TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-01-25, n. 202401491
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 01491/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04641/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4641 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M I Q e F V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Difesa Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante p.t., Comando Militare della Capitale Capitalecomiles Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Militare della Capitale, SM - Ufficio Alloggi, Stato Maggiore della Difesa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui alla nota del Comando Militare della Capitale – SM – Ufficio Alloggi prot. M_D A7D05B4 REG2023 -OMISSIS- 27-01-2023 (Cod.id. AG.ALG, Ind.cl. 1.13.11.2/1682) avente ad oggetto “Revoca della protezione. Alloggio ERM0483 sito in -OMISSIS-, ROMA – Utente sine titulo: Sig.ra -OMISSIS- – Avviso di rilascio e avvio procedimento di rideterminazione dell'indennità di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011” notificato il 15.2.2023 (doc. 1);
- di tutti gli atti richiamati nel doc. 1), compresi espressamente il f.n. -OMISSIS-del 14 ottobre 2016 dello Stato Maggiore della Difesa, la lett. assunta a protocollo in data 23 dicembre 2014 e il Decreto del Ministero della Difesa del 16.3.2011;
- della nota prot. M_D A7D05B4 REG2023-OMISSIS- 17-02.2023 del Comando Militare della Capitale – SM – Ufficio Alloggi, avente ad oggetto la “comunicazione di conclusione del procedimento di determinazione dell'indennità di occupazione” con la quale, nel confermare il precedente provvedimento, si comunica la rideterminazione dell'indennità di occupazione a prezzi di mercato (doc. 12);
- di tutti gli atti richiamati nel doc. 12), compresi espressamente il f.n. -OMISSIS-del 27 gennaio 2023 e il Decreto del Ministero della Difesa del 16.3.2011, e dei relativi allegati;
nonché
di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, e per il riconoscimento del diritto e del titolo della ricorrente a mantenere la conduzione dell'alloggio per cui è causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11/5/2023:
per l'annullamento, previa sospensiva
- del provvedimento di cui alla nota del Comando Militare della Capitale – SM – Ufficio Alloggi prot. M_D A7D05B4 REG2023 -OMISSIS- 27-01-2023 (Cod.id. AG.ALG, Ind.cl. 1.13.11.2/1682) avente ad oggetto “Revoca della protezione. Alloggio ERM0483 sito in -OMISSIS-, ROMA – Utente sine titulo: Sig.ra -OMISSIS- – Avviso di rilascio e avvio procedimento di rideterminazione dell'indennità di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011” notificato il 15.2.2023 (doc. 1);
- di tutti gli atti richiamati nel doc. 1), compresi espressamente il f.n. -OMISSIS-del 14 ottobre 2016 dello Stato Maggiore della Difesa (documento espressamente impugnato anche con i presenti motivi aggiunti), la lett. assunta a protocollo in data 23 dicembre 2014 e il Decreto del Ministero della Difesa del 16.3.2011;
- della nota prot. M_D A7D05B4 REG2023-OMISSIS- 17-02-2023 del Comando Militare della Capitale – SM – Ufficio Alloggi, avente ad oggetto la “comunicazione di conclusione del procedimento di determinazione dell'indennità di occupazione” con la quale, nel confermare il precedente provvedimento, si comunica la rideterminazione dell'indennità di occupazione a prezzi di mercato (doc. 12);
- di tutti gli atti richiamati nel doc. 12), compresi espressamente il f.n. -OMISSIS-del 27 gennaio 2023 e il Decreto del Ministero della Difesa del 16.3.2011, e dei relativi allegati;
nonché
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, e per il riconoscimento del diritto e del titolo della ricorrente a mantenere la conduzione dell'alloggio per cui è causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore Esercito e del Comando Militare della Capitale Capitalecomiles Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.3.2023, la sig.ra -OMISSIS- esponeva la seguente vicenda:
- la ricorrente è assegnataria dell’alloggio (individuato con la sigla ERM0483) sito in Roma -OMISSIS- in quanto coniuge superstite di militare;
- in data 2.6.2014, infatti, il marito della ricorrente, sig. -OMISSIS- (già assegnatario dell’immobile menzionato) è deceduto;
- la circostanza veniva comunicata all’Amministrazione in data 6.9.2014, con nota dell’interessata che formulava apposita istanza di riconoscimento della condizione di “coniuge superstite” ex art. 4, comma 2, del Decreto del Ministero della Difesa del 7.5.2014; l’istanza veniva accolta dal Ministero con atto del 23.12.2014 (doc. 4 ric.), nel quale si acconsentiva espressamente alla ricorrente di mantenere la disponibilità dell’alloggio, con applicazione del canone agevolato, determinato ai sensi dello stesso D.M. cit.;
- in data 15.2.2023, a distanza di quasi 10 anni dalla morte del marito e dall’atto di assenso dell’Amministrazione sopra menzionato, la ricorrente, ormai in età avanzata, ha ricevuto il provvedimento in epigrafe impugnato, prot. n. -OMISSIS-del 27.1.2023 (doc. 1), con il quale il Comando Militare della Capitale (SM–Ufficio Alloggi) ha comunicato la “revoca della protezione” e il contestuale “avviso di rilascio e avvio del procedimento di rideterminazione dell’indennità di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011” ;
- secondo l’Amministrazione la ricorrente non rientrerebbe nei parametri previsti per l’applicazione dei benefici di protezione a favore dei soggetti “deboli” di cui all’art. 4 del D.M. 7.5.2014 in quanto: lo Stato Maggiore della Difesa, con il foglio n. -OMISSIS-del 14.10.2016, ha specificato che il beneficio potrebbe essere riconosciuto al coniuge superstite del concessionario originario (come la ricorrente), soltanto nel caso in cui abbia acquisito tale “status” alla data del 7 maggio 2014 (ritenuta come data di entrata in vigore del citato D.M. disciplinante la materia): il requisito non sarebbe posseduto dalla ricorrente in quanto il marito (ex assegnatario) è deceduto in data 2.6.2014 (quindi pochi giorni dopo la data del 7.5.2014, di entrata in vigore del D.M.); la ricorrente non sarebbe quindi legittimata a restare nell’unità abitativa trattandosi di bene del Demanio, in concessione al personale militare per l’espletamento del servizio.
Per tali ragioni con il provvedimento impugnato la sig,.ra -OMISSIS-è stata invitata a rilasciare l’alloggio entro 30 gg. dalla notifica ed è stato preannunciato che il canone sarebbe stato in ogni caso rideterminato in conformità ai valori di mercato. Nelle more il Ministero della Difesa ha anche intimato alla ricorrente, di versare l’importo maggiorato in luogo di quello attualmente pagato.
2. Avverso tale provvedimento insorge la ricorrente che ne contesta la legittimità per i motivi che di seguito si espongono.
1) Anche nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare il 7 maggio 2014 come data di entrata in vigore del decreto ministeriale recante il “Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per gli anni 2012 – 2013” - il quale