TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216793
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 16793/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06789/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6789 del 2016, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, piazzale Clodio, n. 18;



contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l’annullamento

del provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per l’assunzione di 892 unità per la terza area funzionale fascia retributiva f1 profilo professionale di funzionario - riassunzione - (tar veneto sezione prima o.c. n.-OMISSIS- r.g. n. -OMISSIS-).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 ottobre 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso originariamente proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, veniva impugnato il provvedimento in epigrafe, per mezzo del quale l’amministrazione modificava la graduatoria del concorso pubblico, escludendo l’odierno esponente per falsità della dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione. In particolare, il ricorrente dichiarava di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico, circostanza poi risultata smentita dall’esistenza di un procedimento penale per atti contrarî alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) dinanzi al giudice di pace di Venezia.

1.1. Il Tar Veneto con ordinanza depositata in data 12 maggio 2016, n. -OMISSIS-, si dichiarava incompetente, affermando la cognizione di questo Tribunale, dinanzi al quale il ricorrente, pertanto, riassumeva tempestivamente la causa.

2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione finanziaria.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati che veniva chiamata alla camera di consiglio del 5 luglio 2016, all’esito della quale veniva respinta con ordinanza non appellata.

4. Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2022, il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Esaurita

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