TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-07-27, n. 202202158

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-07-27, n. 202202158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202158
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2022

N. 02158/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01605/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2015, proposto da
L C, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

dell’ordinanza di demolizione prot.n. 27683 del 23/04/2015 resa dal Comune di Battipaglia;

della nota prot. n. 27688 emessa in pari data dallo stesso ente, ove lesiva.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2022 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente ha premesso di essere proprietaria di una una casa cantoniera, realizzata ante 1967 dalle Ferrovie dello Stato, acquistata con atto di compravendita in data 28.11.2013, in relazione alla quale, a seguito di sopralluogo (effettuato in data 22.9.2014), le veniva comunicato dal Comune di Battipaglia l’avvio del procedimento repressivo di presunti abusi edilizi, cui seguiva la presentazione di osservazioni difensive in data 24.12.2014. Tuttavia, il Comune di Battipaglia emetteva il 23.4.2015 l’ordinanza di demolizione prot.n. 27683, ex art. 34 T.U. edilizia, per colpire l’intervento consistente nella realizzazione di una veranda di 3,50 mq. al piano rialzato del fabbricato (censito in catasto al foglio n. 7, particella 97, sub 3), mediante la “ chiusura perimetrale di un balcone esistente con elementi in alluminio e vetro ” nonché, in pari data, il provvedimento prot. n. 27688, con cui diffidava la ricorrente (nonché altra proprietaria), ex art. 35 dello stesso T.U., alla rimozione e demolizione di altre opere realizzate nell’area cortilizia, consistenti nei seguenti manufatti abusivi: “ a) tettoia metallica rettangolare di dimensioni in pianta pari a mt.

5.40 x 5,00 con altezza massima di mt. 2,50 e minima di mt. 2,00;
gli elementi verticali sono in ferro quadro da cm 8 e la copertura è costituita da un pannello sandwich;
b) deposito in legno e metallo di dimensioni in pianta pari a mt 6,25 x 5,70 con copertura in lamiera metallica ad una falda inclinata con altezza massima di mt 2,35 e minima di mt 1,80;
c) tettoia metallica, aderente al manufatto b, di dimensioni in pianta pari a mt 2,40 x mt 3,70 con altezza media di mt 2,20;
d) box metallico per cani di dimensioni in pianta pari a mt 2,40 x mt. 2,00 chiuso lungo il perimetro da rete zincata e superiormente da lastre metalliche con altezza media di mt 2,00 circa;
e) vecchio forno in muratura di mq. 10 circa avente copertura a due falde inclinate in tegole con altezza media di mt 1,90;
f) sistemazione con aiuole di modeste porzioni di superfici in mattoncini e cemento
”.

II. Avverso i suindicati provvedimenti l’interessata ha proposto il presente gravame, col quale ha lamentato i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto i seguenti profili:

1) omesso esame delle osservazioni presentate nell’ambito del suindicato procedimento amministrativo, in violazione dell’art. 10 L. n. 241/1990;

2) mancata considerazione del fatto che le opere sarebbero state eseguite contestualmente alla costruzione della casa cantoniera, avvenuta prima del 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della L. 765/1967), come dichiarato da Ferrovie dello Stato nell’atto di compravendita (in data 28.11.2013) e, come tali, non soggette al previo rilascio del titolo abilitativo, all’epoca non richiesto;

3) per la presunta veranda, i lavori sarebbero consistiti nella sola apposizione dell’infisso finestrato sul parapetto (nel 1997) di un ambiente già esistente perché delimitato da muratura sui restanti 3 lati;

4) si tratterebbe, dunque, di interventi manutentivi di cd. edilizia libera, ex art. 6 D.P.R. n. 380/2001, categoria ampliata per effetto dell’art. 5 D.L. n. 40 del 25.3.2010, conv. in L. n. 73/2010, pertanto sottratta al regime sanzionatorio di tipo ripristinatorio previsto per le opere eseguite in assenza del permesso di costruire;
lamenta, inoltre, la non congruità del termine di 30 giorni, anche in relazione alla facoltà di presentare un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001;
si duole, altresì, della mancata valutazione del possibile pregiudizio alla parte legittima, richiesta in caso di parziale difformità dal titolo, ai sensi dell’art. 34, comma 2, dello stesso T.U. edilizia.

5) ove la nota datata 23.4.2015 prot. n. 27688, anch’essa gravata, abbia natura provvedimentale e idoneità lesiva, la ricorrente sostiene che i restanti interventi, ivi descritti, rientrerebbero tra le opere pertinenziali libere;
inoltre, i lavori di sistemazione dell’area esterna sarebbero stati indicati in una comunicazione spedita in data 13.6.2014, ex art. 6 T.U.;

6) l’ingiunzione di demolizione, comunque, non sarebbe supportata su un’adeguata motivazione sull’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione delle opere, diverso dal mero ripristino della legalità, e sulla prevalenza dello stesso sull’interesse del privato, anche in considerazione del decorso di un lungo periodo temporale;

7-8) infine, il dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia del Comune di Battipaglia avrebbe omesso di verificare la conformità urbanistica dei manufatti sanzionati e di specificare nella motivazione le norme eventualmente violate.

III. Si è costituito in resistenza il Comune di Battipaglia depositando documenti e memoria difensiva con la quale ha concluso con richiesta di reiezione del gravame per l’infondatezza delle censure.

IV. In vista dell’udienza di discussione parte ricorrente ha depositato consulenza tecnica e memoria di replica, con la quale ha insistito per l’accoglimento della domanda.

V. All'udienza di smaltimento del 10 giugno 2022, celebrata da remoto tramite la piattaforma Microsoft teams, ai sensi dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi