TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-31, n. 202400179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-31, n. 202400179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400179
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00179/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01100/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2023, proposto da
ing. S G, rappresentato e difeso dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Opera Pia F B, non costituita in giudizio;

per l’accertamento

- dell’illegittimità del “silenzio – diniego” serbato dall’Opera Pia “F B”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , c.f. e p. iva 00232870295, corrente in Piazza della Chiesa n. 9 di Papozze (RO), formatosi ex art. 25, comma 4, della legge 241/1990 sull’istanza di accesso a documenti amministrativi, proposta dal ricorrente in data 4 luglio 2023, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lettera b), e 6, nonché dell’art. 24, comma 7, della legge 241/1990;

- del diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006 (vigente ratione temporis ), agli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso formulata in data 4 luglio 2023, sussistendone tutti i presupposti di legge, con conseguente pronuncia di ordine, diretto all’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia “F B” di provvedere all’esibizione della documentazione richiesta entro un termine non superiore a trenta giorni o entro quello diverso ritenuto congruo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente aveva sottoscritto con l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia “F B”, in data 4 luglio 2012, una convenzione, poi integrata, avente ad oggetto un incarico professionale di esecuzione di servizi di ingegneria e architettura.

Tra le due parti è insorta una controversia in ordine al pagamento del corrispettivo residuo maturato per le prestazioni d’opera intellettuale effettuate, che il ricorrente reclama in misura pari ad euro 35.271,19, al netto dei compensi già corrisposti, come indicato nella diffida del 28 luglio 2020, dallo stesso inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, e nella successiva diffida del 22 agosto 2020 a firma del suo legale.

Con ulteriore diffida ad adempiere del 4 luglio 2023, inviata a mezzo posta elettronica, l’ente è stato nuovamente invitato a provvedere al pagamento e ad accogliere l’istanza di accesso, formulata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, alla documentazione sotto elencata:

a) Deliberazione CDA n. 63 del 28.6.2012;

b) Progetto preliminare completo di allegati ex art. 2 lett. A e art. 4 del Contratto 04.07.2012 prot. n. 1104 Rep. n. 397;

c) Progetto definitivo completo di allegati ex art. 2 lett. B e art. 4 del Contratto 04.07.2012 prot. n. 1104 Rep. n. 397;

d) Progetto esecutivo completo di allegati ex art. 2 lett. C, art. 4 e art. 7 del Contratto 04.07.2012 prot. n. 1104 Rep. n. 397;

e) Coordinamento della sicurezza ex art. 2 lett. D del Contratto 04.07.2012 prot. n. 1104 Rep. n. 397;

f) Verifiche e validazioni degli elaborati progettuali ex art. 112 D. Lgs 163/2006 e artt. 44 e segg. DPR 207/2010 (già artt. 46 e 47 DPR 554/1999);

g) Eventuali comunicazioni con attestazione di ricevuta all’Ing. S G di assegnazione termini per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità;

h) Eventuali applicazioni di penali con attestazioni di ricevuta;

i) Eventuali sanzioni amministrative elevate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per l’omissione od il mancato rispetto dei delle comunicazioni di cui all’art.7 co.8 D.LGS. 163/2006 e relative comunicazioni con attestazione di ricevuta all’Ing. S G;

l) Eventuali contestazioni all’Ing. S G di ritardo nella presentazione dei progetti, con applicazione di penali e loro comunicazioni al Professionista con attestazione di ricevuta;

m) Eventuali contestazioni di inadempimento contrattuale all’Ing. S G con attestazione di ricevuta;

n) Conto consuntivo dei lavori eseguiti;

o) Eventuali estensioni o modificazioni dell’incarico oggetto del Contratto 04.07.2012 prot. n. 1104 Rep. n. 397 sottoscritto dalle parti;

p) Approvazione del progetto esecutivo di cui al Contratto 04.07.2012 prot. n. 1104 Rep. n. 397;

q) Parcelle inoltrate dall’Ing. Geddo con loro protocollazione e loro liquidazione/approvazione ”.

2. A fronte di tale istanza, l’ente intimato non ha adottato alcuna determinazione, rimanendo del tutto inerte e silente.

L’ing. S G, con atto notificato e depositato, rispettivamente, nelle date del 2 e del 17 ottobre 2023, ha quindi proposto ricorso avverso il rigetto formatosi tacitamente ex art. 25, comma 4, della legge 241/1990.

3. In particolare, con il citato ricorso, il ricorrente lamenta la formazione del silenzio–diniego che avrebbe arrecato gravi danni alla sua persona, e che dunque ha impugnato nel rispetto del termine normativamente previsto.

Precisa, infatti, che il decorso del predetto termine ha avuto inizio durante il periodo di sospensione feriale dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria, ai sensi della legge 742/1969, con il differimento di esso alla fine di detto periodo e posticipazione del termine di scadenza alla giornata di sabato 30 settembre 2023, differito ulteriormente a lunedì 2 ottobre 2023.

Secondo quanto prospettato, l’“Opera Pia Bottoni” non ha riscontrato l’istanza presentata, violando i principi di correttezza, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione previsti dall’ordinamento giuridico.

Per quanto attiene ai caratteri dell’interesse vantato – che deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si vuole accedere, secondo la previsione di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), legge 241/1990 –, il ricorrente evidenzia come l’interesse da lui vantato sia connesso strumentalmente alle sue esigenze difensive e sia agevolmente evincibile dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso ove è stata dettagliatamente elencata la documentazione amministrativa di cui chiede l’ostensione.

Nello specifico, il ricorrente sottolinea che il suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta riposa sulla necessità di ottenere il pagamento, nell’idonea sede processuale, del compenso residuo a lui spettante per l’opera professionale prestata a favore dell’ente.

Sulla base di queste premesse, corredate da puntuali riferimenti giurisprudenziali, il ricorrente chiede che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio-diniego serbato dall’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opera Pia F B” in merito all’istanza di accesso agli atti avanzata il 4 luglio 2023 con condanna all’esibizione della documentazione richiesta entro un termine non superiore a trenta giorni ovvero altro termine ritenuto congruo.

4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La fattispecie concreta in esame è riconducibile a una forma di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge 241/1990 in quanto il ricorrente ha formulato la sua istanza per acquisire gli atti ritenuti indispensabili per far valere le proprie ragioni in altra sede processuale.

In tale ambito, sovviene l’insegnamento del Consiglio di Stato, il quale, in termini generali, ha stabilito che “ l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. ” (Adunanza Plenaria 25 settembre 2020, n. 19) per poi precisare che “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 ” (Adunanza Plenaria 18 marzo 2021, n. 4).

Sulla base di tali presupposti fattuali e giuridici, considerato anche che l’amministrazione intimata non si è neppure costituita in giudizio, deve rilevarsi la fondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere i documenti richiesti ed elencati nella sua istanza di accesso.

5. Pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato all’ente di provvedere entro il termine di giorni trenta dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina, quale commissario ad acta , il Prefetto di Rovigo, con facoltà di subdelega a un funzionario della Prefettura, che provvederà nei successivi trenta giorni.

6. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

In merito al quantum , considerate la difficoltà dell’affare e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, deve operarsi una rideterminazione rispetto alla nota spese depositata dal difensore del ricorrente.

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