TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-08-08, n. 202402409
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2024
N. 02409/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Baldassare Agugliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno – Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
- della revoca della licenza di P.S. rilasciata il 20 marzo 2015 ex art. 127 T.U.L.P.S. a -OMISSIS-, titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS-” per il commercio di oggetti preziosi nuovi e usati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente svolgeva attività di commercio di oggetti preziosi nuovi e usati sulla base della licenza rilasciatagli dalla Questura di Palermo in data 20 marzo 2015, ai sensi dell’art. 127 del TULPS.
1.1 In data 1 aprile 2022, personale del Commissariato Libertà della Questura di Palermo, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, effettuava una perquisizione domiciliare ex art. 352 c.p.p. presso il locale commerciale del ricorrente e, all’esito, gli agenti repertavano e ponevano sotto sequestro oggetti di cui il ricorrente medesimo non era in grado di dichiarare la provenienza e che non risultavano registrati nell’apposito registro.
1.2 Inoltre, gli agenti di P.G. procedenti rinvenivano, tra gli altri, due oggetti riconducibili alla refurtiva frutto del delitto p. e p. dall’art. 624 bis c.p., e per il quale risultava indagato -OMISSIS-.
1.3 Pertanto, in esito alla predetta perquisizione, il ricorrente veniva indagato per il delitto di ricettazione p. e p. dall’art. 648 c.p.
1.4 Sennonché, in ragione dei predetti accertamenti, in data 12 aprile 2022, la Questura di Palermo comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca della predetta licenza di P.S. a cui faceva seguito una fase di interlocuzione procedimentale tramite l’inoltro di memorie difensive da parte del ricorrente medesimo.
1.5 All’esito del procedimento, il Questore di Palermo, con il provvedimento gravato, revocava la citata licenza di commercio di oggetti preziosi nuovi ed usati in titolarità del ricorrente, sulla base dei predetti accertamenti di P.G. dai quali risultava che il ricorrente deteneva oggetti costituenti refurtiva e altri oggetti preziosi non registrati.
2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto il seguente motivo di ricorso:
- “ 1. Violazione ed errata applicazione degli artt. 9, 10, 11, 127 e 128 T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. n.773/1931 e dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. N.92/2017. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione. ”.
In sostanza, il ricorrente lamenta la violazione del corpus normativo riguardante il rilascio delle licenze di P.S. per la vendita di oggetti preziosi; egli assume che gli sono imputabili delle mere