TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-05, n. 202402157
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Testo completo
Pubblicato il 05/02/2024
N. 02157/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11074 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Torricella Sicura, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Caroli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, in persona del titolare dell’ufficio commissariale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Teramo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Melchiorre, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Provincia di Teramo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano D'Ignazio e Annapaola Di Dalmazio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Comune di Cortino, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Pallavicini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, e domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza commissariale n. 58 PNC del 28 giugno 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, nei soli limiti di interesse del ricorrente, l’ordinanza commissariale n. 30 del 30 giugno 2022;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 ottobre 2023:
dei provvedimenti già impugnati con il ricorso sotto diversi e ulteriori profili
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Teramo, della Provincia di Teramo e del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e di Unioncamere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 28 luglio 2023, depositato il successivo 3 agosto 2023, il Comune di Torricella Sicura agisce per l’annullamento della ordinanza commissariale n. 58 PNC del 28 giugno 2023 di approvazione della graduatoria relativa al Bando (misura B2.2) - di cui all’ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 -, finalizzato a promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016 attraverso Progetti di percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.
2. All’anzidetta procedura selettiva (finalizzata alla concessione di finanziamenti a valere su risorse del PNC Sisma, Piano nazionale per gli investimenti complementare al PNRR) ha partecipato il Comune ricorrente (quale capofila dell’aggregazione - partenariato - con soggetti pubblici e privati) presentando due domande di finanziamento (codice UC-B221_00659504 e codice UC-B221_00656183) relative, rispettivamente, al progetto “ La transumanza che unisce ” ed al progetto “ Ecomuseo della transumanza dell’appenino teramano ”, con richiesta di finanziamento di Euro 2,5 milioni per ciascun progetto.
3. Hanno presentato altresì domanda di finanziamento il Comune di Teramo, la Provincia di Teramo ed il Comune di Cortino, odierni controinteressati nel presente giudizio.
4. Avverso i provvedimenti gravati parte ricorrente ha formulato un unico motivo di censura così di seguito rubricato:
“ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 dell’ordinanza commissariale n. 30 del 30.6.2022, degli articoli 10 e 11 dell’allegato n. 1 a detta ordinanza nonché dei criteri di valutazione ed attribuzione di cui all’allegato 2, in quanto il Soggetto gestore e il Comitato di valutazione avrebbero erroneamente applicato le disposizioni del Bando (e segnatamente i criteri di valutazione di cui all’Allegato 2) che non consentivano l’attribuzione “graduata” dei punteggi ivi previsti.
5. In particolare, secondo la prospettazione ricorsuale, in sede di valutazione dei progetti presentati, la mancata testuale indicazione nella lex specialis , dei “ punteggi massimi assegnabili ”, ne imporrebbe l’applicazione in fase valutativa secondo il metodo on/off , ovvero con la sola valorizzazione del minimo pari a 0, oppure del massimo pari al punteggio previsto per ciascun criterio e