 agosto 2014 pervenuta dal Tribunale di -OMISSIS-;

con riferimento al ricorso per motivi aggiunti :

- del provvedimento di accertamento definitivo del credito del 13/02/2015, prot. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, comunicato con nota pervenuta al destinatario il 20/03/2015, con il quale l’-OMISSIS- a chiusura del procedimento ex art. 33 del D.lgs. 228/01 accertava nei confronti del sig. -OMISSIS- la sussistenza del credito pari ad € -OMISSIS-, oltre interessi per l’indebita percezione del contributo erogato per il settore Domanda unica campagne dal 2006 al 2012 e intimava al ricorrente di restituire la somma complessiva di €-OMISSIS-di cui € -OMISSIS- a titolo di sorte e € -OMISSIS-per interessi legali entro sessanta giorni.

- per il conseguente risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021 (svoltasi in modalità telematica in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”) il dott. Emanuele Caminiti;

FATTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, espone di essere titolare dell'omonima azienda agricola e di avere, nella suddetta qualità, presentato domande premio alla -OMISSIS- per ottenere i relativi contributi comunitari.

Successivamente, a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza per il periodo compreso tra il 2005 e il 2012, venivano riscontrate delle anomalie circa la disponibilità delle superfici di terreno da parte del ricorrente.

La Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS- trasmetteva così alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- la notizia di reato a carico del-OMISSIS-, segnalando la presunta indebita percezione di contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico (per le campagne 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) per l’importo complessivo di €-OMISSIS-.

La Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS- apriva il procedimento penale portante numero di registro generale -OMISSIS-.

L’-OMISSIS-, a seguito della comunicazione pervenuta dal Tribunale di -OMISSIS-, con deliberazione numero -OMISSIS-, protocollo numero -OMISSIS-del 31 ottobre 2014, dichiarava sospesi, finché i fatti non fossero definitivamente accertati, i procedimenti di erogazione a vantaggio del ricorrente fino alla concorrenza di € -OMISSIS-, oltre interessi.

Avverso il predetto provvedimento, nonché avverso la deliberazione -OMISSIS- n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 31/10/2014 e la comunicazione dell’01/08/2014 pervenuta ad -OMISSIS- dal Tribunale di -OMISSIS-, il -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per i seguenti motivi di diritto: Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. N. 228/2001- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione atteso che l'-OMISSIS- si sarebbe dovuta limitare a sospendere l'erogazione dei contributi nelle more della definizione del procedimento penale.

Con memoria del 21 febbraio 2015, si costituiva in giudizio l’Amministrazione che contestava tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito dal ricorrente e, in particolare, chiedeva che venisse dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire o comunque il rigetto poiché infondato, trattandosi di un provvedimento a carattere interinale, non definitivo e non immediatamente lesivo nei confronti del destinatario.

Con successiva nota del 31/10/2014, prot. n. -OMISSIS- l’-OMISSIS- comunicava al produttore interessato l’avvio del procedimento amministrativo di accertamento dell’indebito ex art. 7 L. 241/90.

In data 21 novembre 2014, il -OMISSIS- partecipava così al procedimento amministrativo, depositando una specifica memoria (allegando documentazione atta a provare le proprie ragioni).

L’-OMISSIS-, all’esito dell’istruttoria amministrativa e a chiusura del procedimento ex art. 33 del D.lgs. 228/01, accertava (con provvedimento prot. n. -OMISSIS-) in via definitiva e a carico del ricorrente l’ammontare del credito pari ad € -OMISSIS-, oltre interessi per l’indebita percezione del contributo erogato per il settore Domanda unica campagne dal 2006 al 2012.

Avverso tale provvedimento, ritenendolo illegittimo, il -OMISSIS- presentava ricorso per motivi aggiunti (chiedendone l’annullamento e chiedendo altresì il risarcimento del danno patito) per i seguenti motivi: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 e 136 del Reg. Ce n. 1782/2003, dell’art. 35, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 73/2009 in relazione alla normativa nazionale (D.M. n. 254 del 11 febbraio 2009) ed interpretazione della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 24 giugno 2010 procedimento C-375/08. Contraddittorietà della motivazione;
b) Violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di valutare le memorie e i documenti presentati dall’interessato. Difetto di motivazione;
c) eccesso di potere per manifesta illogicità, palese irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento.

Con sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS-, il -OMISSIS- veniva assolto dalle imputazioni di cui agli artt. 81 e 640 bis c.p. “perché con più azioni esecutive di un disegno criminoso, in qualità di titolare della omonima azienda agricola con sede in -OMISSIS-, al fine di conseguire il contributo comunitario con le domande uniche di pagamento relative agli anni dal 2005 al 2013, con artifici e raggiri, consistiti nel simulare la sussistenza in capo al medesimo della titolarità del possesso dei terreni indicati in dichiarazione, induceva in errore l’-OMISSIS- (Agenzia per le erogazioni in agricoltura” ottenendo così un ingiusto profitto pari complessivamente ad €-OMISSIS- con pari danno per l’ente erogatore. Artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente, nella veste di intestatario delle domande di aiuto, di possedere il necessario titolo di conduzione dei terreni agricoli ubicati nelle province di -OMISSIS- e Caltanissetta, di proprietari che non avevano ceduto al predetto i terreni;
allegando, all’uopo, alla medesime domande, falsi contratti di affitto di fondi rustici…In Ganci (PA) e -OMISSIS- fino al febbraio 2013 (data dell’ultimo accredito”;
tutti fatti posti a fondamento (della contestazione della Guardia di Finanza e) dei provvedimenti di -OMISSIS- impugnati con ricorso introduttivo del giudizio e ricorso per motivi aggiunti.

Con memoria del 1 febbraio 2021, l’-OMISSIS- insisteva nelle proprie domande ed eccezioni e in particolare nella rilevanza della necessità ai fini della legittimità delle domande di contributo della cd. "disponibilità giuridica" o "disponibilità titolata" dei terreni indicati nella domanda. In assenza dell'uno o dell'altro requisito la domanda avrebbe dovuto essere considerata come indebitamente proposta con diritto dell'amministrazione alla ripetizione dei contributi indebitamente erogati.

Con memoria del 11 febbraio 2021, il ricorrente insisteva nelle proprie domande.

All’udienza del 25 marzo 2021, la Causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

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